Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24479 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 3135/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 2863/16/2022, depositata in data 21 giugno 2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l ‘avviso bonario n. 0016198619401 , emesso, ai sensi dell’art. 54bis , comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in seguito alla liquidazione della dichiarazione IVA, relativa al primo trimestre 2018, dichiarando dovute solo le imposte e gli interessi legali, ad esclusione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ed interessi di mora.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto sussistenti tutti gli elementi che configuravano la causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997, rilevando che dalla documentazione versata in atti emergeva come la crisi di liquidità cui la società contribuente era incorsa era venuta a dipendere dai ritardi nei pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture da parte di clienti istituzionali (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che si trovavano rispettivamente la prima in Concordato preventivo e la seconda in Amministrazione straordinaria), che non le avevano più consentito di fare fronte tempestivamente al regolare versamento RAGIONE_SOCIALE imposte; che la società aveva fatto tutto il possibile per assolvere i propri obblighi tributari e per recuperare le somme necessarie ad estinguere il debito, avanzando reiterate richieste di pagamento ai debitori della società, con insinuazione al passivo; che dovevano ritenersi integrati nel caso in esame i presupposti, oggettivo e soggettivo, giustificanti il caso di forza maggiore, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo possibile individuare sia le plurime e concomitanti circostanze estranee
all’operatore, sia l’adozione, parte RAGIONE_SOCIALE stesso, di misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; la società contribuente era in buona fede, come era riscontrato dalla circostanza che la stessa non si era mai sottratta al versamento della sessa e che difettava, di conseguenza, il requisito della colpevolezza, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni accessorie e degli interessi di mora.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo ed unico motivo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto il Giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che potesse c onfigurarsi l’esimente della forza maggiore nella circostanza rappresentata dalla crisi di liquidità della contribuente, determinata, a sua volta, dall’insolvenza dei suoi clienti principali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. La Commissione tributaria regionale aveva trascurato di riscontrare gli elementi costitutivi della forza maggiore, ovvero dell’imprevedibilità, irresistibilità e inevitabilità dell’evento impeditivo, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che non potevano essere ricondotti a crisi di liquidità a sua volta determinate dall’inadempimento di terzi. I Giudici di secondo grado, inoltre, avevano tralascia to ogni considerazione in merito all’elemento soggettivo, con particolare riferimento al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate, anche nella mancanza di elementi forniti dalla società contribuente. La sentenza impugnata era pure errata in relazione agli interessi di mora, che non potevano essere disapplicati
in mancanza di una espressa previsione normativa, non essendo riconducibili all’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997. 2. In via preliminare va rilevato che la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione in considerazione di quanto disposto dal l’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater ), con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720190182247153000, oggetto dl impugnazione e relativa alla pretesa oggetto del contenzioso e di essersi impegnata a rinunciare a tutti i giudizi aventi ad oggetto i crediti relativi alla definizione agevolata, allegando il pagamento di n. 3 rate su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027, chiedendo, in via principale, la sospensione del giudizio e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere, oltre che in via gradatamente subordinata il rigetto del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.1 Ciò premesso, osserva il Collegio che, a i sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, « Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento ».
2.2 Inoltre, a i sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica
l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti ».
2.3 Ciò posto, stante il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come pure richiesto dalla società controricorrente, e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fino al 30 novembre 2027. Così deciso in Roma, in data 2 luglio 2024.