Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES 2010.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13292/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio della AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 568/01/2015, depositata il 18 novembre 2015;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO; preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che non si è opposto alla richiesta di rinvio della trattazione del ricorso;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di attività di verifica effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE regionale, recuperava a tassazione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, per l’anno 2010, gli interessi passivi bancari dedotti dalla contribuente per complessivi € 107.846,00, oltre ad € 2.112,31 per commissione e spese bancarie ed oltre alle perdite dedotte per la parte eccedente l’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, prima della fusione per incorporazione della società RAGIONE_SOCIALE, riportate in misura eccedente rispetto al patrimonio netto della società incorporata; rideterminava, quindi, il reddito complessivo ai fini IRES per l’anno d’imposta suddetto.
La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 312/02/2014, depositata il 25 marzo 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento in oggetto.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza n. 568/01/2015, pronunciata il 22 settembre 2015 e depositata in segreteria il 18 novembre 2015, accoglieva l’appello, confermando la
legittimità dell’avviso di accertamento e compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sette motivi (ricorso notificato il 20 maggio 2016).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 26 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 21 giugno 2024, nel corso della quale il AVV_NOTAIO relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso non opponendosi alla richiesta di rinvio della trattazione del ricorso.
– Considerato che:
Con memoria in data 5 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di avere presentato, in data 29 marzo 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comprendente il carico iscritto a ruolo relativo all’avviso di accertamento impugnato, con pagamento rateizzato fino al 30 novembre 2027. La domanda è stata accolta con provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione dell’8 settembre 2023.
In base all’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati sono sospesi nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute; l’estinzione del giudizio è quindi subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Ricorrono quindi le condizioni per sospendere il presente giudizio fino al 30 novembre 2027, con rinvio a nuovo ruolo ad una data successiva.
P. Q. M.
La Corte sospende il giudizio sino al 30 novembre 2027. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024.