Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: Recupero crediti compensati, 2011 – Affermati crediti RAGIONE_SOCIALE -Adesione a normativa di definizione agevolata -L. 197/2022 -Sospensione del giudizio.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 564, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata il 22.9.2015, e pubblicata il 18.11.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, che ha dichiarato di non opporsi alla richiesta sospensione del giudizio;
ascoltate le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO per la controricorrente, il quale ha preso atto della documentata istanza proposta dalla contribuente;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di attività di verifica conclusa con Processo Verbale di Costatazione, l’Ente impositore notificava alla RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, l’atto di recupero di credito d’imposta n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto compensazioni con affermati crediti RAGIONE_SOCIALE ritenute illegittime con riferimento all’anno 2011.
La contribuente proponeva impugnativa dell’atto di recupero innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, proponendo contestazioni procedimentali e di merito. La CTP riteneva infondate le censure proposte dalla società e rigettava il suo ricorso.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio ha spiegato appello la contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, riproponendo le proprie critiche. La CTR ha rigettato l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
La contribuente ha quindi depositato documentata istanza di sospensione del giudizio avendo aderito alla normativa di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui alla legge n. 197 del 2022.
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
La società, infatti, ha provveduto a domandare la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 167 del 2022, in relazione a tutti i carichi pendenti nell’ambito provinciale di Potenza.
L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 29.3.2023, ed è stata registrata con prot. NUMERO_DOCUMENTO, e la competente RAGIONE_SOCIALE Riscossione ha provveduto alla stima degli oneri, fissati in complessivi Euro 34.380,29, prevedendosi il pagamento del debito in 18 rate.
2.1. La contribuente ha quindi assicurato prova di aver provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE tre rate maturate, come richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, deve pertanto essere dichiarata la sospensione del giudizio fino al 30.11.2027, data prevista per il versamento dell’ultima rata, occorrendo solo ricordare che, ai sensi della normativa da ultimo richiamata, ‘l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie l’istanza proposta da RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore , sospende giudizio fino al 30.11.2027 e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21.6.2024.
il