Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29900 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29900 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
Oggetto: Tributi accertamento reddito di società a ristretta base societaria accertamento di redditi di partec pazione – rapporto tra giudizipregiudizialità tecnico-giuridica c.d. sospensione facoltativa
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti ai numeri 4948, 5117, 5119, 5273 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2017, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
–
ricorrente – contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1977/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata; n. 1978/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata; n. 1984/24/2016, depositata 22.7.2016, non notificata; n. 1983/24/2016, depositata 22.7.2016, non notificata;
nonché sul ricorso al numero 5367 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2017, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE– cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 22.7.2015in persona dell’ex rappresentante legale ed ex socio sig. COGNOME NOME, nonché in persona dell’ex socio COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1979/24/2016, depositata 21.7.2016, non notificata;
Con riguardo ai ricorsi RG 4948, 5117, 5119, 5273 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2017, lette le conclusioni scritte, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, il rigetto del primo e del terzo.
Con riguardo al ricorso RG 5367 del 2017 lette le conclusioni scritte, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo di ricorso e il rigetto del secondo.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
FATTI DI CAUSA
1.Con riferimento al procedimento RG 4948 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1977/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 16/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale, ai fini Irpef, per l’anno 2006, sulla base di una presunzione di distribuzione tra i soci, in proporzione della rispettiva quota di partecipazione, dei maggiori utili extracontabili accertati in capo a RAGIONE_SOCIALE, a ristretta base azionaria (composta da due soli soci), a seguito di indagini bancarie sul conto corrente della società medesima e dei soci.
2.Con riferimento al procedimento RG 5117 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1978/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 14/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato
un maggior reddito di capitale, ai fini Irpef, per l’anno 2005, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario.
Con riguardo al procedimento RG n. 5119 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1984/24/2016, depositata 22.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 77/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale, ai fini Irpef, per l’anno 2008, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario.
Con riguardo al procedimento RG n. 5273 del 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1983/24/2016, depositata 22.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 76/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dal suddetto contribuente, quale socio al 99,50% di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con il quale l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito di capitale, ai fini Irpef, per l’anno 2007, sulla base del previo accertamento del maggior reddito societario.
5.Nei suddetti procedimenti, nelle sentenze impugnate, la CTR ha confermato l’annullamento dei rispettivi avvisi impugnati in quanto, essendo stati, con sentenza della medesima Commissione, annullati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società (per gli anni 2005-2008), era venuta a cadere automaticamente anche la pretesa per il maggior reddito di capitale nei confronti del socio.
6.Avverso le suddette sentenze, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorsi per cassazione affidati a quattro motivi, cui resiste, con rispettivi controricorsi, il contribuente, illustrati con successiva memoria.
Con riguardo al procedimento RG NUMERO_DOCUMENTO24/2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1979/24/2016, depositata 21.7.2016, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 15/04/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso presentato dalla suddetta società, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di bibite e trasporti, avverso sette avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Brindisi, aveva contestato, per gli anni 2005-2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, a seguito di indagini bancarie sul conto corrente della società e dei soci.
8.Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
9.Resiste, con controricorso- illustrato da successiva memoria- la società cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 22.7.2015- in persona dell’ex rappresentante legale ed ex socio sig. COGNOME NOME, nonché in persona dell’ex socio COGNOME NOME.
In tutti i procedimenti ha depositato conclusioni scritte il PG.
11.Disposta la riconvocazione in camera di consiglio, in data 18/06/2025, del Collegio che aveva tenuto l’udienza del 16/05/2025, con ordinanza interlocutoria n. 16781, depositata in data il 23 giugno 2025, riunito al procedimento R.G. n. 4948 del 2017 quelli R.G. n.n. 5117/2017 5119/2017 5273/2017, 5367/2017, venivano rinviate le cause a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
In tutti i procedimenti, in data 1° ottobre 2025, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con istanza di rimessione degli atti al AVV_NOTAIO per l’assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.
Con decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 6.10.2025, è stata rigettata l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite con trasmissione dei ricorsi riuniti dinanzi alla Sezione tributaria per l’udienza pubblica già fissata per il 15 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, con decreto del 6.10.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha rigettato l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite avanzata in tutti i procedimenti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella memoria depositata in data 1° ottobre 2025, atteso che: 1) in ordine alla questione attinente alla obbligatorietà o meno della sospensione del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento di maggior reddito di capitale in capo al socio di una società di capitali a ristretta base societaria in attesa della definizione del giudizio avente ad l’impugnativa dell’accertamento presupposto del maggior reddito della medesima società come evidenziato nella stessa istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato che aderisce all’interpretazione secondo cui , a fronte del rapporto di stretta pregiudizialità tecnica, in senso logico-giuridico intercorrente tra l’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali a ristretta base e quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, anche ove il primo sia stato già definito in primo grado, vada applicata la disciplina della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. piuttosto che l’art. 337, secondo comma c.p.c., in maniera tale da preservare ‘l’armonia dei giudicati ‘ – la questione specifica della facoltatività della sospensione del giudizio per pregiudizialità tecnica, ove il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato ai sensi dell’art. 337, secondo comma c.p.c., con l’ulteriore conseguenza della operatività del disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto di giudicati, è stata risolta nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite civili 29 luglio 2021, n. 21763, e, ancora prima nella sentenza RAGIONE_SOCIALE stesse Sezioni unite civili del 19 giugno 2012, n. 10027, per cui a norma dell’art. 374, terzo comma, c.p.c., se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso; 2) in ordine alle questioni concernenti la configurabilità dell’avviso di accertamento di ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, quale indefettibile presupposto che giustifichi la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati (in
