Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3892 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3892 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10725-2017 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato – avverso la sentenza n. 6289/06/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/10/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia n. 10865/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2011, in favore del RAGIONE_SOCIALE;
avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria;
il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, depositando da ultimo memoria difensiva; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente va evidenziato che, a seguito di ordinanza interlocutoria depositata in data 23/5/2023, il ricorrente, con memoria depositata in data 11/10/2024, ha dedotto e documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei «carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022» (c.d. rottamazione quater), ai sensi dell’art. 1, comma 231 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, e di aver ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario, con conseguente richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa del definitivo perfezionamento della definizione agevolata;
1.2. con ordinanza interlocutoria n. 26467/2024 questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso per la
composizione dei confliggenti orientamenti nella Sezione Tributaria di questa Corte sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, che prevede quanto segue: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;
1.3. come già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria citata, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., sulla questione si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti della Sezione Tributaria di questa Corte;
1.4. appare, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del menzionato ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità