Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25595/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in BAGHERIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale all’indirizzo pec EMAIL;
-controricorrente-
avverso Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n. 8545/2023 depositata il 24/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, l’intimazione di pagamento n. 296/2017/90/000094007/000, notificata il 24.03.2017 e relativa alla cartella esattoriale n. 296/2011/0068219754/000, notificata in
data 08.11.2011, e avente ad oggetto tributi erariali, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente lamentava: ) l’illegittimità della notifica, a mezzo posta elettronica certificata, dell’intimazione di pagamento impugnata; -) la mancata o invalida notifica della sottesa cartella di pagamento; -) la carenza di motivazione dell’intimazione di pagamento; ) l’avvenuta decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nonché il decorso dei termini di prescrizione quinquennali ex art. 2948, n. 4, c.c.
Le ragioni del contribuente non erano apprezzate dai giudici di prossimità.
Il contribuente interponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riproponendo le censure già disattese in primo grado.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT di II Grado della Sicilia, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’originario ricorso del contribuente «limitatamente alle somme richieste dall’agente della riscossione a titolo di sanzioni ed a titolo di interessi» e per l’effetto annullava parzialmente l’impugnata intimazione di pagamento.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso, illustrato con memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., «Violazione e/o falsa applicazione, dell’art. 1, comma 623, della legge 147/2013 e dell’art. 2948 c.c., con riferimento al mancato decorso della prescrizione anche in relazione a sanzioni e interessi», per avere la CTR erroneamente ritenuto che dalla notifica della cartella di pagamento n. 296/2011/0068219754/000, avvenuta l’8.11.2011, alla notifica dell’atto di intimazione,
avvenuta in data 24.03.2017, fosse maturata la prescrizione quinquennale relativa a sanzioni e interessi, senza tener conto del periodo di sospensione ex art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013, dal 1° gennaio al 15 giugno 2014.
Assume che, con i commi dal 618 al 625 dell’art. 1 della legge citata, il legislatore ha introdotto l’istituto della definizione agevolata relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. A tal fine, nel comma 623 dell’art. 1, nell’ultima versione in vigore dal 6 maggio 2014, ad opera della legge 2 maggio 2014 n. 68, di conversione del decretolegge del 6 marzo 2014 n.16, si è previsto che ‘Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione’.
3. Il motivo è fondato.
3.1. La disciplina citata prevede all’art. 1, commi 620, che «Entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un’unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma», al comma 621 che «A seguito del pagamento di cui al comma 620, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre 2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento»; ed infine al comma 623 che «Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta
sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione».
3.2. Tale sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (Cass., 2024/2024, n. 8780, Cass. 28 gennaio n. 1893/2020; Cass. n. 26405/2020) sospensione applicabile, pertanto, anche al caso di specie.
La Corte di merito non ha, conseguentemente, fatto buon governo dei suddetti principi, laddove ha ritenuto prescritti sanzioni ed interessi oggetto di riscossione con l’atto impugnato.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto integrale dell’originario ricorso del contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12/11/2024.