particolare si pone l’interrogativo se l’annullamento dell’avviso emesso a carico della società per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria abbia carattere pregiudicante rispetto alla legittimità dell’accertamento che assuma la percezione pro quota di maggiori utili societari da parte del singolo socio, con il connesso profilo attinente alla qualificazione della relazione di pregiudizialità logico-giuridica corrente tra i distinti processi pendenti in ordine, rispettivamente all’accertamento del m aggior reddito contestato alla società di capitali e all’accertamento del maggior reddito di partecipazione contestato al singolo socio), ci si trova al cospetto di questioni, certamente di particolare rilevanza ma che non danno luogo però a questioni ‘di massima di particolare importanza’ e per le quali, avuto riguardo all’elevato livello specialistico RAGIONE_SOCIALE stesse, mantiene un alto grado di affidabilità la trattazione dei ricorsi nella sezione semplice tabellarmente competente al riguardo ‘deputata all’ elaborazione di linee ermeneutiche certe, consapevoli e condivise nella specifica area tematica’. 2.In via preliminare, occorre altresì esaminare, con riguardo al procedimento RG 5367/2017, la questione della legittimazione passiva in capo agli attuali controricorrenti qualificatisi in giudizio come ex legale rappresentante e ex socio (COGNOME NOME) e ex socio (COGNOME NOME) della società RAGIONE_SOCIALE -dapprima dichiarata fallita con decreto del Tribunale di Brindisi, sez. Fallimentare, con decreto depositato il 20.05.2015 e poi cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 22.7.2015 come dedotto in controricorso pag. 2 – profilo che riguarda la valutazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze derivanti dall’estinzione della società, che è suscettibile d’esame d’ufficio da parte del giudice ( ex multis, Cass. 15/05/2018, n. 11744). Posto quanto sopra, va osservato che, nella vicenda in esame, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società erano stati notificati a quest’ultima (nel 2011) prima dell’ estinzione della società medesima (avvenuta con cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 22.7.2015, dopo l’udienza di trattazione e nelle more del deposito – in data 21.7.2016 – della sentenza di appello) per cui la verifica della legittimazione passiva dei controricorrenti è limitata alla fase di legittimità (essendo nei gradi di merito ricorrente e poi appellata la società medesima ancora in bonis ). Al riguardo,
trova applicazione il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, e che si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e, pertanto, il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass., 4 novembre 2021, n. 31846; Cass., 21 febbraio 2020, n. 4536; Cass., sez. 5, sentenza n. 20692 del 2024). Tale disposizione (la cui legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost, la Corte Cost., con la sentenza n. 142 del 2020, ha confermato), in forza di consolidata giurisprudenza di questa Corte (per prima Cass. 02/04/2015, n. 6743, poi tra le tante Cass. 21/02/2020, n. 4536), è stata ritenuta norma di natura sostanziale sulla capacità RAGIONE_SOCIALE società cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, efficacia retroattiva; nella specie, essendo intervenuta la cancellazione della società in data 22.7.2015, ed essendo stato il controricorso notificato in data 1° aprile 2017, in applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, legittimato a proporre il controricorso risultava esclusivamente COGNOME NOME, nella qualità di ex liquidatore e non già in quella di ex socio né tantomeno COGNOME NOME, quale ex socio della medesima società.
Assume carattere pregiudiziale la trattazione dei motivi del ricorso R.G. n. 5367 del 2017 avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento societari.
4.Con il secondo motivo – da esaminare logicamente in via preliminare – si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, 36 e
61 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. per avere la CTR, con una motivazione assolutamente mancante e/o apparente, annullato gli avvisi relativi al maggiore reddito societario, senza esternare le ragioni per le quali le singole movimentazioni bancarie erano state ritenute irrilevanti ai fini reddituali e/o non imponibili; sotto questo profilo, la CTR, limitandosi a sporadici e generici rinvii alla perizia di parte versata in atti dalla contribuente, non aveva verificato se la società contribuente avesse provato, per ogni singola operazione di accredito, la provenienza della provvista che aveva consentito il versamento e, per ogni operazione di addebito, chi fosse il beneficiario e il collegamento con la relativa operazione contabile o vvero l’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse all’esercizio dell’impresa.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2.Premesso che per giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758, Sez. 5, Ordinanza n. 6044 del 2024), nella specie, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che: 1) ‘ il collegamento tra movimentazioni finanziarie e conseguenti ricadute economiche, consistenti in ricavi evasi, non avveniva automaticamente ma meritava un minimo di dimostrazione almeno sul piano logico e deduttivo; …anche ammesso quanto sosteneva l’Agenzi a, si era ancora nel campo RAGIONE_SOCIALE presunzioni che meritavano una dimostrazione più approfondita per assurgere al rango di prova ‘; 2) attraverso la perizia di parte -esibita dalla contribuente già in primo grado e non specificamente contestata dall’Ufficio con l’atto di appello – era stato possibile ricostruire le contestate movimentazioni bancarie, trovando il c.d. effetto moltiplicatore RAGIONE_SOCIALE operazioni giustificazione nel susseguirsi di assegni
emessi a copertura dei precedenti per mancanza di liquidità; peraltro, l’utilizzazione negli accertamenti dell’effetto moltiplicatore trovava conferma nel p.v.c. della G.d.F. avendo gli stessi militari riconosciuto che la mole di operazioni bancarie risultate ingiustificate erano state poste in essere per lo stato di difficoltà in cui versava la società la quale era stata costretta ad emettere assegni post-datati che alla scadenza, non avendo ancora la disponibilità, venivano coperti a mezzo assegni personali dei soci e denaro prestato da amici e parenti; i militari, pur riconoscendo l’effetto moltiplicatore RAGIONE_SOCIALE operazioni originarie, non avevano mai indicato in alcuna parte del p.v.c. ‘ una minima prova che potesse fare considerare una o alcuna di quelle movimentazioni finanziarie con evasione ‘, arrivando a risultati ‘ gonfiati ed errati’. La motivazione è pertanto conforme al ‘minimo costituzionale’ di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, nonché, ex multis : Cass., 07/04/2021, n. 9288; Cass., 30/06/2020, n. 13248; Sez. trib., Ordinanza n. 15889 del 2024).
5. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 e n. 7 del d.P.R. n. 600/73, 51, comma 2, n.2 e n. 7 del d.PR n. 633 del 1972, 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la CTR, con la sentenza n. 1979/24/16, annullato gli avvisi societari in quanto premesso che ‘ le movimentazioni finanziarie, per quanto irregolari e anche ingiustificate, non potevano da sole consentire il passaggio successivo che consisteva secondo gli accertatori nel trasformare tutto in maggiori redditi evasi ‘ -‘ il collegamento tra movimentazioni finanziarie e conseguenti ricadute economiche, consistenti in ricavi evasi, non avveniva automaticamente ma meritava un minimo di dimostrazione almeno sul piano logico e deduttivo ‘ e ‘ anche ammesso quanto sosteneva l’RAGIONE_SOCIALE, si era ancora nel campo RAGIONE_SOCIALE presunzioni che meritavano una dimostrazione più approfondita per assurgere al rango di prova ‘; con ciò, escludendo che le movimentazioni bancarie cont estate alla società, sebbene ‘ingiustificate’, potessero costituire prova di evasione e addossando all’Ufficio un onere di ulteriore prova, in violazione della presunzione legale, ex artt. 32 e 51 cit., in base alla quale le movimentazioni risultate ingiustificate erano imputate a maggiori ricavi con
conseguente inversione dell’onere della prova a contrario a carico della contribuente; sotto questo profilo, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe dato rilievo, attraverso generici rinvii, alla perizia di parte prodotta dalla società senza verificare se quest’ultima avesse provato di avere tenuto conto dell e singole contestate operazioni di accredito e di addebito nelle dichiarazioni fiscali ovvero avesse dimostrato la loro estraneità all’esercizio dell’impresa.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. La disposizione censurata, ossia l’art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, dispone che « dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base RAGIONE_SOCIALE stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».
5.3. Tale norma, come affermato dai giudici RAGIONE_SOCIALE leggi, esprime una presunzione ritenuta comunemente conforme all’ id quod plerumque accidit , per la quale i versamenti sul conto corrente, salvo prova contraria del contribuente, ove non dichiarati o risultanti dalle scritture contabili, costituiscono ricavi «occulti» sottratti alla tassazione e una presunzione secondo cui anche i prelevamenti sul conto, se non risultanti dalle scritture contabili dell’imprenditore e salvo che quest’ultimo ne indichi il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi; il legislatore, dunque, nell’intento di contrastare più efficacemente gravi fenomeni di evasione, ha introdotto una sorta di duplice meccanismo inferenziale in forza del quale se un imprenditore effettua un prelievo non risultante dalla
contabilità lo stesso deve ritenersi compiuto per sostenere costi «occulti» che a propria volta hanno prodotto pari ricavi «occulti», salvo che il contribuente indichi il beneficiario del prelievo. Si tratta di una presunzione legale, di carattere relativo ( iuris tantum ), e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la prova contraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente: a) che di tali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allo stesso fine»; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi «risultno dalle scritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato «soggetto beneficiario», indicato puntualmente dal contribuente. In mancanza di prova contraria, i prelevamenti e gli importi riscossi sono considerati «ricavi» e possono essere posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti suddetti per determinare il reddito imponibile nel regime RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023, in motivazione).
5.4 . E’ orientamento consolidato di questa Corte, che « In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requ isiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente, attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze» (Cass., sez. trib., n. 22675 del 2024; Cass., sez. trib., 26 aprile 2024, n. 11169; Cass., sez. 5, 24 luglio 2023, n. 22047; Cass., sez. 5, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass., sez.5, 3 maggio 2018, n. 10480).
5.5.Nel dettaglio, poi, la prova deve essere «idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass., 30 giugno 2020, n. 13112). A tale dimensionamento dell’onere della prova gravante sul contribuente corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica (Cass., 18 novembre 2021, n. 35258).
5.6. Inoltre, è stato affermato che, in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29572; Cass.,sez.5, 20 gennaio 2017, n. 1519).
5.7. Quanto alla possibile incidenza dei costi nella ricostruzione dei redditi a seguito di accertamento bancari, questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente
da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti (sez. 5, Ord. n. 18653 del 2023; sez. trib., Ord. n. 12988 del 2025; sez. trib., Ord. n. 3782 del 2025).
5.8. Ciò posto, nella fattispecie in esame, il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi nell’annullare gli avvisi societari in quanto: 1) pur a fronte di movimentazioni bancarie (sul conto corrente della società e dei soci) risultate ‘irregolari e ingiustificate’, non ha fatto applicazione della presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito di cui agli artt. 32 e 51 cit . ma ha preteso, addossandone il relativo onere a carico dell’Ufficio, ulteriori elementi probatori affinché dette movimentazioni potessero rappresentare maggiori redditi evasi (‘ le movimentazioni finanziarie per quanto irregolari e anche ingiustificate, non potevano da sole consentire il passaggio successivo che consisteva secondo gli accertatori nel trasformare tutto in maggiori redditi evasi ‘ -‘ il collegamento tra movimentazioni finanziarie e conseguenti ricadute economiche, consistenti in ricavi evasi, non avveniva automaticamente ma meritava un minimo di dimostrazione almeno sul piano logico e deduttivo ‘ e ‘ anche ammesso quanto sosteneva l’RAGIONE_SOCIALE, si era ancora nel campo RAGIONE_SOCIALE presunzioni che meritavano una dimostrazione più approfondita per assurgere al rango di prova ‘; .. ‘ tutte queste movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita avevano determinato un effetto moltiplicatore dell’operazione originaria, il tutto ripreso a tassazione senza mai indicare in alcuna parte del p.v.c. una minima prova che potesse fare considerare una o alcuna di quelle movimentazioni finanziarie con evasione’ ); 2) pur ritene ndo non assolto l’onere probatorio a carico dell’Ufficio ha, comunque, invertito quello a carico della società ritenendolo assolto sulla base di una perizia di parte ‘molto dettagliata e con riferimenti documentali specifici e dimostrati’ (già prodotta i n primo grado) alla quale ha fatto, peraltro, un generico rinvio, affermando che l’esame della stessa consentiva di chiarire molti punti (in qualche caso anche errati) del p.v.c. e di spiegare come l’effetto c.d. moltiplicatore, utilizzato negli accertamen ti,
trovasse spiegazione sostanzialmente nello stato di difficoltà finanziaria in cui versava la società (per cui era costretta ad emettere assegni post- datati che alla scadenza venivano, di volta in volta, rinnovati per mancanza di liquidità); con ciò senza effettuare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dalla contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata.
6 . Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR fondato il proprio convincimento circa l’erroneità e il carattere gonfiato dei risultati raggiunti dai verificatori nella ricostruzione reddituale della società sulle risultanze della consulenza tecnica di parte versata in atti sebbene la perizia di parte fosse del tutto sfornita di efficacia probatoria e, dunque, del tutto ini donea, da sola, ad assolvere l’onere gravante sulla contribuente di dimostrare l’irrilevanza reddituale e/o la non imponibilità RAGIONE_SOCIALE rilevate movimentazioni finanziarie.
