Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2352 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
sosp
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione , sedente in Napoli, con AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente
–
contro
,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
–
intimata –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, n. 6419/2021 depositata il 7 settembre 2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE notificava atto di recupero a tassazione in data 28.11.2018, e successivamente l’RAGIONE_SOCIALE notificava la relativa cartella, qui impugnata, il 26.8.2019. L’impugnazione era fondata sulla asserita mancata notificazione dell’atto di recupero, difetto di motivazione e decadenza dalla
potestà impositiva. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a cinque motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso, e quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa contenente domanda di definizione agevolata del carico.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve darsi atto del fatto la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata dei carichi derivanti dalla cartella impugnata, correttamente citata, nonché la risposta dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr. prospetto n. progr. 11) per cui deve disporsi la sospensione del giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALE prova dell’integrale pagamento (ultima rata scadente al 30 novembre 2027) , come disposto dall’art.1, comma 236, l. n. 197/2022.
P. Q. M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024