Sospensione Giudizio Tributario: La Via per la Definizione Agevolata
La sospensione del giudizio tributario rappresenta uno strumento processuale di fondamentale importanza, specialmente quando si presentano opportunità legislative per risolvere le pendenze con il Fisco. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto possa essere utilizzato per consentire al contribuente di aderire a una definizione agevolata, congelando temporaneamente la lite in corso. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La controversia vedeva contrapposte l’Amministrazione Finanziaria e la curatela fallimentare di una società in accomandita semplice. L’Ente della Riscossione aveva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione una sentenza emessa da una Commissione Tributaria Regionale, favorevole alla società contribuente. Durante il giudizio di legittimità, la curatela fallimentare, in qualità di controricorrente, ha presentato un’istanza specifica: la richiesta di sospensione del processo.
La Richiesta di Sospensione e la Definizione Agevolata
La ragione alla base della richiesta era precisa: la volontà di avvalersi della ‘definizione agevolata della controversia’, introdotta dall’art. 6 del D.L. 119/2018. Questa normativa offriva ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti pendenti con il Fisco attraverso il pagamento di somme ridotte.
Per dimostrare la serietà delle proprie intenzioni e la concretezza della propria richiesta, la curatela non si è limitata a una semplice dichiarazione di intenti. Ha depositato agli atti del processo la copia dell’istanza di definizione presentata all’Amministrazione Finanziaria, corredata dalla ricevuta che attestava l’avvenuto pagamento degli importi dovuti secondo la procedura agevolata.
La Decisione della Corte sulla Sospensione del Giudizio Tributario
La Corte di Cassazione, esaminata l’istanza e la documentazione prodotta, ha accolto la richiesta del contribuente. Con un’ordinanza interlocutoria, i giudici hanno disposto la sospensione del giudizio tributario in corso. Questa decisione non chiude la controversia, ma la mette in ‘pausa’ in attesa che la procedura amministrativa di definizione agevolata giunga a compimento.
Le Motivazioni della Corte
Sebbene l’ordinanza sia sintetica, la motivazione è insita nella logica del sistema processuale e tributario. La legge stessa (in questo caso, l’art. 6 del D.L. 119/2018) prevede un percorso alternativo al giudizio per la risoluzione della lite. Un contribuente che dimostra di aver intrapreso concretamente tale percorso, presentando l’istanza e soprattutto effettuando il pagamento richiesto, ha diritto a vedere il processo sospeso. Sarebbe contrario ai principi di economia processuale e di leale collaborazione proseguire un giudizio che potrebbe essere estinto a breve per effetto della definizione agevolata. La sospensione è, quindi, l’atto necessario per permettere all’iter amministrativo di concludersi, con la potenziale estinzione della materia del contendere.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento ribadisce un principio di grande rilevanza pratica per contribuenti e professionisti. Quando la legge offre una ‘scappatoia’ come una sanatoria o una definizione agevolata, è possibile e doveroso richiederne l’applicazione anche nei giudizi pendenti, compreso quello di Cassazione. La chiave per ottenere la sospensione è la proattività: non basta manifestare l’intenzione, ma è cruciale formalizzare l’adesione secondo le modalità previste dalla norma (presentazione dell’istanza e pagamento) e fornire al giudice la prova di tali adempimenti. Questa ordinanza conferma che la sospensione del giudizio tributario è lo strumento corretto per ‘congelare’ la lite e dare priorità alla via conciliativa offerta dal legislatore, con benefici per entrambe le parti in termini di tempo e risorse.
È possibile chiedere la sospensione di un processo tributario in Cassazione per aderire a una definizione agevolata?
Sì, il provvedimento in esame dimostra che è possibile presentare un’istanza di sospensione del giudizio anche dinanzi alla Corte di Cassazione per potersi avvalere di una procedura di definizione agevolata della controversia.
Cosa bisogna presentare al giudice per ottenere la sospensione del giudizio?
Per ottenere la sospensione, la parte interessata deve dimostrare di aver concretamente avviato la procedura. Nel caso di specie, la curatela fallimentare ha depositato la copia dell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate e la ricevuta del pagamento degli importi dovuti.
Qual è l’effetto della sospensione del giudizio in attesa della definizione agevolata?
La sospensione ‘congela’ temporaneamente il processo. Se la procedura di definizione agevolata si conclude positivamente, la controversia si estingue e il processo viene dichiarato cessato. Se la procedura non va a buon fine, il processo riprende dal punto in cui era stato interrotto.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34418 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34418 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14170-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; DI
– controricorrente –
FALLIMENTO COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
-intimati – avverso la sentenza n. 3597/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
La Corte:
Vista l’istanza di sospensione del presente giudizio avanza dalla contribuente curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME al fine di potersi avvalere de definizione agevolata della controversia ex art 6 d.1 119/18 de quale ha depositato copia della istanza presentata all’Agenz delle Entrate con la ricevuta degli importi pagati ;
Dispone
la sospensione del giudizio
Roma 11.12.19