Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33106 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5666/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIACATANZARO n. 1836/2020 depositata il 19/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 26/10/2015, l’Agente della Riscossione notificava a NOME NOME intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602 del 1973 avente n. 034/2015/90/18967049/000, relativa a sette cartelle di pagamento dettagliate in ricorso.
La contribuente impugnava l’intimazione, censurando la mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento; la nullità dell’intimazione per difetto di motivazione stante la mancata allegazione alla stessa degli atti presupposti; il decorso del temine di prescrizione, ritenuto quinquennale, delle pretese tributarie anche erariali.
L’Agente della Riscossione non si costituiva ed il primo giudice accoglieva il ricorso, annullando intimazione e cartelle.
L’Agente della Riscossione proponeva appello, evidenziando che: le cartelle erano state tutte regolarmente notificate ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973; l’intimazione era stata redatta su modello ministeriale vincolato e dunque adeguatamente motivata per relationem alle sottese cartelle; alcun termine di prescrizione, da considerarsi decennale, anche per effetto del rinnovo degli originari titoli esecutivi derivante dalla notifica delle cartelle, era maturato.
All’esito del giudizio di secondo grado, la C.T.R. della Calabria, con sentenza n. 1836/3/2020, emessa in data 28/10/2019 e depositata in data 19/08/2020, riteneva la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto di intimazione, così decidendo: ‘ La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello e per l’effetto, annulla l’avviso di intimazione n.
NUMERO_CARTA e le sottostanti cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA. Condanna l’appellante al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio nella misura di €.1.500.00 oltre accessori se dovuti’.
ADER -Agenzia delle entrate -Riscossione, premesso l’intervenuto sgravio di talune cartelle ex art. 4, primo comma, del D.L. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Violazione degli artt. 2943 co. 4 e 2946 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘ Violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, numero 4 c.p.c.’.
A fronte di quanto innanzi, con istanza 20 luglio 2024, la contribuente chiede la sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022., esponendo:
Attualmente i carichi ancora pendenti che interessano il presente giudizio risultano essere i seguenti, come da estratto in allegato:
n. NUMERO_CARTA;
n. NUMERO_CARTA.
-Successivamente all’iscrizione a ruolo del giudizio, la controricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”), relativa alle due cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
La domanda di definizione è stata accettata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la comunicazione delle somme dovute, rateizzate in diciotto rate.
-La controricorrente ha provveduto al rituale e tempestivo pagamento delle prime 4 rate, come da programma di rateizzazione delle somme dovute.
Ora, dalla comunicazione in data 23 ottobre 2023 del Monte dei Paschi di Siena a NOME e NOME, prodotta come all. 4 alla nota telematica di deposito di documenti del 30 -31 luglio 2024, si evince soltanto il ‘pagamento di bollettino RAV di importo pari a 1.627,34’ in favore di Agenzia delle entrate -Riscossione, senza alcuna possibilità di riconciliazione, anche alla luce degli altri tre allegati, al piano rateale di corresponsione del dovuto, con riferimento al quale è invece necessario che sia specificamente documentata, rata per rata, sino all’attualità, l’osservanza dei pagamenti.
Un tanto impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo, al fine di acquisire la documentazione richiesta.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alle parti termine di 60 giorni dalla comunicazione della Cancelleria per comunicare la documentazione richiesta.
Così deciso a Roma, lì 8 ottobre 2024.