7 . Con il quarto motivo si denuncia, in via subordinata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2, e 7 del d.lgs. n. 546/92, 112 c.p.c. per non avere la CTR, in quanto ‘ giudice del rapporto e non solo dell’atto ‘ – una volta ritenuto che i risultati cui erano giunti gli accertatori nella ricostruzione reddituale erano ‘gonfiati ed errati’ – effettuato, anziché annullare in toto gli avvisi in oggetto, una determinazione autonoma, in base alla documentazione agli atti, RAGIONE_SOCIALE movimentazioni rimaste prive di giustificazione da parte della contribuente e, dunque, dei ricavi non contabilizzati per ciascun anno di imposta, eventualmente in misura inferiore a quella indicata dall’Amministrazione .
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei motivi terzo e quarto.
Con riguardo ai procedimenti RG n.n. 4948, 5117, 5119, 5273 del 2017, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per avere la CTR confermato l’annullamento degli avvisi con i quali era stato accertato (in ognuno dei procedimenti per gli anni 2005-2008) il maggior reddito di capitale nei confronti del socio COGNOME NOME in quanto la medesima CTR aveva, con sentenza n. 1979/24/16, annullato gli avvisi di accertamento emessi, per le medesime annualità, nei confronti della società; ciò, in luogo di sospendere i giudizi in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa pregiudicante afferente l’impugnativa degli avvisi societari.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Il motivo di censura pone la questione della necessarietà o meno della sospensione del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento di maggior reddito di capitale in capo al socio di una società di capitali a ristretta base societaria in attesa della definizione (con sentenza passata in giudicato) del giudizio (pregiudicante) avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso societario posto a base dell’accertamento relativo al socio.
9.3. Questa questione è strettamente correlata a quella di una possibile efficacia (anche solo riflessa) del giudicato formatosi con riguardo alla causa pregiudicante nel giudizio relativo alla causa pregiudicata.
9.4. In base ad un orientamento di questa Corte che affonda le sue radici in pronunce più risalenti, ribadite anche recentemente, benché la determinazione del reddito di partecipazione dei soci sia una diretta conseguenza di quanto accertato in capo alla società , ove il socio abbia separatamente impugnato l’accertamento a lui notificato senza partecipare o essere messo in grado di partecipare al processo instaurato dalla società, la decisione in quest’ultimo presa non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio per il divieto imposto dai principi costituzionali in tema di tutela dei diritti e da quelli codicistici in materia di limiti soggettivi del giudicato (Cass., sez.5, n. 15260 del 2000; Cass. sez. 5, n. 19606 del 2006; Cass., sez. 5, n. 21956 del 2009; Cass.
sez. 5, n.17966 del 2013; Cass., sez. 6-5, n. 19013 del 2016; Cass., sez. trib., n. 13937 del 2025). Al riguardo, si è precisato che, in tema di accertamento dei redditi di capitale, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati (Cass.,sez. 6 – 5, n. 19013 del 2016;sez. trib, n. 1937 del 2025;Cass.,sez trib., Ord. n. 25680 del 2025). In base a tale orientamento l”indipendenza dei procedimenti’ relativi alla società di capitali e al singolo socio involgenti rapporti tributari distinti (per soggetti e oggetto) ha come conseguenza che il giudice davanti al quale sia impugnato l’accertamento nei confronti del socio non è tenuto a sospendere il processo in attesa della definizione di quello promosso dalla società, ma può liberamente deciderlo, avendo cura di esporre tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la soluzione della controversia, non potendosi limitare ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti della società né, tanto meno, a dare atto di questa quando (come nella specie) si tratti di decisione non ancora definitiva” (Cass., sez. 5, n. 19606 del 2006).
9.5. Questa condivisibile ricostruzione sostanziale evidenzia come in forza della ‘indipendenza dei procedimenti’ relativi alla società di capitali e al singolo socio involgenti rapporti tributari distinti (per soggetti e oggetto), il socio, terzo rispetto alla società, in ragione dello schermo societario, non possa essere pregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato che definisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia stato messo in grado di partecipare.
9.6 . Viene, al riguardo, in rilievo la definizione dei limiti entro i quali l’estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che siano rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo. Invero, sebbene, in linea
AVV_NOTAIO, debba dirsi che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall’art. 2909 c.c., e che, dunque, l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Questa Corte ha, quindi, precisato che l’estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto “autonomo ed indipendente” rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso RAGIONE_SOCIALE obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252). Più in particolare, le diverse fattispecie, rispetto alle quali può venire in questione una efficacia “riflessa” del giudicato, risultano del tutto disomogenee tra loro, come emerge dalla disamina della casistica giurisprudenziale, in quanto le modalità con cui gli effetti del giudicato possono venire a riverberarsi sulla situazione giuridica vantata dal terzo variano a seconda della struttura relazionale di “dipendenza” che caratterizza la situazione giuridica di cui quest’ultimo risulta essere titolare. Tale situazione giuridica può, infatti, configurarsi come: a) “dipendente” nel senso di “accessoria” (es. obbligazione fidejussoria); b) “dipendente” sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di “derivata o subordinata” (es. sublocazione; subappalto, contratti derivati in genere); c) “dipendente” sul piano del diritto sostanziale, nel senso di “pregiudicata” (qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della
contro
versia in precedente giudizio “inter alios ” passato in giudicato). (Cass., sez.5, sentenza n. 29301 del 2023). In questa ultima pronuncia si è, altresì, precisato che l’efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio ‘ è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di ” pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico ” (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicatocondizionato ‘.
