Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1348 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22737/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso gli uffici dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 363/2015 depositata il 17/02/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia Romagna sopra indicata che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, l’estinzione del giudizio d’appello proposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP Bologna che, avuta la partecipazione al giudizio anche di RAGIONE_SOCIALE, aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento relativo al 2006.
Interrotto, con decreto presidenziale del 6.5.2014, il giudizio d’appello a seguito del fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato il 12.3.2013, l’RAGIONE_SOCIALE aveva presentato in data 10.12.2014 istanza di trattazione, ritenuta tardiva dalla CTR.
Rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE che ha anche depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
C on l’unico motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art.43 d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 1 l. n. 742/1969 e dell’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 ( rectius n. 4) c.p.c, avendo la CTR errato nel computo del termine di sei mesi, poiché non aveva considerato la sospensione di quarantasei giorni, dal primo agosto al quindici settembre, ancora operante perché la riduzione del termine feriale a trentun giorni decorreva dal 1.1.2015 (v. d.l. n. 132 del 2014).
2. Il ricorso è fondato.
Considerata la sospensione feriale dei termini, ancora di quarantasei giorni nel 2014 (d.l. n. 132 del 2014), l ‘istanza di trattazione risulta proposta tempestivamente, entro il termine di sei mesi pre visto dall’art. 43 comma 1 d.lgs. n. 542 del 1992 (Cass. n. 11661 del 2021), decorrente dalla dichiarazione di
interruzione del processo , giusta la previsione dell’art. 43 comma 2 cit. (Cass. n. 21108 del 2011).
La controricorrente eccepisce inammissibilità e, comunque, infondatezza del ricorso sostenendo una interpretazione ‘costituzionalmente orientata’ dell’art. 43 d.lgs., che dovrebbe comportare l’applicazione, anche nel rito tributario, del termine di tre mes i previsto dall’art. 305 c.p.c. a seguito della novella n. 69/2009, e sollevando, in caso di impraticabilità di questa interpretazione, questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 cost.
La deduzione è infondata perché il processo tributario è retto da proprie norme e solo «per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, si applicano le norme del codice di procedura civile» (art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992).
Non ricorre, quindi, alcun difetto di coordinamento, al fondo della legge n. 69/2009, laddove si sono modificate disposizioni del codice di procedura civile senza occuparsi dei riflessi sul processo tributario: questo, infatti, ha propria, autonoma disciplina e solo indirettamente recepisce norme del processo civile.
Né può porsi questione di legittimità costituzionale, in particolare con riguardo al principio di eguaglianza, poiché quella diversità di disciplina rappresenta una non irragionevole espressione della discrezionalità del legislatore che tiene conto anche della spiccata specificità del processo tributario (cfr. Corte cost., sent. n. 18 del 2000), data la peculiarità degli interessi sottostanti.
Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emila Romagna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, 12.10.2022