Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16586 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Oggetto: riscossione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4692/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: ), elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE e associati in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio n. 3840/10/2022, depositata il 13.9.2022 e non notificata.
Il sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio n. 3840/10/2022, depositata il 13.9.2022 veniva dichiarato parzialmente estinto il processo e, per il resto, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 3213/39/2019 avente ad oggetto l’intimazione di pagamento notificata il 25.10.2017 e 15 cartelle di pagamento sottese, emesse nei confronti dello Studio COGNOME COGNOME e COGNOME, processo celebrato nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ravvisando l’inesistenza dell’atto prodromico di pagamento e l’inesistenza delle cartelle stesse. Il giudice d’appello dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere per le cartelle già oggetto di giudicato e, nel resto, accoglieva parzialmente l’appello.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo cinque motivi, cui replicano l’Agenzia dell’Entrate e l’agente della riscossione con un unico controricorso.
Da ultimo il legale rappresentante dello Studio deposita nota in cui rende nota la sospensione del proprio Avvocato dall’esercizio della professione forense e chiede la declaratoria dell’interruzione del processo e, in subordine, termine per la sostituzione del difensore.
Considerato che:
In data 26.3.2025 parte ricorrente rende noto di aver ricevuto l’avviso di fissazione della presente adunanza camerale personalmente in data 21.2.2025 a seguito della sospensione dall’esercizio della professione forense dell’unico difensore, Avv. NOME COGNOME e chiede l’ interruzione del processo o termine per la nomina di un nuovo difensore.
In accoglimento della richiesta di termine, non trovando applicazione l’interruzione nel processo per Cassazione, dev’essere disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per consentire l’esercizio dei diritti di difesa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione della nuova adunanza camerale alla parte personalmente per la nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione della nuova adunanza camerale alla parte personalmente per la nomina di nuovo difensore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del l’8 .4.2025