Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3616 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Oggetto: Irpef 2006 – Avviso di accertamento -Adesione a normativa condonistica – Istanza di sospensione del giudizio – Art. 1, comma 236, legge 197/2022.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del secondo difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1602, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 30.9.2014, e pubblicata il 20.10.2014; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava il 21.12.2011 a COGNOME NOME l’avviso di accertamento recante n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2006, in conseguenza del reddito di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio al 90%, società di capitali avente ristretta base partecipativa attiva nel commercio RAGIONE_SOCIALE pelli, cui era contestato di avere concluso operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti con partners esteri, negandosi la deducibilità di costi per l’ammontare di Euro 9.689.090,00. Il maggior reddito di partecipazione conseguito e non dichiarato comportava la richiesta nei confronti dell’odierno ricorrente di maggiori tributi per l’importo di Euro 632.032,00.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, contestando innanzitutto l’inesistenza di operazioni commerciali stipulate dalla società che abbiano comportato un’evasione fiscale. La CTP, osservato che l’avviso di accertamento pregiudicante, emesso nei confronti della società, era stato annullato, accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava anche l’atto impositivo notificato a quest’ultimo.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, riproponendo le proprie contestazioni. La CTR osservava che, in riforma della decisione di primo grado, in sede di appello era stata affermata la piena validità ed efficacia dell’accertamento eseguito nei confronti della società. In conseguenza il giudice del gravame sanciva l’efficacia e validità anche dell’accertamento di un maggior reddito di partecipazione conseguito dal socio.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a sette strumenti di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante
contro
ricorso. In prossimità dell’udienza di trattazione il contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197 del 2022.
Ragioni della decisione
Ricordato che, in relazione (anche) all’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, questa Corte regolatrice ha già pronunciato con sentenza 7.6.2022, n. 18182, occorre rilevare che non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
NOME COGNOME, infatti, a seguito della reiezione da parte dell’Amministrazione finanziaria di istanza di condono proposta ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, avverso la quale ha proposto impugnazione, ha quindi depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 167 del 2022.
L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 17.4.2023, ed è stata registrata con prot. NUMERO_DOCUMENTO, e la competente RAGIONE_SOCIALE Riscossione ha provveduto alla stima degli oneri, fissati in complessivi Euro 982.706,96, prevedendosi il pagamento del debito in 18 rate.
2.1. Il contribuente ha quindi assicurato prova di aver provveduto al pagamento della prima rata, di importo pari ad Euro 101.647,27, come richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, deve pertanto essere dichiarata la sospensione del giudizio fino al 30.11.2027, data prevista per il versamento dell’ultima rata, occorrendo solo ricordare che, ai sensi della normativa da ultimo richiamata, ‘l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in
caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie l’istanza proposta da COGNOME NOME , sospende il giudizio fino al 30.11.2027 e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 26.1.2024.