Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26596 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
Oggetto: iva – sanzioni sospensione giudizio in attesa del giudizio sul merito della pretesa
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 5990/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL) con domicilio eletto
presso i ridetti difensori nel loro studio in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4418/01/15 depositata in data 28/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 11/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso l’avviso di irrogazione sanzioni che traeva origine da due autonomi avvisi di accertamento riferiti ai periodi di imposta 2006 e 2007, oggetto di separato giudizio sin dal primo grado e per i quali è pendente di fronte a questa Corte l’autonomo giudizio iscritto a RG n. 8370/2015; la CTP di Roma, alla luce dell’annullamento operato dal giudice di merito in primo grado dei ridetti avvisi di accertamento, accoglieva
-l’impugnazione della contribuente;
-appellava l’Ufficio;
con la sentenza qui gravata la CTR del Lazio ha ritenuto illegittimo l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni oggetto del presente giudizio, alla luce dell’annullamento degli avvisi di accertamento, in quanto difetta secondo tale pronuncia il presupposto per l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE stesse dal momento che la pretesa tributaria sulla quale la debenza RAGIONE_SOCIALE stesse di è stata riconosciuta infondata, sia pure in forza di sentenza non passata in giudicato;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi;
resiste la contribuente con controricorso;
Considerato che:
vanno preliminarmente disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposta da parte controricorrente;
invero, le censure poste con i motivi non risultano certo generiche, contestando alla sentenza di merito un preciso errore di diritto;
neppure poi i motivi di ricorso costituiscono un mero puzzle di elementi dei gradi di merito, risultando anzi dalla loro lettura perfettamente percepibili le doglianze dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria ricorrente;
né il ricorso sollecita questa Corte a un riesame del merito, ponendo esso invece una puntuale questione di diritto; neppure lo stesso contro la preclusione che deriva dalla c.d. ‘doppia conforme’ essendosi i due gradi di merito entrambi conclusi con la vittoria della contribuente, dal momento che tale situazione processuale preclude la proposizione di doglianze relative all’omesso esame di fatti storici ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., non di doglianze incentrate -come quelle presentate da parte ricorrente -relative al diverso profilo ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. di violazione di legge;
-venendo allora all’esame dei motivi di ricorso, il primo motivo deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR laziale erroneamente deciso la controversia sottoposta al suo esame, relativa alla legittimità dell’avviso di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, causa pregiudicata, secondo l’esito della controversia pregiudiziale, con ciò attribuendo erroneamente alla pronuncia resa dal giudice che ha deciso in ordine alla legittimità degli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2006 e 2007 efficacia di cosa giudicata;
il motivo, in quanto strettamente connesso dal punto di vista logico e giuridico con il secondo mezzo di gravame, può trattarsi congiuntamente con quest’ultimo, il quale si duole della violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e dell’art. 39 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione con l’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice del merito, una volta riconosciuto il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi di cui si è detto sopra -e dunque tenuto conto che il giudizio pregiudiziale ritenuto presupposto non era ancora concluso con
sentenza definitiva- mancato di disporre la sospensione del processo in corso decidendo invece nel merito la controversia;
i motivi sono entrambi fondati;
invero, decidendo la controversia di cui al presente giudizio, relativa alla legittimità dell’avviso di irrogazione sanzioni, la CTR si è con tutta evidenza disallineata rispetto alle indicazioni interpretative più volte espresse da questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 331 del 13/01/2021 e in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16615 del 07/08/2015) in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata, nella specie come nella fattispecie presente avente ad oggetto l’avviso di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento concernente l’indebita detrazione d’imposta per fatturazioni inesistenti, presupposto RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive;
pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame del fatto nel rispetto dei sopra indicati principi e provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024.