Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
Sospensione del giudizio -Legge n. 197 del 2022.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10623/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5707/2017, depositata in data 4/10/2017, non notificata;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 20/12/2024 tenuta dal consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Roma, emetteva avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di NOME COGNOME per l’anno di imposta 2007, in base ad alcuni incrementi patrimoniali realizzati negli anni 2009 e 2011.
La contribuente proponeva ricorso che era respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP).
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) rigettava l’appello. In particolare, rigettava l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, riteneva corretto l’operato dell’ufficio in relazione all’efficacia per l’anno in contestazione degli incrementi patrimoniali realizzati nel 2009 e nel 2011 ed evidenziava che la contribuente non aveva offerto prova contraria in relazione alla natura non reddituale delle somme utilizzate per gli acquisti.
Contro tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
L ‘Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale de l 20/12/2024, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. per motivazione apparente della sentenza di primo grado, oggetto di motivo di appello erroneamente disatteso.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in
relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., non potendosi ritenere sussistente l ‘ ipotesi di omessa dichiarazione avendo ella ricevuto la certificazione unica dei redditi dal proprio datore di lavoro, equivalente alla dichiarazione.
Col terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe errato laddove ha ritenuto applicabile il cd. redditometro all’anno 2007 in relazione a incrementi patrimoniali degli anni successivi.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe omesso di pronunciare in merito all’eccepita nullità dell’accertamento per vizio di motivazione.
Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe omesso di esaminare la dichiarazione del proprio compagno relativa all’acquisto immobiliare e l’estratto conto attestante le proprie disponibilità economiche.
Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla illegittima pronuncia di primo grado sulle spese processuali.
In data 10/09/2024 la ricorrente ha depositato istanza di sospensione per aver aderito alla cd. rottamazione prevista dall’art. 1, comma 231 e ss. della l. n. 197 del 2022, depositando la comunicazione delle somme dovute, proveniente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quietanza attestante il pagamento delle prime cinque rate e il piano di pagamento in 18 rate.
Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati «dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».
Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, con rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ruolo in data successiva al 30/11/2027.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.