9.7. Orbene, nelle pronunce richiamate (Cass., sez. 6-5, n. 19013 del 2016; Cass., sez. 5, n. 21956 del 2009; Cass. sez. 5, n. 19606 del 2006; Cass., sez.5, n. 15260 del 2000, da ultimo, Cass., sez. trib., n. 13937 del 2025) che sottolineano ‘l’indipendenza dei procedimenti’ relativi alla società di capitali (avente ristretta base partecipativa) e al singolo socio in considerazione della diversità dei relativi rapporti tributari, viene evidenziata anche ‘la diretta conseguenzialità della determinazione del reddito dei soci da quanto accertato in capo alla società’ in forza della comunanza di presupposti fattuali, e, dunque la sostanziale relazione di pregiudizialità-tecnica tra i due rapporti -per cui deve essere recuperato il profilo della possibile estensione degli effetti (riflessi) del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio. In effetti, l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, se esclud e qualsiasi efficacia di giudicato (diretto) alla decisione presa nel giudizio relativo all’accertamento societario nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento del socio, risulta perfettamente compatibile -per quanto argomentato – con la configurazione di una efficacia riflessa di tale giudicato nel giudizio relativo al socio.
9.8. Altra parte della giurisprudenza è, invece, chiaramente nel senso dell’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società di capitali a ristretta base sociale in quello avente ad oggetto l’avviso di
accertamento relativo al socio osservando che, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito di capitale derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non vi è litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialitàdipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., sez. trib., 11 maggio 2025, n. 12456; Cass., sez.5, 7 luglio 2022, n. 21644; Cass., sez.5, 4 gennaio 2022, n. 94; Cass., sez. 6-5, 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass., sez.6-5, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., sez.5, 10 gennaio 2013, n. 426). Si è anche precisato che, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell’avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (Cass,Sez. 5, Ord. n. 752 del 2021;Sez. trib., Ord. n. 24621 del 2024).
9.9. Alla luce dell’evidenziata relazione di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci , questo Collegio non condivide il diverso approdo raggiunto da questa Sezione con la ordinanza n. 736/2024 secondo cui ‘ in tema di accertamento, tra l’avviso notificato a una società di capitali e quello notificato al socio per il reddito da partecipazione non si configura alcun rapporto, né procedimentale né formale, tale per cui il secondo trova causa ed è condizionato dal primo; ne consegue che l’annullamento dell’avviso notificato alla società, che non abbia escluso, in fatto, la sussistenza del suo maggior
reddito, non comporta un automatico effetto caducatorio di quello notificato al socio, con riferimento al quale la determinazione del reddito già imputabile all’ente è sempre possibile incidenter tantum ‘ .
9.10. Posto quanto sopra occorre, a tal punto, verificare gli strumenti offerti sul piano processuale dall’ordinamento per raccordare i diversi giudizi e i rimedi per superare un eventuale sopravvenuto conflitto tra giudicati.
9.11. Il punto di partenza è dato dall’art. 295 c.p.c. ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte applicabile al giudizio tributario in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/92.
9.12. Parte della giurisprudenza di legittimità, partendo dalla considerazione che l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta (nella specie riferito alla contestazione di utili extracontabili) costituisce un indispensabile antecedente logicogiuridico dell’accertamento nei confronti dei soci in virtù dell’ atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, ha affermato che ‘non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del AVV_NOTAIO richiamo dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992′ (Cass., sez. trib., 11 maggio 2025, n. 12456; Cass., sez.5, 15 marzo 2022, n. 8480, in motivazione; Cass., sez.5, 26 gennaio 2021, n. 1574; Cass., sez. 5, 31 gennaio 2011, n. 2214). La sospensione- si è precisato- pertanto s’impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass., sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23323; cfr. anche Cass., sez. 5, 7 marzo 2016, n. 4485; Cass., sez. 5, 15876 del 2018; Cass., sez.5, n. 1574 del 2021; Cass., sez. 5, n. 10724 del 2022; Cass., sez. 5, n. 15682 del 2022; Cass., sez. trib., n. 30586 del 2024).
9.13 . Le conclusioni di questo orientamento in termini di ‘obbligatorietà necessaria’ della sospensione ogni qual volta vi sia pendenza separata del giudizio relativo all’accertamento del maggior reddito della società e di quello di partecipazione contestato al socio non possono essere condivise. Ciò proprio in considerazione della rilevata ‘indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali e al singolo socio’ e della estraneità del socio al giudizio relativo alla società, socio che può esser e inciso, in forza della evidenziata ‘diretta conseguenzialità della determinazione del reddito dei soci da quanto accertato in capo alla società’, e, dunque, della relazione in termini di pregiudizialità -tecnica tra i rapporti, soltanto in via riflessa dal giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società, il che è compatibile sul piano processuale con una sospensione facoltativa del giudizio relativo al socio in attesa della definizione di quello concernente la società.
9.14 . E’ dunque, al tal punto, necessaria una analisi della portata dell’art. 295 c.p.c. alla luce della interpretazione di tale norma data da questa Corte a sezioni unite.
9.15. Risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla linea di demarcazione della operatività dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 337 c.p.c., le S.U. già con sentenza n. 16329 del 2014, hanno chiarito che l’ambito di applicazione della prima norma va circoscritta alla ipotesi in cui in alcuna RAGIONE_SOCIALE due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva (cfr. SSUU 19.6.2012 n. 10027; id. SSUU 30.11.2012 n. 21348, cui si sono conformate le sezioni semplici: Cass., sez. 6-2, ord. 5.11.2012 n. 18968; id. sez. 6-3, 9.1.2013 n. 375; id. sez. 6-3, 19.9.2013 n. 21505).
9.16 . Sulla portata dell’art. 295 c.p.c. è tornata questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza n. 21763 del 29/07/2021, statuendo il principio di diritto – che questo Collegio condivide pienamente disattendendo, peraltro, l’istanza di rimessione alle S.U. ai sensi dell’art. 374, comma 3 c.p.c., avanzata in pubblica udienza dall’RAGIONE_SOCIALE secondo cui: ‘in tema di sospensione del
giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c..’ (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Nella richiamata pronuncia, la Corte ha precisato che ‘La sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c. presuppone, quindi, le seguenti condizioni: che sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali; che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; che non si realizzi o in virtù dell’art. 34 c.p.c. o per effetto degli artt. 40 e 274 c.p.c. la simultaneità del processo. Il che sta a significare che, in AVV_NOTAIO, nel nostro ordinamento il giudice della domanda dipendente ha il potere di conoscere incidentalmente della domanda pregiudiziale, salvo quando quest’ultima è dedotta in giudizio principaliter come oggetto di un’autonoma pretesa. Distinguendo in via AVV_NOTAIO e schematica, si è affermato ricorrentemente che: – integra questione pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto qualora vengano in considerazione più rapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell’altro che da quello dipende (pregiudicato) ; in sostanza, l’oggetto della causa pregiudicata non può essere deciso – come sancisce la norma stessa – senza la necessaria e preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causa pregiudicante; in tal caso, l’accertamento di un diritto presuppone l’accertamento di un altro diritto (ad esempio, lo status familiae quale fatto costitutivo rispetto all’obbligo alimentare oppure il diritto di proprietà del veicolo che ha cagionato il sinistro come fatto costitutivo dell’obbligazione risarcitoria ex art. 2054 c.c.); – integra punto
pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialità logica qualora un antecedente logico necessario va risolto incidenter tantum rispetto alla decisione della domanda principale che da esso dipende; in tal caso, l’accertamento dell’esistenza, della validità e della natura di un rapporto giuridico costituisce il presupposto di un diritto (ad esempio, nelle domande di adempimento contrattuale, il contratto rispetto alla pretesa di adempimento dedotta in causa; il pagamento del canone rispetto al contratto di locazione). Entrambe le due species di pregiudizialità vengono ricondotte al genus dell’art. 34 c.p.c. (…)’.
