Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3428 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3428 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
Sospensione -Legge n. 197 del 2022.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26089/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 718/2018, depositata in data 8/2/2018, non notificata;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 20/12/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE , Direzione RAGIONE_SOCIALE, emetteva avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di NOME per l’anno di imposta 2008, in base ad alcuni incrementi patrimoniali degli anni 2009 e 2011.
La contribuente proponeva ricorso che era respinto dalla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (CTP).
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) rigettava l’appello. In particolare, riteneva corretto l’operato dell’ufficio in relazione all’efficacia per l’anno in contestazione degli incrementi patrimoniali realizzati nel 2009 e nel 2011 ed evidenziava che la contribuente non aveva offerto prova contraria in relazione alla natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme utilizzate per gli acquisti.
Contro tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale de l 20/12/2024, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe errato laddove ha ritenuto applicabile il cd. redditometro all’anno 200 8 in relazione a incrementi patrimoniali degli anni successivi.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 , ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe mal valutato il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento determinato dalla circostanza che in esso non era indicata la categoria del reddito accertato.
Con il terzo mo tivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di valutare la dichiarazione del compagno relativa all’esborso RAGIONE_SOCIALE spese per gli acquisti e il proprio estratto conto.
In data 11/09/2024 la ricorrente ha depositato istanza di sospensione per aver aderito alla cd. rottamazione prevista dall’art. 1, comma 231 e ss. della l. n. 197 del 2022, depositando la comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quietanza attestante il pagamento RAGIONE_SOCIALE prime cinque rate e il piano di pagamento in 18 rate.
Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati «dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».
Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, con rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ruolo in data successiva al 30/11/2027.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 20 dicembre 2024.