Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18478 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
Oggetto: II.DD. IVA. – prescrizione – sospen- sione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33860/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAILordineavvocatitorinoEMAIL, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAILordineavvocatiromaEMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del presidente legale rappresentante pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 652/1/2018, depositata il 10.4.2018 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 652/1/2018 depositata il 10.4.2018 veniva accolto l’ appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 81/2016 che aveva accolto il ricorso introduttivo avente ad oggetto l’ intimazione di pagamento notificata in data 15.5.2015 alla società RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE e le tre cartelle di pagamento sottese. Evocato in giudizio, l’agente della riscossione non si costituiva.
Gli atti riprendevano ad imposizione II.DD., IVA, sanzioni e interessi relativamente ai periodi d’imposta 1998 e 1999 nei confronti della società.
Il giudice di prime cure riteneva che i crediti portati dalle cartelle fossero prescritti. Il giudice d’appello riformava la decisione di primo grado, ritenendo non maturata la prescrizione ai sensi dell’art.1 , comma 623, ultimo periodo, della legge n.147/2013, operando la sospensione del termine per la definizione agevolata per le cartelle per cui era causa, effettivamente definibili.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo un unico motivo, cui replica l’Agenzia
delle Entrate con controricorso. L’agente della riscossione è rimasto intimato.
Considerato che:
Con un unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, commi 618, 620 e 623, per avere la CTR rigettato l’eccezione di prescrizione decennale relativamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata sul presupposto che l’ art. 1, comma 623, della Legge n. 157/2013 ha interrotto i termini prescrizionali per consentire ai contribuenti di avvalersi della definizione agevolata delle cause pendenti.
1.1. In buona sostanza, la ricorrente in questa sede si lamenta del fatto che la CTR abbia ritenuto che la «sospensione (…) sarebbe indiscriminatamente applicabile a tutti i crediti tributari affidati in riscossione prima del 31/12/2013» (cfr. p. 3 del ricorso) mentre la norma in questione andrebbe «letta in correlazione con i precedenti commi 618-620 dello stesso articolato e con la possibilità di definizione agevolata delle pendenze ivi prevista (pagamento spontaneo senza interessi)» e quindi sarebbe applicabile solo alle pretese creditorie che si sarebbero potute prescrivere nel periodo in cui è stata sospesa la riscossione.
Il motivo è specifico, in quanto è la stessa sentenza di appello ad aver ritenuto decisiva la questione, sia pure risolvendola in senso sfavorevole al contribuente, ma è infondato.
2.1. L’articolo 1, comma 618, della Legge n. 147/2013 stabilisce che «Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni».
Il successivo comma 623 prevede che «Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione».
2.2. Sul tema della estinzione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo è intervenuta la decisione della Corte, la quale ha effermato che la sospensione della prescrizione di cui all’art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (così Cass. ordinanza n. 1893 del 28/01/2020).
2.3. L’accertamento compiuto dalla CTR non si pone, dunque, in contrasto bensì in continuità con l’interpretazione del giudice di legittimità, avendo il giudice correttamente argomentato nel senso che «le cartelle intimate rientravano in quelle definibili ex art.1, comma 618 in quanto relative a ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate affidati in riscossione in data antecedente al 31 ottobre 2013, nei loro confronti opera, come giustamente sostiene l’Ufficio, la sopensione della prescrizione (mesi 5 e giorni 15) così come prevista dal comma 623» (cfr. p. 3 della sentenza).
Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente nel corpo della censura sotto il
profilo dell’art. 3 della Costituzione per il fatto che «si interpreterebbe una norma di favore per il contribuente (quella che prevede la definizione agevolata) in termini sfavorevoli al medesimo (che laddove valutasse, come è libero di valutare, di non aderire a tale definizione, si vedrebbe allungato il termine di prescrizione)» (cfr. p. 5 del ricorso).
Infatti, il beneficio della norma agevolativa per tutti coloro che versano nelle condizioni previste dalla legge non ha introdotto alcuna discriminazione soggettiva tra contribuenti e la previsione della sospensione dei termini di prescrizione, corrispondente al periodo per la riscossione dei carichi tributari nei confronti di tutti i contribuenti (v. Cass. n. 1893/2020). Perciò, non lede in alcun modo il dettame costituzionale e non inficia la discrezionalità del legislatore, il quale, come ha già osservato questa Corte vagliando la questione, ove avesse voluto sospendere la prescrizione solo in tale ultima ipotesi lo avrebbe espressamente previsto.
In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente costituita, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.4.2025