Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
Oggetto: Tributi accertamento reddito di società a ristretta base societaria accertamento di redditi di capitale -rapporto tra giudizi-
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi iscritti ai numeri 4948, 5117, 5119, 5273 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2017, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1977/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata; n. 1978/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata; n. 1984/24/2016, depositata 22.7.2016, non notificata; n. 1983/24/2016, depositata 22.7.2016, non notificata;
nonché sul ricorso al numero 5367 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2017, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE– cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 22.7.2015in persona dell’ex rappresentante legale ed ex socio sig. COGNOME NOME, nonché in persona dell’ex socio COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1979/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata;
Con riguardo ai ricorsi RG 4948, 5117, 5119, 5273 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2017, lette le conclusioni scritte, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Con riguardo al ricorso RG 5367 del 2017 lette le conclusioni scritte, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rigetto del secondo, assorbiti gli altri.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.Con riferimento al procedimento RG 4948 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1977/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 16/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale , ai fini Irpef, per l’anno 2006, sulla base di una presunzione di distribuzione tra i soci, in proporzione della rispettiva quota di, dei maggiori utili extracontabili accertati in capo a RAGIONE_SOCIALE, a ristretta base azionaria (composta da due soli soci), a seguito di indagini bancarie sul conto corrente della società medesima e dei soci.
2.Con riferimento al procedimento RG 5117 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1978/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona
del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 14/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale , ai fini Irpef, per l’anno 2005, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario.
Con riguardo al procedimento RG n. 5119 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1984/24/2016, depositata 22.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 77/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale , ai fini Irpef, per l’anno 2008, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario.
Con riguardo al procedimento RG n. 5273 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1983/24/2016, depositata 22.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 76/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale , ai fini Irpef, per l’anno 2007, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario.
5.Nei suddetti procedimenti, nelle sentenze impugnate, la CTR ha confermato l’annullamento dei rispettivi avvisi impugnati in quanto, essendo stati, con sentenza [n. 1979/24/16] della medesima Commissione, annullati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società (per gli anni 2005-2008), era venuta a cadere automaticamente anche la pretesa per il maggior reddito di capitale nei confronti del socio.
6.Avverso le suddette sentenze, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorsi per cassazione affidati a quattro motivi, cui resiste, con rispettivi controricorsi, il contribuente, illustrati con successiva memoria.
Con riguardo al procedimento RG NUMERO_DOCUMENTO24/2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1979/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 15/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dalla suddetta società, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di bibite e trasporti, avverso sette avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Brindisi, aveva contestato, per gli anni 2005-2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, a seguito di indagini bancarie sul conto corrente della società e dei soci.
8.Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
9.Resiste, con controricorso, la società – cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 22.7.2015- in persona dell’ex rappresentante legale ed ex socio sig. COGNOME NOME, nonché in persona dell’ex socio COGNOME NOME.
In tutti i procedimenti ha depositato conclusioni scritte il PG.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente va disposta la riunione al procedimento iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO del 2017 di quelli portanti i R.G. n.n. 5117/2017 5119/2017 5273/2017, 5367/2017, ai sensi dell’art. 274, cod. proc. civ., in base al principio AVV_NOTAIO secondo cui la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni
di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE controversie (v., ex plurimis , Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405) . Nella fattispecie, l’opportunità della riunione deriva dal fatto che i procedimenti RG n. 4948, 5117, 5119, 5273 del 2017 afferiscono all’impugnativa di avvisi di accertamento con i quali l’Uffi cio aveva ripreso a tassazione (per gli anni 2005-2008) nei confronti di un socio di RAGIONE_SOCIALE un maggior reddito di capitale sulla base del previo accertamento dei maggiori utili extracontabili in capo alla società sfociato in avvisi di accertamento oggetto di impugnativa nel procedimento RG 5367/2017;
2. Rilevato poi che nei procedimenti aventi ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di capitale, con riguardo al primo motivo di ricorso involgente la questione della necessarietà o meno della sospensione del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento di maggior reddito di capitale in capo al socio di una società di capitali a ristretta base societaria in attesa della definizione (con sentenza passata in giudicato) del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso societario posto a base dell’accertamento relativo al socio, si sono riscontrati degli orientamenti dissonanti all’interno di questa Corte circa l’obbligatorietà o meno della sospensione qualora vi sia pendenza separata del giudizio re lativo all’accertamento del maggior reddito della società e di quello di capitale contestato al socio ( in termini di ‘obbligatorietà necessaria’ della sospensione di quello relativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, v. Cass., sez. trib., n. 30586 del 2024; Cass. sez. 5 n. 10724 del 2022; Cass. n. 15682 del 2022; Cass., sez.5, n. 8480 del 2022, in motivazione; Cass., sez. 5, n. 1574 del 2021 (richiamata anche da Cass., sez. trib., n. 12456 del 2025); Cass., sez. 5, n. 15876 del 2018; Cass., sez. 5, n. 16246 del 2018; Cass., sez. 5, n. 4485 del 2016; Cass., sez.5, n. 23323 del 2014; in termini di facoltatività della sospensione, anche alla luce della sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 21763 del 2021, nell’ipotesi di giudizi in rapporto di pregiudizialità c.d. tecnica allorquando quello pregiudicante
sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, Cass. n. 6707 del 2025; Cass. n. 7952 del 2024; Cass. n. 30919 del 2024, Cass. n. 32265 del 2024; Cass. sez.5, n. 22697 del 2024; Cass. n. 21584 del 2024; Cass. n. 17323 del 2024; Cass. n. 27164 del 2023) e, specularmente, circa l ‘o peratività o meno nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento relativo al socio del giudicato formatosi con riguardo alla causa avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso societario (nel senso della inoperatività di alcuna efficacia di giudicato formatosi nel giudizio riguardante la società a ristretta base societaria nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi costituzionali in tema di tutela dei diritti e quelli codicistici in materia di limiti soggettivi del giudicato, v. Cass., sez. trib., n. 13937 del 2025; Cass., sez. 6-5, n. 19013 del 2016; Cass., sez. 5, n.17966 del 2013; Cass., sez. 5, n. 21956 del 2009; Cass., sez. 5, n. 19606 del 2006; Cass. sez. 5 n. 15260 del 2000; nel senso dell’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società di capitali a ristretta base sociale nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio, sul presupposto che non vi sia litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialitàdipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci v. Cass., sez. trib., n. 12456 del 2025; Cass., sez. trib.. 13 settembre 2024, n. 24621; Cass., sez.5, 19 gennaio 2021, n. 752; in termini generali, in tema di efficacia riflessa del giudicato, Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass, sez. 3, 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass., sez. 3, 11 giugno 2019, n. 15599; in particolare, v. Cass., sez. trib., 23 ottobre 2023, n. 29301 circa l’operatività del giudicato riflesso nei casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di “pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico”); appare, pertanto, opportuna la trattazione RAGIONE_SOCIALE cause in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte riunisce al procedimento R.G. n. 4948 del 2017 quelli R.G. n.n. 5117/2017 5119/2017 5273/2017, 5367/2017; rinvia le cause a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Cosi deciso in Roma in data 16 maggio 2025 e in sede di riconvocazione in data 18 giugno 2025
La Presidente NOME COGNOME