Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35254 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
Oggetto: Sisma Molise -Sospensione dei termini delle obbligazioni tributarie – Mancata presentazione dell’istanza di definizione allo spirare della sospensione – Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4374/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
BAVOTA PARDO
– intimato – avverso la sentenza della C.T.R. di Campobasso, n. 65/2016, depositata il 10.2.2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.09.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, COGNOME impugnava la cartella di pagamento, avente ad oggetto il recupero di imposte Irpef e addizionali non pagate per l’anno 2004, rilevando di aver diritto alla sospensione del pagamento di tributi e contributi, disposta a seguito del sisma che aveva colpito il Molise nel 2002, poiché, pur non essendo residente
nella zona del cd. cratere, era socio al 30% della società RAGIONE_SOCIALE, con sede in Larino, città compresa nella zona predetta.
In primo ed in secondo grado, l’impugnazione del contribuente veniva accolta, sulla base della considerazione che anche il socio, seppur non residente nell’area del cratere, era stato direttamente interessato dalle conseguenze negative del sisma nello svolgimento delle proprie attività e sulla produzione del reddito. In particolare, la Commissione regionale riteneva che non potesse essere operata una distinzione tra socio e società, poiché il reddito del primo era direttamente collegato a quello della seconda.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate , sulla base di due motivi, mentre rimaneva intimato il contribuente.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere applicabile l’agevolazione anche al socio non residente nell’area del cratere, poiché il beneficio della sospensione degli adempimenti tributari riguardava unicamente gli obblighi tributari propri della società avente sede nell’area predetta (qual i Irap e Iva) e non i redditi imputati al socio in ragione della quota di partecipazione, per la quale egli era tenuto a presentare autonoma dichiarazione personale, trattandosi di soggetti diversi.
Con il secondo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione degli artt. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e 3, comma 5, del d.l. n. 168 del 2008, in relazione all’art. 360, n. 3, non avendo la C.t.r. tenuto conto che il Bavota, allo spirare dei termini di sospensione, non aveva presentato l’apposita istanza di definizione prevista dal cit. art. 3, omettendo totalmente di versare i tributi relativi ad Irpef ed addizionali regionali e comunali, anziché provvedere al pagamento del residuo 40% che doveva
comunque essere versato, sia pur ratealmente, dai contribuenti residenti nell’area del cd. cratere.
Il primo motivo è fondato.
L’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 ha disposto la sospensione di tutti gli obblighi di natura tributaria per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Trattandosi di un’agevolazione finanziaria, essa va interpretata in senso stretto, in virtù del principio di tassatività delle norme agevolative o esonerative: queste ultime, infatti, derogano al sistema generale con la conseguenza che non possono essere applicate in via estensiva o analogica.
Orbene, la disposizione in esame fa espresso riferimento a tutti i redditi riconducibili ai soggetti aventi sede o residenza nell’area del cd. cratere, ovvero che in tale area esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione.
La Suprema Corte, infatti, è ferma nel riconoscere il beneficio non solo ai soggetti residenti, ma anche ai lavoratori, ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla suindicata disposizione. In tal senso Cass. n. 26928/2023 (Rv. 66905001), secondo cui, in materia di agevolazioni contributive, l’art. 7 della o.p.c.m. n. 3253 del 2002, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al predetto versamento, in favore dei datori di lavoro operanti in Molise, nei comuni – ivi individuati – colpiti dal sisma del 2002, trova applicazione per gli obblighi contributivi inerenti ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma e non a quelli assunti in data successiva.
Tuttavia, la disposizione in esame non prevede alcun beneficio in favore del socio e con riferimento al reddito derivante dalla partecipazione in società avente sede nell’area del cd. cratere .
Peraltro, nel caso in esame, non risulta che il contribuente abbia dedotto e dimostrato di svolgere una qualsivoglia attività nell’ambito della società (di tipo lavorativo ovvero riconducibile all’attività ‘di funzione’).
4. Ha, pertanto, errato la C.t.r. nell’ annullare integralmente la cartella di pagamento impugnata, poiché non ha tenuto conto che il beneficio in questione non può essere esteso analogicamente anche a situazioni (come il reddito da partecipazione del socio) non espressamente previste dalla norma agevolativa che, come si è detto, è di stretta interpretazione, e poiché non ha tenuto conto che i tributi dovuti dal socio (a titolo di Irpef) sono diversi da quelli che la società può sospendere (e precisamente Iva ed Irap).
