Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2910 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Società di capitali a ristretta base Presunzione di distribuzione degli utili ai soci – Distinti ricorsi della società e dei soci -Pregiudizialità dell’accertamento nei confronti della società – Sospensione ex art. 295 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29318/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 10830/5/2016, depositata in data 2 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale veniva imputato al ricorrente, nella sua
veste di socio al 50% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il reddito pari ad Euro 422.430,00.
Il contribuente deduceva: a) il difetto di motivazione dell’avviso; b) la mancata prova in ordine all’accertamento nei confronti della società; c) la violazione del divieto della doppia imposizione.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso, stante l’annullamento, nelle more, dell’avviso di accertamento societario da parte della CTP di Napoli, ed il conseguente venir meno del presupposto dell’accertamento nei confronti del socio.
L’Ufficio interponeva gravame deducendo che avverso la sentenza della CTP di Napoli era stato proposto appello, per cui chiedeva la riunione dei due giudizi o la sospensione del giudizio.
La Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, confermava la sentenza gravata rilevando che nelle more la CTR aveva confermato la sentenza della CTP partenopea relativa all’accertamento societario.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato ad un unico motivo . Il contribuente, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso a mezzo pec, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 18/12/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l ‘Agenzia lamenta la «violazione d ell’art. 47, 1°c. TUIR Violazione dell’art. 295 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) ». In particolare, evidenzia che la sentenza di appello relativa all’accertamento nei confronti della società era stata impugnata per cassazione ed annullata con rinvio con ordinanza n. 11368/2017. Pertanto, l’annullamento dell’accertamento societario era venuto meno ; inoltre, solo
l’accertamento definitivo nei confronti della società è il presupposto necessario per la decisione del presente giudizio; pertanto, erroneamente la CTR avrebbe deciso il giudizio sull’accertamento nei confronti del socio sulla base di una sentenza, non definitiva, sull’accertamento societario; in tale situazione la CTR avrebbe dovuto sospendere, ex art. 295 cod. proc. civ., il presente giudizio sino alla conclusione, con sentenza definitiva, del giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario.
Il motivo è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 15/07/2024, n. 19409; conf. Cass. 26/01/2021, n. 1574) in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, soltanto se vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. -applicabile al giudizio tributario in forza d ell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 -in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico -giuridico, non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.
Più recentemente si è precisato che se la causa pregiudicante sia stata decisa con sentenza non ancora passata in giudicato (come nella specie), il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata (Cass. 25/03/2024, n. 7952).
Nella specie tale ultima valutazione è mancata, avendo la CTR ritenuto sufficiente ai fini del decidere una sentenza non definitiva
sull’accertamento della RAGIONE_SOCIALE senza alcuna valutazione prognostica ai fini dell’eventuale sospensione ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ..
In definitiva, va accolto il ricorso, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte da ultimo richiamata (tra l’altro, formatasi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione), in particolare alla scelta tra le due alternative possibili ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., salvo – beninteso che nelle more il giudizio sull’accertamento societario non sia definito con sentenza passata in giudicato, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.