Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5033  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22331/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore,  (P_IVA),  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore,  (P_IVA),  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente incidentale-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-intimata- avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n. 743/2017 depositata il 27/02/2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che
-L’RAGIONE_SOCIALE  impugna  la  sentenza  della    C.T.R. della Lombardia che ha parzialmente riformato la sentenza della C.T.P. di Milano, con cui erano stati accolti i ricorsi riuniti, relativi all’annullamento di tre avvisi di accertamento in rettifica, inerenti    alla  rideterminazione  RAGIONE_SOCIALE  somme  dovute  dalla  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  a  titolo  di  IRES,  IRAP  ed  IVA,  per  gli  anni 2007,  2008  e  2009,  rigettando  i  ricorsi,  fatto  salvo  quello
riguardante all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2007 ;
-La C.T.R. ha ritenuto tempestivi, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 600 del 1973 e 57 d.P.R. 633 del 1972, gli avvisi di accertamento, irrilevante la presentazione della denuncia penale oltre la maturazione dell’ordinario termine di decadenza, essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti fondanti l’obbligo, provata la presentazione della denuncia per avvisi per gli anni 2007 e 2008 e non pretestuoso il suo contenuto. La C.T.R. ha, inoltre, dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento n. T9B03IL05773/2014, relativo all’anno 2007, per essere stato il medesimo sottoscritto da funzionario privo della delega;
-La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, formulando ricorso incidentale;
La società contribuente ha depositato, con successive note, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. 119 del 2018 (c.d. rottamazione ter), in relazione all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2007, corredata da quietanza di pagamento integrale (rate 1), nonché l’adesione alla medesima definizione agevolata in relazione alle cartelle nn. T9B03IL06274/2014 corredata di quietanze di pagamento per euro 23.028,89 sull’importo dovuto per euro 38.142,87, e NUMERO_DOCUMENTO, corredata di quietanze di pagamento per euro 25.659,70 sull’importo dovuto per euro 42.861,14. Ed, infine, con nota del 21 ottobre 2024, l’adesione alla definizione agevolata, ai sensi della l. 197 del 2022, corredata della quietanza di pagamento RAGIONE_SOCIALE rate scadute sino al 30 settembre 2024;
-l’RAGIONE_SOCIALE formula tre motivi di ricorso ;
con il primo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione  degli  artt.  42  e  61  d.P.R.  600  del  1973,  56  e  59
d.P.R.  633  del  1972,  57  d.lgs.  546  del  1992  e  112  c.p.c.. Sostiene  che  la  C.T.R.  abbia  accolto,  in  relazione  all’avviso  di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO  l’eccezione relativa al difetto di delega del funzionario sottoscrittore, benché la medesima  non  fosse  stata  sollevata  dalla  società  contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio;
-con il secondo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600 del 1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1362 c.c. e 2727 e 2729 c.c.. Lamenta che la C.T.R. abbia errato laddove ha ritenuto che il funzionario, autorizzato a sottoscrivere avvisi di accertamento per un maggior imponibile sino ad euro 300.000, avesse sottoscritto un avviso di importo maggiore, pari ad euro 301.917, posto che erano ripresi a tassazione, ai fini IRES, costi indeducibili per euro 247.100,00, con la conseguenza che era a questa somma che occorreva fare riferimento e non all’importo complessivo di euro 301.917,00;
-con il terzo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992. Lamenta che la C.T.R., nel ritenere nullo l’avviso di accertamento per avere il funzionario sottoscritto l’atto in superamento della soglia di euro 300.000,00 per cui era autorizzato abbia confuso il maggior imponibile accertato con l’imponibile tout court , senza avvedersi che si trattava di un accertamento in rettifica e quindi validamente sottoscritto, posto che il maggior imponibile era pari ad euro 247.100,00;
-la RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di ricorso incidentale;
 con  il  primo  si  duole,  ex  art.  360,  comma  1  n.  4  c.p.c., della  nullità  della  sentenza  impugnata  per  falsa  applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 329, comma 2, e 342 c.p.c., nonché
dell’art.  53,  comma 1 d.lgs. 546 del 1992, per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità;
-con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le parti, per avere la C.T.R. omesso di valutare tutte e tre le dichiarazioni sostitutive di atto notorio versate in giudizio, tese a provare l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE, in favore della RAGIONE_SOCIALE, limitandosi alla considerazione di una sola di esse, trascurando in particolare quella datata 22 ottobre 2015, relativa a tutte le annualità coinvolte dagli avvisi di accertamento;
Rilevato che
-la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ha  prodotto  Comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione di ammissione alla definizione  agevolata  di  cui  all’art.  1,  commi  231 -252  della  l. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater) in ordine alle cartelle di pagamento relative agli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO;
-con riferimento avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO,  relativo  ad  IRES-IRAP-  IVA  ed  altro  per l’anno  di  imposta  2007,  ammesso all’adesione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito in legge successivamente dalla l. n.  136/2018 (c.d. rottamazione ter) è intervenuto pagamento con rata unica;
-con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO,  relativo  ad  IRES-IRAP-IVA  ed  altro  per l’anno di imposta 2007 ed all’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO,  relativo ad IRES-IRAP-IVA ed altro,  per l’anno  2009 -già  ammessi  in  precedenza  ammessi  all’adesione
agevolata  di  cui  all’art.  3  del  d.l.  n.  119/2018,  convertito  in legge successivamente dalla l. n.  136/2018 (c.d. rottamazione ter)  non  conclusasi  per  il  mancato  pagamento di  tutte  le  ratesi è perfezionato l’iter amministrativo dell’adesione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 -251 e risultano pagate le rate scadute, come da attestazione dell’agente della riscossione;
-che ‘la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), subordina l’estinzione del giudizio, da un lato, all’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall’altro, all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere’ (Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024);
-che va, pertanto, pertanto disposta la sospensione del giudizio, con rinvio a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2025