Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6974 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
Oggetto: IRES ed IRAP -Sopravvenienze attive – Istanza di definizione agevolata ex lege 197/2022 -Sospensione del giudizio.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 33500/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2129/05/2019, depositata in data 4 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate notificava a lla società NOME RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. T YS03C202302/2012, con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2007 recuperando a tassazione sopravvenienze attive (per Euro 2.211.628,72) e variazioni in diminuzione (per Euro 315.112,00). Liquidava, per l’effetto, maggiori IRAP ed IRES per complessivi Euro 872.989,00, oltre sanzioni.
La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania che accoglieva parzialmente il ricorso annullando l’atto relativamente alle sopravvenienze attive (nella loro totalità) ed alle variazioni in diminuzione (confermate nel minor importo di Euro 178.368,00).
L’Ufficio e la contribuente impugnavano, con due distinti ricorsi, la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, che, riunite le impugnazioni, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva in parte il gravame dell’Agenzia, confermando il rilievo relativo alle sopravvenienze attive, e rigettava gli appelli reciprocamente proposti, confermando la decisione dei giudici di prossimità in relazione alle variazioni in diminuzione.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20/12/2024.
Il procuratore della ricorrente ha depositato, in data 4/12/2024, istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, coma 236, l. 197/2022, avendo presentato istanza di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater , prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, l. 197/2022) in relazione ai carichi iscritti a ruolo derivanti dall’avviso di accertamento oggetto del giudizio.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione la ricorrente deduce la « nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n . 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546/1992, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione, rilevante in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; precisamente, lamenta che la CTR avrebbe accolto l’appello erariale ‘sulla base di rilievi non solo sprovvisti di qualunque vocazione esplicativa, ma anzi idonei ad alimentare irresolubili dubbi sulle ragioni della decisione’ (pag. 3 del ricorso). Di qui la natura ‘viziata’, ‘apparente’, ‘incomprensibile’ e ‘contraddittoria’ della decisione.
Con il secondo strumento di impugnazione la contribuente lamenta la «palese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 176, TUIR, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.» nella parte in cui la CTR ha confermato il recupero a tassazione della sopravvenienza attiva. Afferma, invero, che la vicenda sottesa alla verifica condotta dall’Ufficio, vicenda brevemente ricostruita in punto di fatto, non ha generato (non potendo generare) sopravvenienze attive ex art. 88 t.u.i.r. Riporta pedissequamente il contenuto delle difese svolte nei due gradi di merito e ribadisce l’erroneità della decisione della CTR, che, ‘trascurando che lo storno è avvenuto in sede di revisione del conferimento, finisce per qualificare arbitrariamente come ‘sopravvenienze attive’ mere variazioni patrimoniali, non a caso generative del noto incremento relativo al fondo sovrapprezzo quote’ (pag. 12 del ricorso).
Con il terzo strumento la contribuente lamenta l’«omesso esame di un fatto decisivo per l’esauriente valutazione ai fini del giudizio, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.»; in particolare, la CTR avrebbe omesso qualsiasi riferimento al deposito della consulenza tecnica e dell’integrazione della stessa redatte dal dott. COGNOME
Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente deduce la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. sotto il profilo dell’omessa valutazione della prova, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.» per avere la CTR, con riferimento alle sopravvenienze attive non imponibili, omesso di valutare gli elementi probatori addotti dalla ricorrente, con particolare riguardo alle risultanze della consulenza tecnica.
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 4 dicembre 2024, istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. 197/2022, avendo aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater ), in particolare, allegando alla detta istanza:
le due domande di definizione agevolata, datate rispettivamente 05/04/2023 e 15/06/2023; nella prima aderiva alla misura premiale con riferimento, tra gli altri, ai documenti nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo delle somme portate dall’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio; con la seconda formulava richiesta di adesione con riferimento agli ulteriori importi iscritti a ruolo con documento n. NUMERO_CARTA, scaturenti dall’intimazi one di pagamento n. TYSIPRN00141/2019, avente ad oggetto la liquidazione degli importi dovuti in esecuzione della sentenza della CTR impugnata nel presente giudizio;
ii) le comunicazioni, dell’Agenzia delle entrate, delle somme dovute (codici AT –NUMERO_CARTA e AT –NUMERO_CARTA, con i relativi piani di rateizzo, certificative della legittima adesione all’istituto agevolativo in commento;
iii) copia delle quietanze di pagamento delle prime 6 su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027.
5 .1 Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, «fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
5 .2 Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
5.3 Ciò posto, stante il tenore letterale delle disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), il presente giudizio, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente, va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del
2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo. Invero, l’intimazione di pagamento n. TYSIPRN00141/2019 (allegato dal contribuente) fa espresso riferimento alla sentenza della CTR oggetto del presente ricorso per cassazione, mentre il documento n. NUMERO_CARTA fa riferimento all’avviso di accertamento notificato il 30/11/2012 e relativo alla maggiore IRES dovuta per l’anno di imposta 2007, ovvero all’avviso di accertamento per cui è l’odierno giudizio .
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fino al 30 novembre 2027.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.