Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4325  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
SOSPENSIONE EX ART- 1, COMMA 236, L. 27 DICEMBRE 2022, N. 197
sul ricorso iscritto al n. 20624/2016 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE),  domiciliata,  ai  sensi  dell’art.  366,  quarto comma, cod. proc. civ. presso la cancelleria di questa Corte.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  con  sede legale  in  Palermo,  alla  INDIRIZZO,  in  persona  del legale  rappresentante pro  tempore ed  amministratore  unico,  dr. NOME  COGNOME,  rappresentata  e  difesa,  in  forza  di  procura speciale  e  nomina  a  margine  del  controricorso,  dal  prof.  AVV_NOTAIO
NOME  COGNOME  (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE –
E
RAGIONE_SOCIALE (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA –
NONCHÉ
sul ricorso iscritto al n. 21535/2016 di ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  con  sede legale  in  Palermo,  alla  INDIRIZZO,  in  persona  del legale  rappresentante pro  tempore ed  amministratore  unico,  dr. NOME  COGNOME,  rappresentata  e  difesa,  in  forza  di  procura speciale  e  nomina  a  margine  del  controricorso,  dal  prof.  AVV_NOTAIO  (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE),  domiciliato  ai  sensi  dell’art.  366,  quarto comma, cod. proc. civ. presso la cancelleria di questa Corte
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE –
E
RAGIONE_SOCIALE (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 593/01/2016 della Commissione tributaria  regionale  della  RAGIONE_SOCIALE  (Palermo),  depositata  l’11  febbraio 2016, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
 oggetto  di  controversia  è  la  pretesa  di  cui  alla  cartella  di pagamento n. 296/2010/01209020/49 con cui l’agente della riscossione chiedeva, nell’interesse del Comune  di  Palermo,  il versamento della somma complessiva di 57.323,00 €, oltre accessori,  per  la  TARSU  asseritamente  dovuta  dalla  società  per l’anno 2009 in relazione al possesso di un’unità immobiliare adibita albergo;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE (Palermo) rigettava l’appello principale proposto dal Comune e quello incidentale avanzato dalla contribuente,  così  confermando  la  pronuncia  di  primo  grado  che aveva accolto parzialmente il ricorso della società, stabilendo che la tassa doveva essere determinata senza l’aumento del 75%;
 il  Comune  di  Palermo  proponeva  ricorso  per  cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato l’8 ed il 16 settembre 2016, formulando due motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 26/31 ottobre 2016;
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
anche RAGIONE_SOCIALE proponeva distinto ricorso avverso  la  medesima  sentenza,  con  atto  notificato  il  12  e  15 settembre 2016 (al quale veniva assegnato il n. NUMERO_DOCUMENTO di ruolo generale), con cui chiedeva la cassazione della pronuncia sulla base di tre motivi di impugnazione;
il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il 28 ottobre 2016, articolando anche ricorso incidentale;
 RAGIONE_SOCIALE  è  restata  intimata  anche  in  tale giudizio;
con distinte ordinanze interlocutorie del 22 novembre 2019, rese  in  entrambi  i  procedimenti,  questa  Corte  rinviava  le  cause  a nuovo ruolo, prendendo atto della dichiarazione della contribuente di adesione alla procedura di cui all’art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e del pagamento di due rate;
 con  nota  depositata  il  30  novembre  2023  in  entrambi  i procedimenti  RAGIONE_SOCIALE  ha  chiesto  la  sospensione  del giudizio, questa volta ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
CONSIDERATO CHE:
il giudizio recante il n. 21535/2016 va riunito, ai sensi dell’art. 335  cod.  prod.  civ.,  al  procedimento  n.  20624/2016  di  ruolo generale;
con la citata, ultima memoria, la contribuente ha rappresentato:
di aver presentato in data 8 maggio 2018 dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata (prot. n. NUMERO_DOCUMENTO) ex art. 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017 (conv. con. mod. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) ed art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. con mod. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), optando per il pagamento in tre rate, effettuando il versamento della prima in data 3 dicembre 2018 e poi di quelle successive scadenti sino al 30 novembre 2022, a seguito del differimento dei termini di versamento disposto dall’art. art. 3, comma 21, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119;
 che  in  data  28  aprile  2023  la  contribuente  ha  presentato dichiarazione  di  adesione  alla  procedura  di  definizione  agevolata (prot. n. NUMERO_DOCUMENTO), dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (‘rottamazione -quater ‘),  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  da  231  a  252,  legge  29 dicembre  2022,  n.  197,  in  essa  considerando  anche  la  cartella oggetto di controversia, optando per il pagamento in quattro rate;
 che  con  atto  n.  AT -29690202303292708180 l’Agente della riscossione ha comunicato l’ammontare delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, nonché l’importo delle  singole  rate  e  il  giorno  e  il  mese  di  scadenza  di  ciascuna  di esse;
che la contribuente ha effettuato il pagamento della prime due rate con scadenza del 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023, come documentato dalle relative ricevute;
l’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede:
 al  comma  231  che  «
all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella
236, che «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;
 alla  luce  di  quanto  precede,  l’istanza  di  sospensione  merita accoglimento  e  la  causa  va,  pertanto,  rinviata  a  nuovo  ruolo,  in attesa  dell’esecuzione  dei  pagamenti  previsti  sino  al  31  maggio 2024.
P.Q.M.
la  Corte,  riuniti  i  suindicati  ricorsi,  sospende  il  giudizio,  ai  sensi dell’art.  1,  comma  236,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  19  dicembre