Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13328/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n. 922/2021 depositata il 09/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Piemonte ( hinc : CTR), con la sentenza n. 922/2021 depositata in data 09/11/2021, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 671/2020, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva, a sua volta, respinto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento avente per oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 55.081,80 a titolo di IVA, interessi e sanzioni, per l’anno d’imposta 2017. In particolare, l’iscrizione a ruolo traeva origine dal controllo automatizzato della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentata dalla società, ai sensi dell’art. 21 -bis del D.L. n. 78 del 2010, per il primo trimestre del 2017.
In sintesi la CTR ha ritenuto:
infondate le censure relative alla nullità e/o inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, regolarmente eseguita a mezzo pec, rilevando che: « 1) che dalla visura della prodotta “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio” indirizzato a EMAIL risulta che la notifica della pec è stata ricevuta in data 25.01.2019 alle ore 10.34; 2) che bene specificati sono gli estremi dell’atto, numero di cartella, la provenienza e la chiara attestazione di avvenuta consegna; 3) che sussiste la prova dell’ avvenuta consegna, data dalla ricevuta rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso. »;
-infondata l’eccezione di nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione, riproposta in appello dalla società, che ritiene, nel caso di invio di un atto impositivo o di una cartella di pagamento tramite pec, sia necessaria la sottoscrizione dei medesimi atti tramite firma informatica;
infondate le censure relative alla legittimità delle somme iscritte a ruolo dall’Ufficio, all’asserita violazione del diritto al contraddittorio preventivo e alla presunta omessa ricezione della comunicazione d’irregolarità. Sul punto la CTR ha evidenziato che: « La pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento contestata non è fondata su di un atto impositivo prodromico, da notificarsi alla società contribuente, ma sugli esiti (comunicati a mezzo pec) di una liquidazione automatizzata, ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 (comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del primo trimestre 2017 effettuata dalla stessa società). In assenza di pagamenti o contestazioni degli esiti comunicati da parte della RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio ha correttamente proceduto alla tempestiva iscrizione a ruolo di tali esiti, successivamente confluiti nella cartella esattoriale notificata da Agenzia Entrate-Riscossione. Il richiamo di cui all’appello al contraddittorio preventivo risulta, pertanto, del tutto inconferente alla fattispecie, non avendo l’Ufficio esperito un controllo sostanziale, essendosi invece limitato ad effettuare la liquidazione automatizzata dei dati della liquidazione periodica IVA .» Inoltre, il ruolo è stato regolarmente sottoscritto, mediante apposizione del visto telematico.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
…
Considerato che:
Con memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 13/05/2025, l’avv. COGNOME ha chiesto di « disporre la sospensione del presente giudizio al fine di consentire alla RAGIONE_SOCIALE il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 commi 235, 236 e ss. della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), alla quale ha aderito, avente ad oggetto i carichi oggetto del presente giudizio (cartella di pagamento n. 11020190011618590/000). », depositando copia relativa ai pagamenti eseguiti.
1.1. Occorre, poi, rilevare che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte, è stata rimessa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., del seguente quesito: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse .»
1.2. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
P.Q.M.
Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.