Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28025 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19075/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CASAGIOVE, SANTORO SALVATORE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 696/2022 depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1.l’RAGIONE_SOCIALE, denunciando violazione dell’art.28 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e dell’art. 2945 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato ‘inesistente, in quanto notificata a sogge tto estinto’, la cartella per ICI dovuta al Comune di Casagiove, notificata da essa ricorrente il 3 luglio 2019 presso la residenza di COGNOME NOME quale liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese dal 6 marzo 2018 e , alla data della notifica, ‘con bilancio di liquidazione già approvato’;
2. COGNOME NOME e il Comune di Casagiove sono rimasti intimati;
considerato che:
1. il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. 175 del 2014 stabilisce: ‘Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’ articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di ca ncellazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese’. L’art. 2495 del codice civile stabilisce: ‘Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2942, il conservatore del registro RAGIONE_SOCIALE imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il
mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società’;
in base al quadro normativo definito dalle disposizioni sopra riportate, gli effetti dell’estinzione della società ricollegati alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese sono differiti per un quinquennio dalla data della richiesta di cancellazione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi. La “sopravvivenza fiscale” della società cancellata, che, tra l’altro, implica ‘che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi e ad opporsi ad essi’ (Cass. 16 dicembre 2022, n. 36892) mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività altrimenti inesistenti, garantisce, per il quinquennio, l’efficacia dell’attività sostanziale (e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi. Dacché l’evidente errore della CTR;
in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per esame RAGIONE_SOCIALE questioni rimaste assorbite;
il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del processo;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
Roma 26 settembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME