Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16412 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9917/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL; EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rapprese n tata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO n. 932/01/2016 depositata il 14 ottobre 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE, notificava alla RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile in solido con la RAGIONE_SOCIALE, tre distinte cartelle esattoriali per il pagamento delle imposte relative a un’operazione di cessione di ramo d’azienda intercorsa fra le predette società;
-avverso gli atti esattivi in questione la RAGIONE_SOCIALE proponeva tre autonomi ricorsi, che, previa riunione, venivano respinti dall’adìta Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila;
-la decisione veniva successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, la quale, con sentenza n. 932/01/2016 del 14 ottobre 2016, accoglieva l’appello della contribuente, annullando le cartelle di pagamento impugnate; -contro quest’ultima sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
-la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
-nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso ;
-in data 22 marzo 2024 la controricorrente ha depositato istanza di sospensione del presente giudizio fino al 31 dicembre 2027, deducendo e documentando:
(a)di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata d ei carichi pendenti, ai sensi dell’art. 1, comma 235, della L. n. 197 del 2022 (cd. <>), anche con riguardo alle tre cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio, scegliendo di effettuare il pagamento delle somme dovute nel numero di diciotto rate , l’ultima delle quali scadente il 30 novembre 2027;
(b)di aver provveduto al versamento delle prime tre rate, scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024, in
conformità al piano di dilazione inviatole dall’agente della riscossione unitamente alla comunicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione;
considerato che:
-ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della citata L. n. 197 del 2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono sospesi dal giudice, nelle more del pagamento delle somme dovute, dietro presentazione di copia della detta dichiarazione;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo per un’udienza successiva al 30 novembre 2027.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione