Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6777 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2579/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso EMAIL,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso EMAIL
-controricorrente –
Comune RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1267/2022 depositata il 10 novembre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
La controversia ha ad oggetto quattro avvisi di accertamento (n. 4269259, 4304835, 4304854, 4304856) emessi nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi odierna ricorrente), dal comune di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimato) a mezzo RAGIONE_SOCIALE, (d’ora in poi controricorrente) riguardante il pagamento dell’Imu relativa rispettivamente agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, con accessori e sanzioni, per un fabbricato posto in RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO.
La rendita e la categoria risultavano determinate dall’Agenzia del territorio con avviso di classamento la cui legittimità e fondatezza è stata confermata dal Giudice tributario di secondo grado con pronuncia impugnata mediante ricorso per cassazione tuttora pendente, trattato, peraltro nella medesima udienza.
La CTP ha respinto il ricorso e ritenuto che, stante l’immediata esecutività della sentenza della CTR che ha confermato la legittimità e fondatezza dell’avviso di classamento, la rendita dovesse ritenersi momentaneamente definitiva ed utilizzabile per il calcolo dell’IMU per gli anni che vanno dal 2013 al 2016, in attesa della definitiva decisione della Cassazione sul sopra ricordato ricorso concernente l’avviso di classamento .
La CTR ha respinto l’appello dell’odierna ricorrente, fondando la decisione sulla base delle seguenti ragioni:
-non si ritiene di applicare la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto non si ravvisano elementi che inducano a ritenere controvertibili le statuizioni della sentenza della CTR che ha deciso sulla questione pregiudiziale relativa alla legittimità dell’avviso di classamento;
-è infondata l’eccezione per la quale gli avvisi di accertamento sarebbero illegittimi sul presupposto che l’avviso di classamento non sarebbe divenuto definitivo, stante la pendenza in Cassazione del giudizio di impugnazione del medesimo; con il riconoscimento dell’esecutività delle
sentenze prima del loro passaggio in giudicato il legislatore ha assegnato un diverso rilievo alle parti, rispetto alla loro posizione originaria, differenza che giustifica sia l’esecuzione provvisoria, quando al diritto affermato con tale sentenza, sia l’autorità di tale sentenza nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata;
-l’avviso di classamento, oggetto della causa pregiudiziale ha acquistato piena efficacia, in quanto è stato notificato e, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 74, comma 1, della l. m. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione ; ciò non esclude, tuttavia, l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita;
-ne consegue che l’efficacia dell’avviso di classamento decorre dal 27 maggio 1960 data di presentazione della denuncia catastale da parte della contribuente e a maggior ragione l’avviso di classamento notificato il 25 -27 ottobre 2012 è pienamente efficace per gli anni dal 2012 al 2016;
-la legittimità dell’avviso di classamento è stata accertata dalla CTR e, dunque, è insussistente il preteso difetto e di presupposto degli avvisi IMU;
-gli avvisi appaiono sufficientemente motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese alla pretesa fiscale, tanto da avere consentito alla contribuente di svolgere un’articolata difesa.
La ricorrente propone ricorso fondato su tre motivi e deposita memoria, la controricorrente propone controricorso, mentre il comune di RAGIONE_SOCIALE resta intimato.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si duole dell’illogicità della motivazione sulla questione dell’omessa sospensione del processo.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 della l. 21 novembre 2000, n. 342. Contesta in proposito l’illegittima applicazione delle norme in tema di efficacia di accertamento della rendita catastale.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
Il primo motivo è fondato. A proposito del rapporto tra il giudizio di accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione della conseguente liquidazione ICI, intende il Collegio ribadire che in tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all’Agenzia del territorio in ordine all’impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sull’immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell’imposta. (Cass. Sez. 5, n. 16581 del 2021, Sez. 6 – 5, n. 421/2014, Rv. 629221 -01, Sez. 5, n. 9203/2007, Rv.
598180 -01, Sez. 5, n. 13082/2006, Rv. 591101 -01; v. Sez. 5, n. 21765/2017, Rv. 645619 -01 sulle condizioni necessarie per l’applicazione al processo tributario dell’art. 295 cod. proc. civ. ). Tale principio deve trovare applicazione anche in tema di Imu, attesa la stretta analogia tra i tributi.
Tale pregiudizialità, se elusa, crea il concreto pericolo di formazione di giudicati contrastanti, effetto che, processualmente, la norma dell’art. 295 cod.proc.civ. mira ad impedire. La sentenza impugnata non si è attenuta al principio di diritto ora richiamato.
Nel caso di specie il giudizio presupposto relativo alla legittimità del classamento dell’immobile per cui è causa (RG. n. 29382 del 2017), trattato, unitamente al presente giudizio, nella medesima udienza è stato rinviato al giudice di merito, al fine della determinazione della rendita dei beni per cui è causa attraverso stima diretta.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei due restanti.
Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, che dovrà sospendere il presente giudizio fino alla definizione del giudizio pendente sull’impugnativa dell’avviso di classamento, e regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che in diversa composizione, sospenderà il presente giudizio fino alla formazione del giudicato sull’impugnativa dell’avviso di classamento, regolando anche le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024.