Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2352 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
sosp
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Poliambulatorio RAGIONE_SOCIALE di Napolitano RAGIONE_SOCIALE. in liquidazione , sedente in Napoli, con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
,
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
–
intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 6419/2021 depositata il 7 settembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia notificava atto di recupero a tassazione in data 28.11.2018, e successivamente l’Agenzia della Riscossione notificava la relativa cartella, qui impugnata, il 26.8.2019. L’impugnazione era fondata sulla asserita mancata notificazione dell’atto di recupero, difetto di motivazione e decadenza dalla
potestà impositiva. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a cinque motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso, e quella della Riscossione è rimasta intimata.
Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa contenente domanda di definizione agevolata del carico.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve darsi atto del fatto la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata dei carichi derivanti dalla cartella impugnata, correttamente citata, nonché la risposta dell’Agenzia della Riscossione (cfr. prospetto n. progr. 11) per cui deve disporsi la sospensione del giudizio in attesa della prova dell’integrale pagamento (ultima rata scadente al 30 novembre 2027) , come disposto dall’art.1, comma 236, l. n. 197/2022.
P. Q. M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024