Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 92 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 92 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 13067/2022, proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale coerede di COGNOME NOME Ugo e COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
– intimata –
avverso la sentenza n. 890/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 17 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricevette la notifica di tre avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione -suo e del dante causa NOME COGNOME -nella società RAGIONE_SOCIALE, attinta da precedenti atti impositivi per la rettifica del reddito d’impresa e successivamente estinta.
Gli atti furono impugnati dal contribuente e dalla madre NOME COGNOME anch’essa destinataria di avvisi in quanto socia ed erede, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova; quest’ultima respinse i ricorsi.
Avverso tale decisione i contribuenti proposero distinti appelli innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, riunite le impugnazioni, le accolse, rilevando che non vi era prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla società RAGIONE_SOCIALE, poi estinta .
Questa Corte, interessata dal ricorso erariale, cassò con rinvio la sentenza d’appello con propria ordinanza n. 12600/2019, osservando che l’assoggettamento ad imposta dei soci si fonda sul principio di trasparenza di cui all’ art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che implica una presunzione di effettiva percezione del reddito, donde la legittimazione attiva e passiva dei soci medesimi nel giudizio instaurato nei confronti della società per effetto della sua estinzione, senza che assuma rilievo la validità della relativa notifica.
Il giudizio fu riassunto innanzi alla C.T.R. dal solo NOME COGNOME anche quale erede di NOME COGNOME, nel frattempo deceduta; il
ricorso in riassunzione fu tuttavia dichiarato inammissibile per tardività dai giudici del rinvio.
Questi ultimi, in particolare, ritennero che il ricorso andasse notificato entro il 10 dicembre 2019, giorno anteriore alla data dell’effettiva notificazione.
Il contribuente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
L’amministrazione finanziaria non ha svolto difese.
Considerato che:
L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 1, primo comma, della l. 7 ottobre 1969, n. 742, e con l’art. 155, primo e secondo comma, cod. proc. civ.
Il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, osservando che il termine semestrale per la riassunzione del giudizio di rinvio -nella specie decorrente dal 10 maggio 2019, giorno del deposito dell’ordinanza di cassazione -andava calcolato tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini, che è di trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto), ed era così destinato a scadere l’11 dicembre 2019, giorno nel quale il ricorso in riassunzione era stato notificato.
2. Il motivo è fondato.
Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell’annullamento con rinvio decorrente dalla data di deposito dell’ordinanza di questa Corte, vale a dire dal 10 maggio 2019 comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali riprendono a decorrere dopo tale periodo (si vedano, quali precedenti
specifici in termini, sia pure nella vigenza del previgente termine di quarantasei giorni, Cass. n. 12245/2007 e Cass. n. 4297/2004).
Nel caso di specie, pertanto, la C.T.R. avrebbe dovuto aggiungere tale periodo, pari a trentuno giorni, al termine semestrale preso a riferimento, così da determinare la scadenza di quest’ultimo all’11 dicembre 2019 e rilevare la tempestività del ricorso in riassunzione.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda all’accertamento demandato con la precedente ordinanza di rinvio, previo rilievo della tempestività del ricorso in riassunzione, e liquidi altresì le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.