Va, altresì, evidenziato che l’agevolazione comportava solo la sospensione dei termini per l’adempimento dell’obbligazione tributaria. Successivamente, spirato il periodo di sospensione, il contribuente era tenuto a formulare un’istanza di definizione per il recupero dei tributi sospesi, dovendo pagare un importo pari al 40%, anche a rate. Per contro, la C.t.r. ha annullato integralmente la cartella di pagamento impugnata, senza tener conto che, quand’anche il contribuente avesse avuto diritto al beneficio, essendo spirato il periodo di sospensione, sarebbe stato comunque obbligato al pagamento di un importo pari al 40% dei tributi sospesi.
Parimenti fondato è il secondo motivo di doglianza.
Giova premettere che, successivamente all’emanazione della norma agevolativa di cui all ‘art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 , sopra riportata, il legislatore ha regolato la procedura di definizione della posizione fiscale dei contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia interessate dal sisma del 31 ottobre 2002. In tale contesto si inserisce la previsione di cui al comma 4-bis dell’art. 6, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 185 del 2008 con la l. n. 2 del 2009. Con tale previsione, infatti, è stata estesa la procedura di definizione già adottata per i contribuenti colpiti dal sisma che aveva interessato i territori di Umbria e Marche nel 1997, contenuta
nell’art. 3 del d.l. n. 162 del 2008, convertito con modificazioni, dalla l. n. 201 del 2008. In particolare, il secondo comma dispone che, al fine di effettuare la definizione della propria posizione, i soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili. Il successivo terzo comma prevede che i medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell’articolo 14 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell’importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.
L’art. 14 dell’ordinanza del Ministero dell’ interno n. 2668 del 28 settembre 2007 (così sostituito dall’art. 12 dell’O.M. del 13 ottobre 1997, come modificato dall’art. 4 dell’O.M. del 20 novembre 1997) prevede: «1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). 5. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 della presente ordinanza, nonché per gli altri uffici finanziari,
limitatamente ai contribuenti degli stessi comuni compresi nel distretto di competenza, i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono tra il 26 settembre 1997 e il 31 dicembre 1997, sono prorogati al 30 giugno 1998. Analogamente, per i concessionari della riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre 1997 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 (comma 5). 6. Sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, fino al 31 dicembre 1997 tutti i termini relativi alle controversie giurisdizionali ed amministrative (comma 6). 7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilità di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri (comma 7)».
Il d.m. 30 marzo 1998 ha, dunque, stabilito le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito le regioni delle Marche e dell ‘ Umbria. È stato, poi, adottato il provvedimento direttoriale, prot. n. 22456 dell ‘ 11 marzo 2009, con il quale l ‘ Amministrazione, preso atto del fatto che il termine del 16 gennaio 2009 era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo ha prorogato sino al successivo 16 giugno 2009. Tale termine è stato ulteriormente prorogato da successivi interventi normativi, sino al l’art. 2, comma 1 09, della l. n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2008) il quale dispone che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno, possono definire la propria posizione relativa al periodo
interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. A tal riguardo, la Suprema Corte (con la pronuncia n. 7398/2024, non massimata) ha affermato che l’art. 3, comma 2 -bis, del d.l. n. 162 del 2008, in base al quale le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti.
La condizione che l’interessato debba avere usufruito della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico, ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici, avuto riguardo anche al fatto che alla sospensione dei termini, che è facoltà del contribuente utilizzare, è collegato pure l’effetto della sospensione dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell’Ufficio.
Del resto, va evidenziato che la Suprema Corte si è già espressa, con riguardo alla sospensione dei termini previsti in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, affermando che la proroga del termine per l’accertamento da parte
dell’Ufficio, in dipendenza della ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, non opera automaticamente, ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa espressa, (Cass. n. 9891/2011; n. 2434/2017).
Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che la questione in esame era stata sollevata in appello dall’Agenzia delle entrate, ma che, sul punto, la C.t.r. ha omesso qualsivoglia pronuncia.
Orbene, non risulta che il contribuente abbia mai manifestato la volontà di avvalersi della sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, così legittimando l’accertamento da parte dell’Ufficio , né che abbia mai aderito alla definizione agevolata, una volta spirato il periodo di sospensione dei termini.
La sentenza impugnata, pertanto, non è conforme ai principi suesposti, poiché ha riconosciuto al contribuente il diritto all’applicazione del beneficio della sospensione, senza tuttavia verificare se questo avesse mai manifestato la volontà di avvalersene e se, una volta spirato il periodo di sospensione, avesse presentato la domanda di definizione, con pagamento di un importo pari al 40% dei tributi oggetto di sospensione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per l’ ulteriore esame dell’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate e per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione