Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2970/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, in persona dell’ultimo legale rappresentante ed ex socio accomandatario, nonché da COGNOME e NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
–controricorrente– avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 1237/6/14 depositata il 3 giugno 2014
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
-la Direzione Provinciale di Bari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale, anche in ragione del rilevato scostamento dagli «standards» previsti dal pertinente studio di settore, rettificava il reddito d’impresa e il volume d’affari dichiarati dalla prefata società ai fini dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2005;
-il medesimo Ufficio notificava, quindi, ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME distinti avvisi di accertamento mediante i quali imputava loro per trasparenza, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito d’impresa determinato in capo all’ente collettivo, recuperandolo a tassazione ai fini dell’IRPEF;
-la società e i soci impugnavano i predetti atti impositivi, per quanto di rispettivo interesse, proponendo separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
-la Commissione adìta, riuniti i procedimenti, respingeva i ricorsi;
-la decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale, con sentenza n. 1237/6/14 del 3 giugno 2014, rigettava l’appello proposto dai contribuenti;
-avverso quest’ultima sentenza la RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, nonché gli ex soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
-in data 24 maggio 2024, nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del menzionato articolo, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;
-con tale memoria essi hanno chiesto la sospensione del presente
giudizio, deducendo che:
(a)il 27 gennaio 2023 NOME COGNOME ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art. 1, commi 231 -252, della L. n. 197 del 2022 (cd. <>), con opzione per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai fini del perfezionamento della procedura nel numero di diciotto rate, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali scadente il 30 novembre 2027;
(b)fra i carichi in questione sono compresi quelli formanti oggetto del presente giudizio di legittimità;
-le anzidette circostanze trovano conferma nella documentazione allegata;
considerato che:
-ai sensi dell’art. 1, comma 236, della citata L. n. 197 del 2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono sospesi dal giudice, nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, dietro presentazione di copia della dichiarazione in parola;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo per un’udienza successiva al 30 novembre 2027.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione