Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30939 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2008.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10278/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
– ricorrente –
contro
DI COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pescara n. 1079/06/2016, depositata il 18 novembre 2016;
camera di 2024 dal consigliere relatore dott.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’adunanza in consiglio del l’11 settembre NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione, nei confronti di COGNOME NOME, quale socio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, redditi da partecipazione derivanti da utili extra-contabili accertati nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società suddetta, per l’anno 2008, per l’importo di € 2.735,00.
Tali redditi occulti da partecipazione si basavano sull’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, in base al quale l’Ufficio riteneva che i finanziamenti di € 140.998,28 risultanti dal conto n. 25/15/3 ‘socio (A) c/finanziamenti’ fossero relativi a prestazioni e cessioni non fatturate e non contabilizzate; i finanziamenti imputabili al socio COGNOME erano pari ad € 5.500,00, e tale somma veniva quindi considerata come dividendo assegnato a que st’ultimo, con conseguente determinazione del reddito da capitale in € 2.735,00, pari al 49,72% del dividendo occulto distribuito.
Avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 91/05/2014, depositata il 29 gennaio 2014, lo accoglieva parzialmente, rilevando che, con separata sentenza emessa dalla stessa Commissione con riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, i ricavi non contabilizzati erano stati ridotti ad € 20.766,00, con la conseguenza che il dividendo occulto percepito dal COGNOME (socio all’1% del capitale sociale) fosse da determinare in € 207,66, e quindi il reddito di capitale in € 103,24 (49,72% del dividendo occulto suddetto).
Interposto gravame dal l’Ufficio , la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pescara, con sentenza n. 1079/06/2016, pronunciata il 19 aprile 2016 e depositata in segreteria il 18 novembre 2016, rigettava l’appello, conferm ando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi (ricorso notificato il 19 aprile 2017).
Non si è costituito in giudizio COGNOME NOME, rimasto intimato.
Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa RAGIONE_SOCIALE per l’adunanza in camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione ( per relationem ) apparente, con violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c. , RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4) cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era sostanzialmente priva di motivazione, non avendo formulato alcun vaglio critico RAGIONE_SOCIALE ragioni sostenute con l’atto di appello.
1.2. Con il secondo motivo di appello si eccepisce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) o 4), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE che, avendo essa impugnato con ricorso per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pescara n. 500/06/2016, depositata il 17 maggio 2016, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, atto presupposto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato nei confronti di COGNOME NOME, la Corte territoriale avrebbe dovuto allora sospendere il giudizio, in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento societario.
Così delineati i motivi di ricorso, questa Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE che la Corte regionale avrebbe omesso di pronunciarsi su una serie di censure sollevate con l’atto di appello, così determinando l’impossibilità di comprendere l’iter logico -giuridico che aveva portato al rigetto del gravame.
Sul punto, va tuttavia rilevato il giudice, nel motivare la sentenza, non è tenuto ad operare una risposta particolareggiata ad ogni deduzione o eccezione sollevata dalle parti, essendo sufficiente che egli dia conto, in maniera chiara e completa, RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2024, n. 7014; Cass. 29 dicembre 2020, n. 2930).
Nel caso di specie, è pur vero che i giudici di appello hanno omesso di esaminare una serie di censure sollevate con l’atto di impugnazione, censure che, tuttavia, riguardavano essenzialmente la qualificazione come finanziamenti RAGIONE_SOCIALE somme considerate utili extra-contabili RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, e che quindi attenevano all’avviso di accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società; e tuttavia, la CRAGIONE_SOCIALE. ha dato conto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza, nei confronti del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariale nei termini da essa indicati, facendo riferimento proprio alle risultanze del giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento societario, e quindi rideterminando il reddito di partecipazione sulla base RAGIONE_SOCIALEa quantificazione degli utili extra-contabili, ritenuti sussistenti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, operata dalla stessa C.T.R.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, quindi, appare pienamente rispettare il c.d. minimo costituzionale, avendo la corte territoriale manifestato chiaramente le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione.
2.2. Fondato è invece il secondo motivo.
La pendenza del giudizio avverso l’accertamento societario, che costituisce il presupposto giuridico RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento nei confronti del socio, avrebbe dovuto determinare la C.T.R. a sospendere il giudizio, avendo l’Ufficio impugnato con ricorso per cassazione la sentenza n. 500/06/2016, depositata il 17 maggio 2016.
Sul punto, va rilevato che, in tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente
contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, costituendo, l’accertamento tributario nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr., Cass. 25 luglio 2022, n. 23107; Cass. 3 marzo 2017, n. 5493; Cass. 3 ottobre 2014, n. 23323).
3. Va quindi accolto il secondo motivo di ricorso, e, in relazione a tale motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pescara, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, e verificherà anche l’eventuale passaggio in giudicato, nelle more del presente giudizio, del giudizio riguardante l’avviso di accertamento n. TAZ030200524/2012, per il quale è stata emessa C.T.R. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pescara sentenza n. 500/06/2016, depositata il 17 maggio 2016; tale sentenza risulta, tuttavia, cassata da questa Corte con ordinanza n. 3069 RAGIONE_SOCIALE‘8 febbraio 2018, con rinvio per nuovo giudizio sempre alla CRAGIONE_SOCIALE Pescara, ragion per cui la C.G.T. di secondo grado dovrà valutare l’e ventuale sospensione del presente giudizio, in caso di persistente pendenza del giudizio avverso l’avviso d i accertamento societario, oppure potrà decidere nel merito il
presente giudizio, nel caso di passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa decisione che definisce il giudizio avverso sempre l’avviso di accertamento societario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pescara, la quale procederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’11 settembre 2024.