Sospensione Giudizio Tributario: Come la Rottamazione Quater Mette in Pausa il Processo
L’adesione a una procedura di definizione agevolata, come la “rottamazione quater”, può avere un impatto diretto sui contenziosi pendenti. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione chiarisce che tale scelta comporta la sospensione del giudizio tributario fino all’esito della procedura. Questo meccanismo offre al contribuente una pausa processuale mentre definisce la propria posizione con il Fisco, evitando inutili costi e attività giudiziarie.
I Fatti del Contenzioso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce da un ricorso presentato da due sorelle contro un avviso di liquidazione per imposta di registro e ipocatastale. L’imposta era stata richiesta dall’Amministrazione Finanziaria in seguito a una sentenza del Tribunale che aveva disposto la divisione di una massa ereditaria tra le ricorrenti e i loro fratelli.
La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione. Le contribuenti hanno quindi impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, dando vita al giudizio in esame.
La Rottamazione Quater e la Sospensione del Giudizio Tributario
Durante lo svolgimento del processo in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Una delle contribuenti ha aderito alla cosiddetta “rottamazione quater”, prevista dalla Legge n. 197/2022. Nello specifico, ha presentato domanda di definizione agevolata per la cartella di pagamento relativa all’avviso di liquidazione oggetto del contenzioso, ottenendo un piano di rateazione fino al 2027.
Le ricorrenti hanno quindi depositato la quietanza di pagamento della prima rata e presentato un’istanza formale per ottenere la sospensione del giudizio tributario, in applicazione delle norme che regolano la rottamazione.
La Previsione Normativa
La richiesta delle contribuenti si fonda su una specifica disposizione di legge. Il comma 236 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022 stabilisce infatti che, per i giudizi pendenti relativi ai debiti inclusi nella rottamazione, il processo viene sospeso dal giudice fino al perfezionamento della definizione agevolata. Questo evita che si giunga a una sentenza su un debito che il contribuente sta già estinguendo in altra sede.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta (comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e quietanza di pagamento), ha ritenuto applicabile la norma sulla sospensione. I giudici hanno osservato che, essendo in corso il perfezionamento dell’adesione alla rottamazione quater, appare opportuno, allo stato degli atti, sospendere il procedimento.
La decisione, pertanto, non entra nel merito dei motivi del ricorso, ma si limita a prendere atto della procedura di definizione in corso e a congelare il processo. La causa viene quindi rinviata a nuovo ruolo, in attesa di conoscere l’esito finale della rottamazione. Se la procedura andrà a buon fine, il debito si estinguerà e il giudizio non avrà più ragione di proseguire.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sospensione
L’ordinanza conferma un importante principio a tutela del contribuente che sceglie di avvalersi degli strumenti di definizione agevolata. La sospensione del giudizio tributario garantisce che, nelle more del pagamento delle rate, non intervenga una sentenza che potrebbe condannare il contribuente al pagamento di somme maggiori (incluse sanzioni e interessi non dovuti in caso di rottamazione). Si tratta di una misura di coerenza dell’ordinamento, che evita decisioni contrastanti e permette di attendere l’esito della procedura amministrativa prima di concludere quella giudiziaria.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla “rottamazione quater”?
In base alla Legge n. 197/2022 (art. 1, comma 236), il giudice sospende il giudizio in attesa che si perfezioni la procedura di definizione agevolata del debito oggetto della causa.
La sospensione del giudizio è automatica o deve essere decisa dal giudice?
La legge prevede che “il giudizio è sospeso dal giudice”. Pertanto, non è un effetto automatico, ma una decisione che il giudice adotta dopo aver verificato i presupposti, come l’avvenuta adesione del contribuente alla rottamazione.
Perché il giudizio viene sospeso e non semplicemente cancellato?
Il giudizio viene sospeso perché l’estinzione del debito non è immediata ma subordinata al corretto e completo pagamento di tutte le rate previste dal piano di rottamazione. La causa viene rinviata in attesa di conoscere l’esito definitivo della procedura.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26857/2013 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 108/2013 depositata il 12/04/2013; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME ed NOME COGNOME hanno proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione loro notificato, per imposta di registro ed ipocatastale, sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8978/06 che aveva disposto la divisione di massa ereditaria (assegnazione e conguagli) tra le ricorrenti ed i loro fratelli;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE
secondo quanto è dato desumere dalla produzione in atti (‘comunicazione di somme dovute’ ad opera dell’ RAGIONE_SOCIALE in data 6 ottobre 2023) la ricorrente coobbligata NOME COGNOME, nel corso del giudizio, ha aderito alla c.d. ‘ rottamazione quater ‘ ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, con riguardo alla cartella di pagamento n. 06820190045056863004 (afferente l’avviso di liquidazione opposto), mediante piano di rateazione al novembre 2027;
risulta che le ricorrenti hanno prodotto la quietanza relativa al pagamento della prima rata, formulando istanza di sospensione del giudizio in questione, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022;
il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, applicabile alla fattispecie in esame, prevede che nelle more del perfezionamento dell’adesione, il giudizio è sospeso dal giudice, sicchè appare opportuno, allo stato degli atti, rinviare la causa a nuovo ruolo fin visto l’esito della procedura di definizione.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data