Sospensione Giudizio Rottamazione: Come Funziona Secondo la Cassazione
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la nota “rottamazione quater”, ha effetti diretti sui processi tributari in corso. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione chiarisce l’iter procedurale da seguire, confermando l’obbligo di sospensione del giudizio in caso di rottamazione. Analizziamo insieme questo provvedimento per capire le sue implicazioni pratiche per cittadini e imprese.
I Fatti del Caso: un Contribuente Aderisce alla Rottamazione Quater
La vicenda trae origine dal ricorso di un contribuente contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha deciso di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022, la cosiddetta “rottamazione quater”.
Presentando la “Dichiarazione di adesione” all’Agenzia delle Entrate, il contribuente ha incluso nel piano di sanatoria anche la cartella di pagamento oggetto del contenzioso. Forte di questa adesione, ha depositato un’istanza in Cassazione chiedendo la sospensione del procedimento in corso, come previsto dalla normativa.
La Richiesta di Sospensione e il Quadro Normativo
La richiesta del contribuente si fonda sull’articolo 1, comma 236, della Legge n. 197/2022. Questa norma disciplina proprio gli effetti della rottamazione sui giudizi pendenti. Prevede che il debitore, nella dichiarazione di adesione, debba indicare i giudizi in corso e assumere l’impegno a rinunciarvi.
Una volta presentata copia della dichiarazione nel processo, il giudice è tenuto a sospenderlo. La norma stabilisce chiaramente che l’estinzione definitiva del giudizio avverrà solo a due condizioni:
1. L’effettivo perfezionamento della definizione agevolata (ovvero il pagamento integrale delle somme dovute).
2. La produzione in giudizio della documentazione che attesti i pagamenti.
In caso contrario, se il contribuente non onora il piano di pagamento, il giudice può revocare la sospensione su istanza di una delle parti e il processo riprende il suo corso.
La Decisione della Corte: Sospensione Giudizio Rottamazione e Rinvio
La Corte di Cassazione, esaminata l’istanza e la documentazione prodotta, ha accolto la richiesta del contribuente. I giudici hanno ritenuto che non vi fossero motivi ostativi alla sospensione, essendo la richiesta pienamente conforme a quanto previsto dalla legge. Di conseguenza, hanno emesso un’ordinanza interlocutoria con cui hanno sospeso il giudizio e rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa degli sviluppi legati al completamento della procedura di rottamazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si basa su una diretta applicazione della normativa speciale. La Legge n. 197/2022 ha introdotto un meccanismo automatico: la presentazione dell’istanza di rottamazione, contenente l’impegno alla rinuncia, impone al giudice di sospendere il processo. Non si tratta di una facoltà discrezionale, ma di un obbligo procedurale. Questa sospensione ha una natura condizionale: è legata al buon esito della procedura di definizione agevolata. Il legislatore ha voluto così creare un collegamento diretto tra il beneficio della sanatoria e la deflazione del contenzioso tributario, congelando i processi in attesa che il contribuente dimostri la sua volontà di chiudere la pendenza pagando quanto dovuto.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per chiunque abbia un contenzioso tributario e decida di aderire a una sanatoria. L’adesione alla rottamazione non estingue immediatamente il processo, ma lo “congela”. La sospensione del giudizio per rottamazione è il primo passo: il contribuente ottiene una tregua processuale, ma l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento per ottenere la chiusura definitiva della lite resta a suo carico. In caso di inadempimento, il processo ripartirà esattamente dal punto in cui era stato interrotto, con la conseguente riattivazione delle pretese dell’erario.
Aderire alla rottamazione quater sospende automaticamente un processo tributario in corso?
Sì, la legge prevede che il giudice, una volta ricevuta copia della dichiarazione di adesione, debba sospendere il giudizio. L’estinzione definitiva del processo, però, è subordinata al completo pagamento delle somme dovute.
Cosa succede al processo se il contribuente non paga le rate della rottamazione?
Se il contribuente non perfeziona la definizione agevolata non pagando le somme dovute, il giudice, su istanza di una delle parti, revoca la sospensione e il processo riprende il suo corso.
La sospensione del giudizio per rottamazione è una decisione definitiva?
No, è una misura temporanea e condizionata. Il giudizio si estingue definitivamente solo dopo il corretto pagamento di tutte le somme previste dalla rottamazione e la presentazione in tribunale della relativa documentazione probatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5114 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6044/2015 R.G. proposto da
NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso e di memoria contenente nomina di un ulteriore difensore munita di procura speciale, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, dom.ta ex lege in Roma alla INDIRIZZO;
– resistente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza n. 6942/31/14 della CTR della Campania Napoli, depositata in data 14/7/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
Letta la memoria depositata da NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
-il contribuente ricorrente ha depositato a mezzo pec ‘Dichiarazione di adesione’ alla rottamazione in data 23/06/2023 inserendo, tra le altre, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
-ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 Legge n. 197/2022 comma 236, ‘ nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal Giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’.
-Tanto premesso il sig. NOME COGNOME, come sopra rappresentato, ha chiesto a questa Corte, attesa la intervenuta adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 L. n. 197/ 2022, comma 236;
-non vi sono motivi ostativi alla sospensione;
-il giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Roma, 21/12/2023