Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6974 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6974  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
Oggetto: IRES ed IRAP -Sopravvenienze  attive  –  Istanza di definizione agevolata ex lege 197/2022 -Sospensione del giudizio.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 33500/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa,  in  virtù  di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2129/05/2019, depositata in data 4 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  notificava  a lla  società  RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il  quale  rettificava  la  dichiarazione  dei  redditi  dell’anno  di imposta 2007 recuperando a tassazione sopravvenienze attive (per Euro 2.211.628,72) e variazioni in diminuzione (per Euro 315.112,00).  Liquidava,  per  l’effetto,  maggiori  IRAP  ed  IRES  per complessivi Euro 872.989,00, oltre sanzioni.
La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria  provinciale  di  Catania  che  accoglieva  parzialmente  il ricorso  annullando  l’atto relativamente  alle  sopravvenienze  attive (nella loro totalità) ed alle variazioni in diminuzione (confermate nel minor importo di Euro 178.368,00).
L’Ufficio e la contribuente impugnavano, con due distinti ricorsi, la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, che, riunite le impugnazioni, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva in parte il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando il rilievo relativo alle sopravvenienze attive, e rigettava gli appelli reciprocamente proposti, confermando la decisione dei giudici di prossimità in relazione alle variazioni in diminuzione.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha  proposto  ricorso  per  cassazione  la  contribuente,  affidandosi  a quattro motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20/12/2024.
Il procuratore della ricorrente ha depositato, in data 4/12/2024, istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, coma 236, l. 197/2022, avendo presentato istanza di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater , prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, l. 197/2022) in relazione ai carichi iscritti a ruolo derivanti dall’avviso di accertamento oggetto del giudizio.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione la ricorrente deduce la « nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n . 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546/1992, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione, rilevante in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; precisamente, lamenta che la CTR avrebbe accolto l’appello erariale ‘sulla base di rilievi non solo sprovvisti di qualunque vocazione esplicativa, ma anzi idonei ad alimentare irresolubili dubbi sulle ragioni della decisione’ (pag. 3 del ricorso). Di qui la natura ‘viziata’, ‘apparente’, ‘incomprensibile’ e ‘contraddittoria’ della decisione.
Con il secondo strumento di impugnazione la contribuente lamenta la «palese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 176, TUIR, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.» nella parte in cui la CTR ha confermato il recupero a tassazione della sopravvenienza attiva. Afferma, invero, che la vicenda sottesa alla verifica condotta dall’Ufficio, vicenda brevemente ricostruita in punto di fatto, non ha generato (non potendo generare) sopravvenienze attive ex art. 88 t.u.i.r. Riporta pedissequamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE difese svolte nei due gradi di merito e ribadisce l’erroneità della decisione della CTR, che, ‘trascurando che lo storno è avvenuto in sede di revisione del conferimento, finisce per qualificare arbitrariamente come ‘sopravvenienze attive’ mere variazioni patrimoniali, non a caso generative del noto incremento relativo al fondo sovrapprezzo quote’ (pag. 12 del ricorso).
Con il terzo strumento la contribuente lamenta l’«omesso esame di un fatto  decisivo  per  l’esauriente valutazione  ai  fini  del giudizio, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.»; in particolare, la  CTR  avrebbe  omesso  qualsiasi  riferimento  al  deposito  della consulenza tecnica e dell’integrazione della stessa redatte dal dottAVV_NOTAIO COGNOME.
 Con  il  quarto  strumento  di  impugnazione  la  ricorrente deduce la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. sotto il profilo dell’omessa valutazione della prova, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.» per avere la CTR, con riferimento alle  sopravvenienze  attive  non  imponibili,  omesso  di  valutare  gli elementi probatori addotti dalla ricorrente, con particolare riguardo alle risultanze della consulenza tecnica.
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato,  in  data  4  dicembre  2024,  istanza  di  sospensione  del giudizio  ex  art.  1,  comma  236,  l.  197/2022,  avendo  aderito  alla definizione dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della  legge  n.  197  del  2022  (cosiddetta  rottamazione quater ),  in particolare, allegando alla detta istanza:
le due domande di definizione agevolata, datate rispettivamente 05/04/2023 e 15/06/2023; nella prima aderiva alla misura premiale con riferimento, tra gli altri, ai documenti nn. 89313010036235009000 e 89316013024240007000, aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme portate dall’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio; con la seconda formulava richiesta di adesione con riferimento agli ulteriori importi iscritti a ruolo con documento n. 89319016157742004000, scaturenti dall’intimazi one di pagamento n. TYSIPRN00141/2019, avente ad oggetto la liquidazione degli importi dovuti in esecuzione della sentenza della CTR impugnata nel presente giudizio;
ii) le  comunicazioni,  dell’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE  somme dovute (codici AT -29390202303235268181 e AT -29390202303235270180), con i relativi piani di rateizzo, certificative della legittima adesione all’istituto agevolativo in commento;
iii) copia RAGIONE_SOCIALE quietanze di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime 6 su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027.
5 .1 Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, «fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
5 .2 Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti».
5.3 Ciò posto, stante il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), il presente giudizio, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente, va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del
2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo. Invero, l’intimazione di pagamento  n.  TYSIPRN00141/2019  (allegato  dal  contribuente)  fa espresso riferimento alla sentenza della CTR oggetto del presente ricorso per cassazione, mentre il documento n. 89313010036235009000 fa riferimento all’avviso  di accertamento notificato  il  30/11/2012  e  relativo  alla  maggiore  IRES  dovuta  per l’anno di imposta 2007, ovvero all’avviso di accertamento per cui è l’odierno giudizio .
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fino al 30 novembre 2027.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.