Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1109 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Oggetto: Tributi – Sospensione –
Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4659/2017 R.G. proposto da
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE n. 964/04/ 16, depositata l’8 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 964/04/16 del 08/07/2016 la RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (di se guito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1884/04/14 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2006.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante della cessata RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della CTR NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130 e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2022.