9.17. In sintesi, pertanto, la sospensione necessaria per pregiudizialità interna deve essere disposta nel processo tributario se ricorrono le seguenti condizioni: (i) l’oggetto di una causa è dipendente in senso tecnico dalla decisione di un’altra causa; (ii) la decisione della causa pregiudiziale è suscettibile di esplicare effetti di giudicato nella causa dipendente; (iii) non è possibile la riunione RAGIONE_SOCIALE due cause; (iv) la causa pregiudiziale non è stata ancora decisa con sentenza anche non definitiva (in tal caso dovendosi ritenere, allo stato attuale dell’elaborazione giurisprudenziale, che la sospensione della causa dipendente sia rimessa alla discrezionalità del giudice ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.).
9.18. Nella sentenza n. n. 21763 del 2021, viene dunque confermata – pur con ulteriori apporti chiarificatori evidenziati ma sempre nell’ottica imprescindibile della necessaria valorizzazione, in chiave interpretativa, dei principi generali desumibili dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 della CEDU – la scelta già compiuta dalle stesse Sezioni unite con la precedente sentenza n. 10027 del 2012 di restringere l’ambito di operatività della sospensione necessaria e la soluzione prospettata di consentire, una volta decisa con sentenza impugnata la causa pregiudicante, una rivalutazione della permanenza RAGIONE_SOCIALE esigenze di sospensione della causa pregiudicata ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. Al riguardo, si è affermato che ≪ La sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite del 2012 ha il pregio di aver riconosciuto all’art. 295 c.p.c. una funzione diversa da quella di assicurare l’armonia RAGIONE_SOCIALE decisioni, che si mostra più coerente con l’idea che – nella realtà concreta del processo – spetta alle parti interessate scegliere se riassumere
quello dipendente subito dopo la pronuncia della decisione sulla causa pregiudiziale o attendere che su di essa di formi il giudicato: questa funzione secondo un acuto indirizzo dottrinale – permetterebbe che l’affermazione o la negazione dell’effetto giuridico pregiudiziale sia fatta valere nel giudizio dipendente anche prescindendo del tutto dai suoi effetti vincolanti. Se si adotta questa sistematica lettura interpretativa (che, in fondo, riconduce alla volontà RAGIONE_SOCIALE parti – nel cui esclusivo interesse si svolgono i giudizi in rapporto di pregiudizialità, non emergendo la necessità della salvaguardia di un interesse AVV_NOTAIO di natura pubblicistica – l’operatività in concreto del meccanismo sospensivo di cui all’art. 295 c.p.c., a cui si correla la facoltà del momento in cui avvalersi dell’applicazione dell’art. 297 c.p.c.), il giudice della causa dipendente riassunta dopo la pronuncia su quella pregiudiziale non ancora passata in giudicato, oltre a poter scegliere – su necessaria istanza della parte interessata – ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. se conformarsi ad essa o attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, potrebbe anche decidere in senso difforme ove ritenga che tale sentenza possa – sulla base di una ragionevole valutazione prognostica – essere riformata o cassata. Questa impostazione consentirebbe di coordinare la primazia del diritto costituzionalmente protetto alla celerità dei processi (in AVV_NOTAIO) con l’esigenza di assicurare un’equilibrata efficienza all’amministrazione della giustizia nel suo complesso. Allora se la sospensione deve essere inquadrata nell’ottica di garantire il più possibile il raggiungimento di questo obiettivo di efficienza, diventa consequenziale ritenere che essa non debba qualificarsi in termini di “obbligatorietà necessaria”, perché – in effetti – solo l’esame del caso concreto consente di distinguere le ipotesi in cui l’esito della causa pregiudiziale sia talmente incerto da rendere opportuno l’arresto del giudizio pregiudicato, per evitare di adottare pronunce che possano dare adito ad azioni di ripetizione, da quelle in cui sia ragionevole attendersi un risultato al quale ci si possa conformare anche prima che esso sia formalizzato ≫ (pagg. 39-40).
9.19 . In un’ottica di sistema, va ricordato, altresì, che il disfavore per la sospensione necessaria [in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile,
nei casi previsti dall’art. 75, comma 3, c.p.p. da applicarsi -in una interpretazione restrittiva stante la natura derogatoria della disposizione rispetto alla regola AVV_NOTAIO della separazione dei procedimenti e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi – allorquando la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 c.p.p., con conseguente necessaria identità dei giudizi oltre che di oggetto, anche di soggetti] è stato già espresso da questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza n. 13661 del 21/05/2019 nella quale si è evidenziato il carattere recessivo del ‘valore dell’uniformità dei giudicati’ rispetto alla regola AVV_NOTAIO della separazione dei giudizi e l’accettazione del rischio di difformità dei giudicati ai quali i giudizi separati conducano. In particolare, nella detta pronuncia si è anche precisato che ‘ la chiave di volta della sospensione necessaria prevista dall’art. 75, 3 co., c.p.p. non si può, quindi, identificare con quella determinata dalla pregiudizialità, ossia appunto con l’esigenza di evitare il rischio di un conflitto fra giudicati ‘ e che ‘ la tecnica processuale per l’operatività della sospensione necessaria ex art. 75, 3° co., c.p.p. differisce da quella che opera al cospetto di sospensione necessaria per pregiudizialità. Nel primo caso, e in particolare nell’ipotesi in esame, è la pronuncia della sentenza di primo grado nel processo penale a determinare la sospensione del giudizio civile iniziato dopo. Nel secondo, quando il processo pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, il giudizio pregiudicato può essere sospeso -ex art. 337, 2° comma, c.p.c.- e non deve esserlo – ex art. 295 c.p.c. (Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027; conf., in relazione al caso in cui la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo, sez. un., 30 novembre 2012, n. 21348, nonché, da ultimo, in termini, ord. 4 gennaio 2019, n. 80)’ , con ciò evidenziando come, anche nei casi di pregiudizialità tecnica, la sospensione non debba qualificarsi in termini di “obbligatorietà necessaria’.
