Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16593 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16593 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Oggetto: riscossione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2870/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: ), elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio n. 3328/5/2023, depositata il 5.6.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio n. 3328/5/2023, depositata il 5.6.2023 veniva accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Roma n. 6229/32/2021 avente ad oggetto l’intimazione di pagamento notificata il 25.10.2017 e 11 cartelle di pagamento sottese, emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari accoglieva in parte il ricorso sulla base del giudicato esterno ritenendo: «Nel merito, la lettura RAGIONE_SOCIALE sentenze prodotte dalle parti consente di constatare che in effetti tutte le cartelle indicate nella intimazione di pagamento e contestate dal ricorrente sono state annullate, tranne una, (…) . Rilevano in particolare le sentenze RAGIONE_SOCIALEa CTP di Roma n. 8197/30/2018 e 3213/2019 nonché le sentenze dalla CTR Lazio n. 1069/2/17 e 3428/16/20».
Il giudice d’appello rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘ appellante RAGIONE_SOCIALE, sollevato dallo RAGIONE_SOCIALE, e accoglieva il gravame. Il giudice accertava, tra l’altro, che sull’avviso di intimazione era indicato il responsabile del procedimento e che le cartelle sottostanti all’intimazione erano state ritualmente notificate allo RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni afferenti alle cartelle, non tempestivamente impugnate, né era maturata la prescrizione decennale e gli interessi di mora erano stati calcolati come per legge.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lo RAGIONE_SOCIALE deducendo sei motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con
controricorso. Da ultimo, il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE deposita nota in cui rende nota la sospensione del proprio Avvocato dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense e chiede chiede la declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del processo e, in subordine, termine per la sostituzione del difensore.
Considerato che:
In data 26.3.2025 parte ricorrente rende noto di aver ricevuto l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALEa presente adunanza camerale personalmente in data 21.2.2025 a seguito RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense RAGIONE_SOCIALE‘unico difensore, AVV_NOTAIO, e chiede l’ interruzione del processo o termine per la nomina di un nuovo difensore.
In accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di termine, non trovando applicazione l’interruzione nel processo per Cassazione, dev’essere disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per consentire l’esercizio dei diritti di difesa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALEa nuova adunanza camerale alla parte personalmente per la nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALEa nuova adunanza camerale alla parte personalmente per la nomina di nuovo difensore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del l’8 .4.2025