Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16903 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
IMU – SOSPENSIONE ACCERTAMENTO ART. 157 D.L. 34/2020 -RIDUZIONE PER INAGIBILITA ‘
sul ricorso iscritto al n. 10009/2023 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Barlassina (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Monza (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del Foro di Monza (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro-tempore , NOME COGNOME, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente ed in
virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Velletri (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 4173/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, depositata il 2 novembre 2022, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015 emesso in data 12 febbraio 2021 dal Comune RAGIONE_SOCIALE Seveso per l’importo di 38.759,00 € e notificato il 18 febbraio 2021 in relazione ai beni immobili, posseduti dalla ricorrente, indicati nell’atto impugnato;
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, assumendo che:
-alla luce del termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 « il Comune di Seveso era ancora nei termini per notificare l’atto di accertamento, che per l’anno di imposta 2015 scadeva il 26 marzo 2021, sommando 85 giorni al termine ordinario (5 anni), a causa RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività legata alla emergenza Covid (dall’8 marzo al 31 maggio 2020)», come chiarito dalla risoluzione del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALEe Finanze n. 6 del 15 giugno 2020, secondo cui i dal 1° giugno i comuni poteva riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili; «in quanto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istanza avanzata dal Presidente
corretta ed esaustiva era stata la motivazione dei Giudici di prime cure RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE corredata dalla relazione tecnica del professionista incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE stessa, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a verificare lo stato RAGIONE_SOCIALE‘immobile e a negare la richiesta sulla base di un sopralluogo nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato
l’obsolescenza funzionale RAGIONE_SOCIALE‘immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», osservando che « l’art. 4, comma 2, del Regolamento IUC 2015 -componente IMU del Comune di Seveso -approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 maggio 2015, prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata);
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 28 aprile 2023, sulla base di due motivi, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
il Comune di Seveso ha resistito con controdeduzioni depositate il 7 giugno 2023;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di diritto relativa all’accertamento e notificazione RAGIONE_SOCIALE‘IMU 2015, e segnatamente la violazione del termine di cui all’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘imposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 cod. civ.
1.1. l’istante, nel precisare che l’avviso impugnato era stato emesso il 12 febbraio 2020, ha richiamato la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che ha scisso il termine di adozione degli atti di accertamento, scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, stabilendolo che dovessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020, dal termine di notifica, prorogato al 31 dicembre 2021, lamentando che anche il Giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione detto dato normativo, affidandosi ai contenuti non vincolanti RAGIONE_SOCIALEa citata risoluzione n. 6/2020;
con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto relative al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ponendo in evidenza di aver contestato la valutazione del Comune che, all’esito di sopralluogo ed in base al regolamento per la disciplina RAGIONE_SOCIALEa IUC (che prevede la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta solo per le condizioni di degrado del bene, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e non correlabili con lo stato di abandono del bene), aveva accertato uno stato di obsolescenza funzionale dipeso dallo stato di abbandono del bene e superabili con lavori di ordinaria manutenzione;
il primo motivo d’impugnazione pone una questione di rilevanza monofilattica, che giustifica la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.