9.20 . In passato, per il giudizio tributario, sussisteva contrasto sull’applicabilità dell’art. 337, comma 2, c.p.c., stante il disposto dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, che, nell’operare un rinvio, quanto alle impugnazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE
commissioni tributarie, alle disposizioni del titolo III, Capo I, libro II del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal decreto stesso, escludeva l’operatività dell’art. 337 c.p.c. In particolare, per Cass., sez. 6 – 5, n. 11441 del 2016 e Cass., sez.5, n. 26429 del 2018: “Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile ” ratione temporis “, nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c., restando ammissibile, avverso la relativa ordinanza, il regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c.”. Di contro, per Cass., sez. 6 -5, n. 17613 del 2016 “In tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina vigente ” ratione temporis “, anteriormente al 10 gennaio 2016 ed alle modifiche di cui al d.lgs. n. 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo civile di cui all’art. 295 c.p.c. non è applicabile allorché la ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello potendo in tal caso trovare applicazione solo l’art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una RAGIONE_SOCIALE parti invochi l’autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva.” Nel senso della facoltatività della sospensione, alla luce della sentenza sopra richiamata della Corte, a sezioni unite, n. 21763 del 2021, nell’ipotesi di giudizi in rapporto di pregiudizialità c.d. tecnica allorquando quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, si è espressa in applicazione -anche ante novella di cui al d.lgs. n. 156 del 2015 – degli artt. 337, secondo comma, c.p.c., e, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. – da ultimo, Cass. sez. trib. n. 6707 del 2025; Cass. sez. trib., n. 17323 del 2024; Cass., sez.trib., n. 7952 del 2024; Cass., sez. trib., n. 32265 del 2024; Cass., sez. trib., n. 21584 del 2024; Cass., sez. trib., n. 27164 del 2023, in un’ottica di superamento del pregresso orientamento (Cass., sez. 6 – 5, n. 11441 del 2016; Cass., sez.5, n. 16246 del 2018; Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 2021) in termini di “obbligatorietà necessaria” della sospensione.
9.21. Peraltro, va aggiunto che, quale disposizione normativa specifica, non può trovare applicazione, nella specie, il comma 1bis dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/92 (‘ La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa ‘) trattandosi di norma introdotta dall’art. 9 del D.lgs. del 24/09/2015 n. 156, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. Solo per completezza, si evidenzia come questa Corte abbia già puntualizzato che, dalla lettura combinata degli artt. 39, comma 1bis, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 156 del 2015 e 49 del d.lgs. 546/92, nella versione successiva alle modi fiche di cui all’art. 9, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 156 del 2015 (che ha eliminato l’inclusione dell’art. 337 tra le disposizioni del codice di procedura civile non applicabili al processo tributario), si desume che, al pari di quanto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 21763 del 29/07/2021, con riguardo all’art. 295 c.p.c. (di identico tenore), anche l’ambito di applicazione dell’art. 39, comma 1 -bis, vada circoscritto all’ipotesi in cui, in alcuna RAGIONE_SOCIALE due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria, sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva, laddove la sospensione del giudizio pregiudicato non può invece ritenersi obbligatoria, ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato (Sez. 5, Ordinanza n. 6121 del 2024).
9.22 . Alla luce di quanto sopra osservato, va, altresì, disattesa l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 378 c.p.c. secondo cui l’utilizzo della ‘norma di chiusura’ di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. nei casi di pregiudizialità tecnica non sarebbe ammissibile presupponendo (implicitamente) tale disposizione che ‘ i provvedimenti … dipendenti ‘ e ‘ la sentenza riformata e cassata ‘ si riferiscano al medesimo giudizio e, quindi, agli stessi soggetti (laddove, nel caso di specie, l a sentenza ‘pregiudicante’ e quella ‘pregiudicata’ erano state rese all’esito di giudizi diversi e riguardavano soggetti diversi). Invero, come chiarito dalla sentenza, a sezioni unite, sopra richiamata, n. 21763
del 2021, per effetto dell’applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, “ai provvedimenti” dipendenti), anche nelle ipotesi di pregiudizialità tecnica -che si concretano allorquando vengano in considerazione più rapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell’altro che da quello dipende (pregiudicato) -‘ la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell’effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi – ancorché ex post – l’armonia tra i giudicati ‘ (pagg. 40-41 ), senza, dunque, che l’operatività di tale meccanismo postuli l’identità soggettiva dei rapporti giuridici incisi né tantomeno l’unicità di giudizio.
10. Posto quanto sopra, nelle sentenze impugnate (nei procedimenti RG. nn. 4948, 5117, 5119, 5273 del 2017), il giudice di appello ha annullato gli avvisi emessi nei confronti del socio (NOME COGNOME) a titolo di maggior reddito di capitale ai fini Irpef atteso che con sentenza della medesima Commissione, erano stati annullati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, venendo a cadere automaticamente anche la pretesa per il maggior reddito di capitale nei confronti del socio; ciò, senza che la CTR fosse tenuta, alla luce dei principi sopra richiamati, a sospendere (ai sensi dell’art. 39, comma 1-bis cit.), i giudizi pregiudicati in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio pregiudicante (avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi societari), essendo l’eventuale sopravvenuto conflitto tra giudicati risolvibile ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.
