Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1527 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1527 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25005/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio eletto presso il suo studio INDIRIZZO;
— ricorrente —
-controricorrente incidentale-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del direttoe pro tempore, rappresentata e difesa come per legg dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con domicilio presso i suoi uffici INDIRIZZO ;
— controricorrente — ricorrente incidentale-
a.
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 650/31/16 depositata il 17.05.2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 genna 2023, (=5:i vid (4)A. COGNOME 1/4’14.; i · a COGNOME eceetl udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso princip e l’accoglimento del ricorso incidentale, non opponendosi al sospensione del giudizio richiesta dalla ricorrente;
udito l’AVV_NOTAIO non essendo comparso nessuno per la ricorrente.
RILEVATO CHE
LRAGIONE_SOCIALE, seguito di segnalazione inoltrata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva eseguito controlli sulla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE alla quale erano state contesta operazioni in tutto o in parte inesistenti nei confronti di s soggetti, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, ha emesso una ser avvisi di accertamento nei confronti di questa società per gli 2007, 2008 e 2009 contestando l’indebita deduzione di costi l’indebita detrazione di IVA per operazioni oggettivament inesistenti.
Avverso questi atti ha ricorso la società e, avuto annullamento parziale in autotuteia da parte dell’Ufficio emissione di avviso integrativo per il 2008 anch’esso impugnato, CTP RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 494/2015 ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti, riducendo del 50% gli importi indicati negli avv accertamento, al netto degli importi su cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva fa acquiescenza.
Contro questa pronunzia ha proposto appello la società deducendo la carenza di motivazione su una serie di question dedotte e insistendo per l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale deducendo l’illegittimità della sentenza di primo grado nella pa in cui la pretesa era stata ridotta del 50%.
La CTR con la sentenza n. 650/31/16 ha rigettato l’appello dell RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a quattordici motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che ha propost anche ricorso incidentale su un unico motivo, contro il quale res la contribuente con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Nelle more la contribuente ha depositato istanza di sospension della causa ai sensi dell’art. 1 comma 197 L. 197/22.
Deve provvedersi, quindi, a rinvio a nuovo ruolo essendo i processo sospeso sino al 10 luglio 2023 secondo l’invocata normativa.
p.q . m.
dichiara la sospensione sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.01.2023.