Sospensione processo per rottamazione: la Cassazione tutela il contraddittorio
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la rottamazione quater, può avere un impatto diretto sui processi in corso. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione chiarisce come il giudice debba gestire questa evenienza, sottolineando la necessità di garantire il diritto di difesa di tutte le parti coinvolte e disponendo la sospensione del processo per rottamazione per permettere un corretto contraddittorio.
I Fatti di Causa: Dalla Cartella di Pagamento alla Cassazione
Il caso ha origine da una controversia fiscale tra una società e l’Agenzia delle Entrate, relativa a una cartella di pagamento per IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2008. Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale, in appello, aveva ribaltato la decisione, dando ragione all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Durante il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, la contribuente ha presentato una memoria chiedendo la sospensione del processo, motivandola con la sua adesione alla definizione agevolata dei carichi, nota come “rottamazione quater”, e la conseguente rateizzazione del debito.
L’impatto della rottamazione sul giudizio: le ragioni della sospensione
L’adesione alla definizione agevolata è un fatto nuovo, accaduto mentre il processo era già pendente in Cassazione. Questo evento ha il potenziale di estinguere la materia del contendere, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio. Tuttavia, prima di poter prendere qualsiasi decisione in merito, è fondamentale che tutte le parti possano esprimere la propria posizione su questa nuova circostanza.
La Decisione della Corte: un rinvio per garantire il contraddittorio
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza interlocutoria, non ha deciso il merito del ricorso, ma ha preso atto della richiesta della società. Ritenendo necessario approfondire la questione, ha deciso per la sospensione del processo per rottamazione e il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Le motivazioni
La motivazione principale dietro questa decisione risiede nella tutela del principio del contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, infatti, non avevano ancora avuto modo di replicare all’istanza della società contribuente. La Corte ha ritenuto indispensabile consentire l’interlocuzione delle controparti su quanto dedotto dalla società. Ha quindi assegnato un termine di novanta giorni alle parti per presentare le proprie memorie e osservazioni in merito all’adesione alla rottamazione quater.
Le conclusioni
Questa ordinanza, sebbene non risolutiva, offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che le procedure di definizione agevolata possono bloccare un contenzioso tributario anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. In secondo luogo, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: nessuna decisione può essere presa senza che tutte le parti coinvolte abbiano avuto la possibilità di essere ascoltate, specialmente quando emergono fatti nuovi e potenzialmente decisivi per l’esito della lite. Il futuro del processo dipenderà ora da quanto emergerà dalle memorie delle controparti in merito all’effettiva e corretta adesione della società alla sanatoria.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la causa invece di decidere?
La Corte ha rinviato la causa perché è emersa una circostanza nuova e rilevante – l’adesione della società contribuente alla rottamazione quater – sulla quale le controparti (Agenzia delle Entrate e agente della riscossione) non avevano ancora avuto la possibilità di esprimersi. Il rinvio è stato disposto per garantire il loro diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
Cosa significa che l’ordinanza è ‘interlocutoria’?
Significa che il provvedimento non risolve la controversia nel merito (cioè non stabilisce chi ha torto o ragione sulla cartella di pagamento), ma si limita a gestire un aspetto procedurale del processo, in questo caso la necessità di acquisire le osservazioni delle parti su un fatto nuovo prima di proseguire.
Quale sarà il prossimo passo in questo procedimento?
Le parti contro ricorrenti (Agenzia delle Entrate e agente della riscossione) hanno novanta giorni per depositare le loro deduzioni in merito alla richiesta di sospensione e all’adesione alla rottamazione quater da parte della società. Successivamente, la Corte di Cassazione fisserà una nuova udienza per decidere come procedere, tenendo conto delle argomentazioni di tutte le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10297/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME E C SAS, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in VERONA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 2804/05/16 depositata il 25/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2804/05/16 del 25/10/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 18/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Parma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito NM) nei confronti della cartella di pagamento concernente IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
Avverso la sentenza di appello NM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
AE e Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria del 25/10/2024, NM chiedeva la sospensione del giudizio in ragione dell’adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater ) e della rateizzazione dei pagamenti, l’ultimo dei quali è fissato per il 30/11/2027.
Poiché né AE né Equitalia hanno dedotto sul punto, appare necessario rinviare la controversia a nuovo ruolo, onde consentire l’interlocuzione dei controricorrenti in ordine a quanto dedotto dalla società contribuente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di novanta giorni per dedurre in relazione a quanto indicato in premessa.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.