Ancorché la questione della necessarietà o meno della sospensione del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento di maggior reddito di capitale in capo al socio di una società di capitali a ristretta base societaria in attesa della definizione (con sentenza passata in giudicato) del giudizio (pregiudicante) avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso societario posto a base dell’accertamento relativo al socio sia stata, in punto di fatto, allo stato, risolta dall’avvenuta riunio ne dei procedimenti in oggetto (disposta con
ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2025), sussistono ragioni nomofilattiche per enunciare il seguente principio di diritto: « In tema di accertamento dei redditi di capitale, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali a ristretta base partecipativa ed al singolo socio, in considerazione della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, esclude la ‘obbligatorietà necessaria’ della sospensione ex art. 295 c.p.c. di quello relativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, non potendo il socio, terzo rispetto alla società, essere pregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato che definisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia stato messo in grado di partecipare; diversamente, la diretta conseguenzialità della determinazione del reddito del socio da quanto accertato in capo alla società discendente dalla comunanza di presupposti fattuali, e, dunque, la relazione in termini di pregiudizialità-tecnica tra i rapporti, comportando l’estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con la sospensione facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., del giudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicante relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato e con la conseguenziale risoluzione dell’eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.».
12. Con riguardo ai suddetti procedimenti, con il terzo motivo – da esaminare logicamente in via preliminare rispetto ai restanti – si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, 36 e 61 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. per avere la CTR, con una moti vazione assolutamente mancante e/o apparente, affermatofacendo proprie le statuizioni contenute nella sentenza n. 1979/24/16 relativa al reddito sociale che i risultati cui erano giunti gli accertatori nella ricostruzione reddituale erano
‘estremamente gonfiati ed errati’ senza esternare le ragioni sottese al rigetto dell’appello dell’Ufficio.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Nel caso di specie, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate non concreta una motivazione apparente atteso che, nei suddetti procedimenti, la CTR, esplicitando l’iter logico -giuridico sotteso alla decisione, ha confermato l’annullamento dei rispettivi avv isi impugnati in quanto, essendo stati, con sentenza della medesima Commissione, annullati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società (per gli anni 2005-2008), era venuta a cadere automaticamente anche la pretesa per il maggior reddito di capitale nei confronti del socio. Trattasi dunque di un apparato argomentativo al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022).
13. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 e n. 7 del d.P.R. n. 600/73, 51, comma 2, n.n.2 e 7 del d.PR n. 633 del 1972, 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR fondato la decisione di annullamento degli avvisi impugnati con i quali era stato accertato (in ognuno dei procedimenti per gli anni 2005-2008) il maggior reddito di capitale nei confronti del socio COGNOME NOME sulla sentenza della medesima CTR n. 1979/24/16 con la quale erano stati annullati gli avvisi societari in quanto ‘il collegamento tra movimentazioni finanziarie e conseguenti ricadute economiche, consistenti in ricavi evasi, non avveniva automaticamente ‘ e l’Ufficio non aveva supportato le indagini bancarie ‘ con ulteriori dimostrazioni e prove ‘; con ciò, escludendo che le movimentazioni bancarie contestate alla società, sebbene ‘ingiustificate’, potessero costituire prova di evasione e addossando all’Ufficio un onere di ulterio re prova, in violazione della presunzione legale, ex artt. 32 e 51 cit., in base alla quale le movimentazioni risultate ingiustificate erano imputate a maggiori ricavi con conseguente inversione dell’onere della prova (analitica) a carico del contribuente.
13.1. Il secondo motivo è fondato.
13.2. Invero, nei suddetti procedimenti, la CTR ha fondato la decisione di annullamento degli avvisi impugnati con i quali era stato accertato (in ognuno dei procedimenti per gli anni 2005-2008) il maggior reddito di capitale partecipazione nei confronti del socio COGNOME NOME sulla sentenza della medesima CTR n. 1979/24/16 con la quale erano stati annullati gli avvisi societari in quanto ‘il collegamento tra movimentazioni finanziarie e conseguenti ricadute economiche, consistenti in ricavi evasi, non avveniva automaticamente ‘ e l’Ufficio non aveva supportato le indagini bancarie ‘ con ulteriori dimostrazioni e prove ‘; ciò in spregio ai principi di diritto sopra richiamati in tema di accertamenti bancari (Cass. sez. 5, n. 22675 del 2024; Cass., 26 aprile 2024, n. 11169; Cass., 24 luglio 2023, n. 22047; Cass., sez. 5, n. 18653 del 03/07/2023; Cass., 30 giugno 2020, m. 13112; Cass., 3 maggio 2018, n. 10480).
14 . Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR – facendo proprie le statuizioni contenute nella sentenza n. 1979/24/16 relativa al reddito sociale -fondato il proprio convincimento circa l’erroneità e il carattere gonfiato dei risultati raggiunti dai verificatori nella ricostruzione reddituale della società sulle risultanze della consulenza tecnica di parte (alla quale era stata fatto riferimento nelle sentenze impugnate) sebbene la perizia di parte fosse del tutto sfornita di efficacia probatoria e, dunque, del tutto inidonea, da sola, ad assolvere l’onere gravante sulla contribuente di dimostrare l’irrilevanza redditu ale e/o la non imponibilità RAGIONE_SOCIALE rilevate movimentazioni finanziarie.
14.1. L’accogliment o del secondo motivo comporta l’assorbimento del quarto motivo.
In conclusione, essendo stati i procedimenti in oggetto già riuniti con ordinanza interlocutoria depositata in data il 23 giugno 2025, con riguardo al
procedimento RG n. 5367 del 2017, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo, assorbiti i restanti, mentre con riguardo ai procedimenti RG. n.n. 4948, 5117, 5119, 5273 del 2017, va accolto il secondo motivo, respinti il primo e il terzo, assorbito il quarto, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate – in relazione ai rispettivi motivi accolti – e rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione affinché riesamini le vicende alla luce dei principi sopra richiamati.
Quanto alle spese processuali, questa Corte ha precisato che, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna ca usa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17693 del 2022);
P.Q.M.
La Corte sui ricorsi già riuniti:
con riguardo al procedimento RG n. 5367 del 2017, accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbiti i restanti;
con riguardo ai procedimenti RG. n.n. 4948, 5117, 5119, 5273 del 2017, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e il terzo, assorbito il quarto; cassa- in relazione ai rispettivi motivi accolti- le sentenze impugnate e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese dei riuniti giudizi di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025
Il Consigliere est.
NOME COGNOME COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME di Nocera NOME COGNOME