Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31354/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO SANASI D’ARPE-LEXIA AVVOCATI, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO, AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimati-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n. 261/2020 depositata il 27/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Piemonte ( hinc : CTR), con la sentenza n. 261/2020 depositata in data 27/02/2020, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle entrate -Riscossione ( hinc : ADER) contro la sentenza n. 30/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino e, per l’effetto, ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la cartella esattoriale recante debiti d’imposta per l’anno 2014.
In sintesi, la CTR ha ritenuto che:
-nel giudizio di tributario l’intervento volontario di un terzo può ben avvenire fino all’udienza di discussione (che costituisce il momento che precede immediatamente il trattenimento della causa in decisione, analogamente alla precisazione delle conclusioni nel processo civile), potendo, così, esercitare oralmente le sue difese nel corso dell’udienza e ferme restando le specifiche decadenze previste dall’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992;
-era, quindi, consentita la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate
-Direzione Provinciale I di Torino al giudizio d’appello e, in particolare, era da considerare ammissibile l’appello dell’interventore adesivo, a fronte dell’appello proposto dalla parte adiuvata (da individuare, nel caso di specie, nell’agente della riscossione), con la conseguente ammissibilità delle produzioni documentali ad opera dell’interventore ad adiuvandum , inerenti alla sottoscrizione del ruolo (peraltro non dirimente ai fini della sua validità, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità).
2.1. La CTR ha, poi, ritenuto infondato l’appello incidentale proposto dalla difesa del contribuente, evidenziando che:
-l’impugnazione giudiziale della cartella ne sana la nullità della notifica lamentata dalla società contribuente;
-l’ufficio ha fornito la prova della comunicazione della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, che non costituisce, comunque, un atto giudiziario, ma un atto di costituzione in mora, con la conseguenza che, a fronte della presunzione di ricevimento della raccomandata era onere del destinatario dimostrare di non aver mai avuto conoscenza dell’atto; – non sussiste alcun vizio motivazionale della cartella esattoriale, preventiva comunicazione dell’esito della liquidazione di imposta. Difatti, la preventiva comunicazione di tale avviso rendeva non necessaria
riconducibile alla mancata allegazione della tale allegazione.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sei motivi.
3.1. L’Agenzia delle Entrate e l’ADER hanno resistito con controricorso.
…
Considerato che:
1. In via preliminare occorre evidenziare che, con memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 13/05/2025, l’avv. COGNOME per la parte ricorrente ha chiesto di disporre la sospensione del presente giudizio al fine di consentire alla RAGIONE_SOCIALE il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 commi 235, 236 e ss. della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater ), alla quale ha aderito, avente ad oggetto i carichi oggetto del presente giudizio (cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, unitamente a documentazione inerente ai pagamenti eseguiti.
1.1. Occorre rilevare altresì che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte è stata rimessa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., del seguente quesito: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. »
1.2. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
…
P.Q.M.
Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.