Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16593 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Oggetto: riscossione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2870/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: ), elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE e associati in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio n. 3328/5/2023, depositata il 5.6.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio n. 3328/5/2023, depositata il 5.6.2023 veniva accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 6229/32/2021 avente ad oggetto l’intimazione di pagamento notificata il 25.10.2017 e 11 cartelle di pagamento sottese, emesse nei confronti dello Studio COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari accoglieva in parte il ricorso sulla base del giudicato esterno ritenendo: «Nel merito, la lettura delle sentenze prodotte dalle parti consente di constatare che in effetti tutte le cartelle indicate nella intimazione di pagamento e contestate dal ricorrente sono state annullate, tranne una, (…) . Rilevano in particolare le sentenze della CTP di Roma n. 8197/30/2018 e 3213/2019 nonché le sentenze dalla CTR Lazio n. 1069/2/17 e 3428/16/20».
Il giudice d’appello rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione dell’ appellante Agenzia delle Entrate, sollevato dallo Studio, e accoglieva il gravame. Il giudice accertava, tra l’altro, che sull’avviso di intimazione era indicato il responsabile del procedimento e che le cartelle sottostanti all’intimazione erano state ritualmente notificate allo Studio, con conseguente inammissibilità delle questioni afferenti alle cartelle, non tempestivamente impugnate, né era maturata la prescrizione decennale e gli interessi di mora erano stati calcolati come per legge.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lo Studio deducendo sei motivi, cui replica l’Agenzia dell’Entrate con
contro
ricorso. Da ultimo, il legale rappresentante dello Studio deposita nota in cui rende nota la sospensione del proprio Avvocato dall’esercizio della professione forense e chiede chiede la declaratoria dell’interruzione del processo e, in subordine, termine per la sostituzione del difensore.
Considerato che:
In data 26.3.2025 parte ricorrente rende noto di aver ricevuto l’avviso di fissazione della presente adunanza camerale personalmente in data 21.2.2025 a seguito della sospensione dall’esercizio della professione forense dell’unico difensore, Avv. NOME COGNOME e chiede l’ interruzione del processo o termine per la nomina di un nuovo difensore.
In accoglimento della richiesta di termine, non trovando applicazione l’interruzione nel processo per Cassazione, dev’essere disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per consentire l’esercizio dei diritti di difesa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione della nuova adunanza camerale alla parte personalmente per la nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione della nuova adunanza camerale alla parte personalmente per la nomina di nuovo difensore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del l’8 .4.2025