Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22331/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, (P_IVA), rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv.to NOME COGNOME
-controricorrente-
e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, (P_IVA), rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv.to NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-intimata- avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n. 743/2017 depositata il 27/02/2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che
-L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia che ha parzialmente riformato la sentenza della C.T.P. di Milano, con cui erano stati accolti i ricorsi riuniti, relativi all’annullamento di tre avvisi di accertamento in rettifica, inerenti alla rideterminazione delle somme dovute dalla soc. RAGIONE_SOCIALE a titolo di IRES, IRAP ed IVA, per gli anni 2007, 2008 e 2009, rigettando i ricorsi, fatto salvo quello
riguardante all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2007 ;
-La C.T.R. ha ritenuto tempestivi, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 600 del 1973 e 57 d.P.R. 633 del 1972, gli avvisi di accertamento, irrilevante la presentazione della denuncia penale oltre la maturazione dell’ordinario termine di decadenza, essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti fondanti l’obbligo, provata la presentazione della denuncia per avvisi per gli anni 2007 e 2008 e non pretestuoso il suo contenuto. La C.T.R. ha, inoltre, dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento n. T9B03IL05773/2014, relativo all’anno 2007, per essere stato il medesimo sottoscritto da funzionario privo della delega;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, formulando ricorso incidentale;
La società contribuente ha depositato, con successive note, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. 119 del 2018 (c.d. rottamazione ter), in relazione all’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2014, relativo all’anno 2007, corredata da quietanza di pagamento integrale (rate 1), nonché l’adesione alla medesima definizione agevolata in relazione alle cartelle nn. T9B03IL06274/2014 corredata di quietanze di pagamento per euro 23.028,89 sull’importo dovuto per euro 38.142,87, e T9B03IL06777/2014, corredata di quietanze di pagamento per euro 25.659,70 sull’importo dovuto per euro 42.861,14. Ed, infine, con nota del 21 ottobre 2024, l’adesione alla definizione agevolata, ai sensi della l. 197 del 2022, corredata della quietanza di pagamento delle rate scadute sino al 30 settembre 2024;
-l’Agenzia delle Entrate formula tre motivi di ricorso ;
con il primo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 61 d.P.R. 600 del 1973, 56 e 59
d.P.R. 633 del 1972, 57 d.lgs. 546 del 1992 e 112 c.p.c.. Sostiene che la C.T.R. abbia accolto, in relazione all’avviso di accertamento n. T9B03IL05773/2014 l’eccezione relativa al difetto di delega del funzionario sottoscrittore, benché la medesima non fosse stata sollevata dalla società contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio;
-con il secondo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600 del 1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1362 c.c. e 2727 e 2729 c.c.. Lamenta che la C.T.R. abbia errato laddove ha ritenuto che il funzionario, autorizzato a sottoscrivere avvisi di accertamento per un maggior imponibile sino ad euro 300.000, avesse sottoscritto un avviso di importo maggiore, pari ad euro 301.917, posto che erano ripresi a tassazione, ai fini IRES, costi indeducibili per euro 247.100,00, con la conseguenza che era a questa somma che occorreva fare riferimento e non all’importo complessivo di euro 301.917,00;
-con il terzo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992. Lamenta che la C.T.R., nel ritenere nullo l’avviso di accertamento per avere il funzionario sottoscritto l’atto in superamento della soglia di euro 300.000,00 per cui era autorizzato abbia confuso il maggior imponibile accertato con l’imponibile tout court , senza avvedersi che si trattava di un accertamento in rettifica e quindi validamente sottoscritto, posto che il maggior imponibile era pari ad euro 247.100,00;
-la RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di ricorso incidentale;
con il primo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., della nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 329, comma 2, e 342 c.p.c., nonché
dell’art. 53, comma 1 d.lgs. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità;
-con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le parti, per avere la C.T.R. omesso di valutare tutte e tre le dichiarazioni sostitutive di atto notorio versate in giudizio, tese a provare l’effettività delle prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE, in favore della RAGIONE_SOCIALE, limitandosi alla considerazione di una sola di esse, trascurando in particolare quella datata 22 ottobre 2015, relativa a tutte le annualità coinvolte dagli avvisi di accertamento;
Rilevato che
-la soc. RAGIONE_SOCIALE ha prodotto Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di ammissione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 -252 della l. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater) in ordine alle cartelle di pagamento relative agli avvisi di accertamento nn. T9B03IL06274/2014 e n. T9B03IL06277/2014;
-con riferimento avviso di accertamento n. T9B03IL05773/2014, relativo ad IRES-IRAP- IVA ed altro per l’anno di imposta 2007, ammesso all’adesione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito in legge successivamente dalla l. n. 136/2018 (c.d. rottamazione ter) è intervenuto pagamento con rata unica;
-con riferimento all’avviso di accertamento n. T9B03IL06274/2014, relativo ad IRES-IRAP-IVA ed altro per l’anno di imposta 2007 ed all’avviso di accertamento n.T9B03IL06277/2014, relativo ad IRES-IRAP-IVA ed altro, per l’anno 2009 -già ammessi in precedenza ammessi all’adesione
agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito in legge successivamente dalla l. n. 136/2018 (c.d. rottamazione ter) non conclusasi per il mancato pagamento di tutte le ratesi è perfezionato l’iter amministrativo dell’adesione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 -251 e risultano pagate le rate scadute, come da attestazione dell’agente della riscossione;
-che ‘la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), subordina l’estinzione del giudizio, da un lato, all’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall’altro, all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere’ (Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024);
-che va, pertanto, pertanto disposta la sospensione del giudizio, con rinvio a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2025