Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8780 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8780 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1373/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre Del Greco INDIRIZZO) INDIRIZZO
– intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7298/2022 depositata il 11/11/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. L’Agente della Riscossione notificava il 12.04.2016 alla società RAGIONE_SOCIALE (quale debitore) e alla RAGIONE_SOCIALE (quale terzo) l’atto di pignoramento di crediti verso terzi ex artt. 48 bis e 72 bis d.P.R. 602/1973 n. 07120162770000211003, al fine di recuperare le somme portate dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali nn. 07120050094070258000,07120100155274071000,071201004637 88534000, 07120140385177073000.
La società impugnava l’atto di pignoramento innanzi al Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, lamentando l’omessa notifica delle cartelle esattoriali e il decorso del termine di prescrizione.
Con l’ordinanza n. 2076/2016, il G.E. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l’introduzione del giudizio di merito, all’esito del quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2220/2020, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria.
La società contribuente riassumeva la causa innanzi alla allora Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, ribadendo quanto già
eccepito innanzi al Giudice dell’esecuzione in ordine alla presunta mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all’atto di pignoramento opposto e al decorso della prescrizione.
L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio, documentando la rituale notifica delle cartelle di pagamento e contestando il mancato decorso della prescrizione, debitamente interrotto dalla notifica dell’avviso di intimazione n. 07120169025375191000 in data 05.04.2016.
Con la sentenza n. 5985/02/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso, ritenendo provata la notifica delle cartelle esattoriali sottese all’esecuzione opposta e il mancato decorso della prescrizione « in ragione della sopravvenuta notifica della ingiunzione di pagamento … ».
La società contribuente impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, riproponendo le eccezioni già disattese in primo grado.
Con la sentenza n. 7298/20/2022, la CTR partenopea accoglieva l’appello, ritenendo prescritte le pretese impositive.
L’Agenzia ricorre sulla base di un unico motivo per la parziale cassazione della sentenza di appello.
Si costituisce la contribuente che eccepisce l’inammissibilità del ricorso e ripropone le questioni dichiarate assorbite dal decidente.
CONSIDERATO CHE
2.Con l’unica censura, si deduce v iolazione e/o falsa applicazione, dell’art. 1, comma 623, della legge 147/2013 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.; per avere la CTR ritenuto che dalla notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, avvenuta il 19.11.2010, alla data del 5 aprile 2016, in cui venne disposta la notifica dell’atto di intimazione, fosse maturata la prescrizione.
Assume che, con i commi dal 618 al 625 dell’art.1 della legge citata, il legislatore ha introdotto l’istituto della definizione
agevolata relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
A tal fine, nel comma 623 dell’art. 1, nell’ultima versione in vigore dal 6 maggio 2014, ad opera della legge 2 maggio 2014 n. 68, di conversione del decreto-legge del 6 marzo 2014 n.16, si è previsto che .
La censura proposta concerne esclusivamente la cartella esattoriale per l’annualità di imposta (IMU) 2005.
3.Il motivo è fondato.
Tale sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893; Cass. 19.11.2020, n. 26405), sospensione applicabile, pertanto, anche al caso di specie.
La Corte di merito non ha, conseguentemente, fatto buon governo dei suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza della Sezione tributaria