Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10297/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 2804/05/16 depositata il 25/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2804/05/16 del 25/10/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 18/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Parma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della cartella di pagamento concernente IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
Avverso la sentenza di appello NM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistevano in giudizio con separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria del 25/10/2024, NM chiedeva la sospensione del giudizio in ragione dell’adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater ) e della rateizzazione dei pagamenti, l’ultimo dei quali è fissato per il 30/11/2027.
Poiché né RAGIONE_SOCIALE né RAGIONE_SOCIALE hanno dedotto sul punto, appare necessario rinviare la controversia a nuovo ruolo, onde consentire l’interlocuzione dei controricorrenti in ordine a quanto dedotto dalla società contribuente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di novanta giorni per dedurre in relazione a quanto indicato in premessa.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.