Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31953 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31953 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
Notificazione cartella di pagamento
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26643/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r. pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, presso la quale in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1606/2021, pronunciata in data 23 settembre 2020 e depositata in data 19 marzo 2021, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) ha rigettato l’appello della società contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP) che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l’intimazione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativa a tre cartelle di pagamento per tributi locali relativi agli anni 2012 e 2013 e per Ires, Iva e Irap anno 2006; in particolare, la CTR ha rigettato l’appello, ritenend o, in relazione alla presupposta cartella n. NUMERO_CARTA, che la notificazione fosse valida, poichè la notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata consegnata al portiere non richiede la comunicazione di avvenuta notifica di cui all’art. 139 cod. proc. civ. ; e che per le cartelle notificate a mezzo p.e.c. (la n. NUMERO_CARTA e la n. NUMERO_CARTA) non occorresse l’attestazione di conformità dell’atto notificato all’originale poiché , a fini probatori, la copia informatica è equiparata all’originale e comunque la notifica via p.e.c. aveva permesso al contribuente di essere a conoscenza della pretesa tributaria con la possibilità di proporre ricorso; infine, ha rigettato l’eccezione di prescrizione proposta in relazione ad una delle cartelle rilevando il mancato decorso del termine decennale.
La società contribuente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui si aggiunge una richiesta di nuova regolazione delle spese di lite per il caso di accoglimento del ricorso.
L ‘Agenzia delle entrate Riscossione resiste con controricorso.
E’ rimasto intimato il Consorzio stradale INDIRIZZO Lupetta.
E’ stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo la società deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., censurando la decisione della CTR laddove ha ritenuto valida la notificazione della cartella n. NUMERO_CARTA a mani del portiere nonostante la mancata spedizione della successiva comunicazione di avvenuta notificazione.
Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e/o falsa applicazione della l. n. 53 del 1994 in ordine alla notifica via p.e.c., laddove la sentenza non ha ritenuto necessaria l’attestazione di conformità della cartella notificata a mezzo p.e.c. all’originale informatico.
Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto in relazione alla cartella n. NUMERO_CARTA la CTR avrebbe valutato la doglianza di prescrizione ma non quella di decadenza ai sensi della predetta disposizione.
Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 41 d.P.R. n. 602 del 1973; assume infatti che sia la cartella richiamata nella intimazione che la cartella n. NUMERO_CARTA facciano riferimento al medesimo carico, relativo all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2011, con conseguente duplicazione del ruolo.
Infine, al capo E) del ricorso, la ricorrente chiede la modifica della sentenza in relazione alla condanna alle spese, come conseguenza della riforma della stessa.
Preliminarmente deve evidenziarsi che in data 11/11/2024 la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 231 -252, della legge n. 197 del 2022, allegando copia della domanda della domanda di definizione agevolata e comunicazione dell’Agenzia delle entrate Riscossione, nelle quali è indicata la cartella n. NUMERO_CARTA, oggetto, unitamente ad altre, del ricorso, nonché il piano di pagamento in diciotto rate ,
Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati «dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».
Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio fino al 30 novembre 2027 e dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2024.