Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18325 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18325 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
Oggetto: Istanza di disapplicazione società di comodo – Anno 2011 Rigetto – Impugnazione – Successivo avviso di accertamento – Impugnazione – Definizione agevolata ex art. 5 L. 130/22 – Effetti sul primo giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26075/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio de ll’Avv. NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 103/02/2018, depositata in data 1° febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La società ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il provvedimento, emesso dall ‘Agenzia delle entrate, di rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina di cui all’art. 30 della legge 724/1994, avanzata dalla contribuente per l’anno 2011.
La CTP rigettava il ricorso.
La contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che rigettava il gravame.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/06/2025. La ricorrente ha depositato, in data 03-07/03/2025, istanza di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, ex art. 5 l. 130/2022, della controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento conseguenziale al provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione ex art. 30 l. 724/1994 (pendente in Cassazione, n.r.g. 27541/2021); successivamente, in data 2627/05/2025, ha depositata memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., con la quale ha insistito nella richiesta di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, evidenziando che nelle more questa Corte, preso atto dell’intervenuta definizione agevolata, ha estinto il giudizio n.r.g. 27541/2021.
Considerato che:
Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 36, n. 3 D.lgs 546/1992 e 111, comma VI Cost., in combinato disposto con l’art 156, co. II cpc» per essere la decisione della CTR sorretta da una motivazione apparente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa
applicazione d i norme di diritto in relazione all’art. 30 L. n. 724/1994, nonché dell’art. 37bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973 » per avere la CTR assunto, quale elemento idoneo di prova contraria ammessa dall’art. 30 cit., una nozione troppo ristretta di ‘condizione oggettiva’.
Va, preliminarmente, evidenziato che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento scaturito dal rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è stato estinto da questa Corte con decreto, emesso ex art. 5 l. 130/2022, in data 18/05/2023.
Ciò comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente lite (avente ad oggetto l’impugnativa avverso il rigetto dell’istanza di disapplicazione) in capo alla società ricorrente.
Per tale ragione, può essere dichiarata l ‘ inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.
Le spese vanno compensate in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.
Infine, in ragione d i quest’ultima evenienza , non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante v. Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.