Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16586 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Oggetto: riscossione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4692/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: ), elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio n. 3840/10/2022, depositata il 13.9.2022 e non notificata.
Il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio n. 3840/10/2022, depositata il 13.9.2022 veniva dichiarato parzialmente estinto il processo e, per il resto, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Roma n. 3213/39/2019 avente ad oggetto l’intimazione di pagamento notificata il 25.10.2017 e 15 cartelle di pagamento sottese, emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, processo celebrato nel contraddittorio anche con l’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ravvisando l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico di pagamento e l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE cartelle stesse. Il giudice d’appello dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere per le cartelle già oggetto di giudicato e, nel resto, accoglieva parzialmente l’appello.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo cinque motivi, cui replicano l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione con un unico controricorso.
Da ultimo il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deposita nota in cui rende nota la sospensione del proprio Avvocato dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense e chiede la declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del processo e, in subordine, termine per la sostituzione del difensore.
Considerato che:
In data 26.3.2025 parte ricorrente rende noto di aver ricevuto l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALEa presente adunanza camerale personalmente in data 21.2.2025 a seguito RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense RAGIONE_SOCIALE‘unico difensore, AVV_NOTAIO, e chiede l’ interruzione del processo o termine per la nomina di un nuovo difensore.
In accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di termine, non trovando applicazione l’interruzione nel processo per Cassazione, dev’essere disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per consentire l’esercizio dei diritti di difesa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALEa nuova adunanza camerale alla parte personalmente per la nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALEa nuova adunanza camerale alla parte personalmente per la nomina di nuovo difensore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del l’8 .4.2025