Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4218 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4218  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
SOSPENSIONE EX LEGE 197/2022
sul ricorso iscritto al n. 7032/2017 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) dell’Avvocatura comunale.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  con  sede  legale  in RAGIONE_SOCIALE,  alla  INDIRIZZO,  in  persona  del  legale rappresentante pro  tempore ,  AVV_NOTAIO,  rappresentata  e difesa, in forza di procura  speciale  e  nomina  a  margine  del controricorso,  anche  disgiuntamente,  dal  AVV_NOTAIO.  AVV_NOTAIO (codice  fiscale  CODICE_FISCALE)  del  Foro  di  RAGIONE_SOCIALE  e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE),
presso  lo  studio  di  quest’ultimo  elettivamente  domiciliati  in  Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2765/35/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia (RAGIONE_SOCIALE), depositata il 19 luglio 2016, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
UDITO il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio;
RILEVATO CHE:
 oggetto  di  controversia  è  la  pretesa  di  cui  alla  cartella  n. 29620090058584786, avente ad oggetto il pagamento della somma di  34.586,88  €  a  titolo  di  Tarsu  per  l’anno  d’imposta  2008  in relazione al possesso da parte della contribuente di un’unità immobiliare destinata ad attività alberghiera;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale  della  Sicilia  (RAGIONE_SOCIALE)  rigettava  l’appello  proposto  dalla società  avverso  la  sentenza  n.  116/12/2011  della  Commissione tributaria  provinciale  di  RAGIONE_SOCIALE,  che  aveva  ricalcolato  l’imposta dovuta in base alle tariffe previgenti l’anno 2006;
 il  Comune  di  RAGIONE_SOCIALE  proponeva  ricorso  per  cassazione avverso  detta  pronuncia  con  ricorso  notificato  il  20  gennaio  2017, formulando quattro motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 31 marzo/7 aprile 2017 ed in data 8 novembre 2023 ha depositato istanza con cui  ha  chiesto  la  sospensione  del  giudizio  e  la  dichiarazione  di estinzione ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197, all’esito  dell’effettivo  perfezionamento  della  relativa procedura;
CONSIDERATO CHE:
con la citata nota la contribuente ha rappresentato che con dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater ) dei carichi affidati all’agente della riscossione rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, presentata il 7 aprile 2023 (prot. n. NUMERO_DOCUMENTO), RAGIONE_SOCIALE ha proceduto a rottamare la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa alla Tarsu 2008, oggetto della presente controversia, producendo agli atti la comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute (pari a complessivi 4.841,10 €) inviata dall’RAGIONE_SOCIALE (con previsione di ratizzazione in diciotto rate, dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2027 ed indicazione del carico fiscale oggetto di definizione (per l’appunto la citata cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA), nonché la quietanza di pagamento della prima rata (di 484,14 € eseguita il 30 ottobre 2023);
l’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede:
 al  comma  231  che:  «
all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella
236, che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti» ;
alla luce di quanto precede, la citata istanza va accolta e la causa rinviata a nuovo ruolo, in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti  sino  al  30  novembre  2027  e  con  essa  dell’eventuale perfezionamento della predetta procedura;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura di cui all’art. 1, comma 231 e ss., della legge 29 dicembre 2002, n. 197.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  22  novembre