Sospensione del giudizio tributario e definizione agevolata
La sospensione del giudizio rappresenta un momento cruciale nel contenzioso fiscale, specialmente quando si aprono finestre legislative per la chiusura agevolata delle liti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione analizza l’applicazione pratica di questo istituto in relazione alle nuove norme sulla definizione delle pendenze tributarie.
Il caso trae origine da un avviso di accertamento IRPEF notificato a un cittadino nella sua veste di ex rappresentante legale di una società non più operativa. La controversia, dopo aver attraversato i gradi di merito con esiti sfavorevoli per il contribuente, è approdata in legittimità. La questione centrale non riguarda più solo il merito del debito d’imposta, ma la possibilità di accedere a strumenti deflattivi del contenzioso.
Il quadro normativo della Legge 130/2022
L’introduzione della Legge 31 agosto 2022, n. 130, ha previsto la possibilità per i contribuenti di definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Questa norma mira a ridurre l’arretrato giudiziario, offrendo al cittadino un percorso per chiudere il conflitto con l’erario attraverso il pagamento di somme ridotte o ricalcolate.
Per usufruire di tale opportunità, il legislatore ha previsto la facoltà di richiedere la sospensione del processo. Tale istanza congela l’iter giudiziario, impedendo che una decisione definitiva possa precludere l’accesso al beneficio della definizione agevolata. La Corte, in presenza di una richiesta rituale, è tenuta a disporre il rinvio della causa.
Implicazioni del rinvio a nuovo ruolo
Il rinvio a nuovo ruolo non è una semplice formalità, ma un atto che garantisce il diritto del contribuente a valutare la convenienza economica della sanatoria. Durante questo periodo, il processo rimane in uno stato di quiescenza. Se la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere.
In caso contrario, qualora la procedura di definizione non vada a buon fine o il contribuente decida di non aderirvi, la causa verrà nuovamente fissata per la discussione nel merito. Questa flessibilità procedurale assicura un equilibrio tra l’efficienza del sistema giudiziario e la tutela dei diritti del contribuente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla verifica dei presupposti processuali legati alla nuova normativa. Il ricorrente ha formalmente richiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 130/2022. Tale norma impone al giudice di sospendere il processo qualora il contribuente dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata.
I giudici hanno rilevato che la pendenza del ricorso e la tipologia di controversia rientravano nel perimetro applicativo della legge. Non essendo emersi ostacoli procedurali, la Corte ha ritenuto doveroso accogliere l’istanza di parte, evitando di pronunciarsi sui sei motivi di ricorso originariamente proposti, la cui analisi è stata posticipata all’esito della procedura amministrativa di definizione.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma l’orientamento di massima apertura verso gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle liti. La sospensione del giudizio diventa lo scudo legale che permette al contribuente di negoziare o aderire a regimi di favore senza il rischio di subire una sentenza definitiva sfavorevole durante le trattative. La decisione ribadisce che la volontà del legislatore di deflazionare il contenzioso prevale sulla prosecuzione immediata del rito ordinario.
Quando si può richiedere la sospensione del giudizio tributario?
La sospensione può essere richiesta quando il contribuente intende avvalersi di una procedura di definizione agevolata della lite prevista da leggi speciali, come la Legge 130/2022.
Cosa succede se la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo?
Il processo viene temporaneamente interrotto e la causa viene tolta dal calendario delle udienze correnti, in attesa che si concluda la procedura di definizione con l’Agenzia delle Entrate.
La sospensione è automatica?
No, deve essere presentata un’apposita istanza dal ricorrente che manifesti la volontà di aderire alla definizione agevolata, permettendo così al giudice di verificare i presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1114 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Oggetto: Tributi – Sospensione –
Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4662/2017 R.G. proposto da
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE n. 965/04/ 16, depositata l’8 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 965/04/16 del 08/07/2016 la RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (di se guito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1567/04/15 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante della cessata RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della CTR NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130 e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2022.