Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3010 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5449/2022 proposti da:
NOME COGNOME, nata in Roma il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME, nata in Roma il DATA_NASCITA e residente in Riccione (RN), al INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME, nata in Roma il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Roma (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), congiuntamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Rimini (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), in forza di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, sito in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Avviso liquidazione imposta di successione -Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. – Istanza sospensione giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso l ‘ordina nza n. 20311/2021 emessa dalla Cassazione in data 15/07/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con ricorso in data 22.10.1999 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano l’avviso di liquidazione recante l’imposta di successione emesso dall’Ufficio del Registro di Rimini con riguardo alla successione di COGNOME NOME, lamentando che il tributo era stato calcolato sulla base RAGIONE_SOCIALE sole attività cadute in successione senza tenere in considerazione le passività e segnatamente le fideiussioni rilasciate dal de cuius.
La CTP di Rimini, con sentenza in data 22.9.2000, accoglieva la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrenti e, per l’effetto, annullava l’avviso di liquidazione impugnato.
Proposto appello da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR dell’EmiliaRomagna lo dichiarava inammissibile.
A seguito di tale decisione l’Ufficio locale di Rimini nell’ottobre del 2005 notificava un nuovo avviso di liquidazione avente ad oggetto l’imposta di successione asseritamente dovuta.
Impugnato detto atto da parte RAGIONE_SOCIALE contribuenti sull’assunto che la pretesa fiscale violasse l’art. 2909 c.c., la CTP di Rimini, con sentenza del 25.9.2007, rigettava il ricorso ritenendo che l’avviso di liquidazione fosse stato legittimamente emesso.
Proposto appello, la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 28.10.2009, accoglieva il gravame ritenendo l’illegittimità della pretesa erariale.
Proposto ricorso per cassazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, la
Corte, con ordinanza del 28.6.2012, accoglieva il gravame ritenendo che la pronuncia impugnata fosse del tutto carente in ordine alla correlazione tra il contenuto del giudicato ed il contenuto della domanda proposta e, quindi, cassava con rinvio alla CTR per una più completa disamina RAGIONE_SOCIALE questioni. Riassunto il giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE contribuenti, la CTR dell’EmiliaRomagna, con sentenza emessa in data 8 aprile 2014, si pronunciava confermando la sentenza di primo grado e ritenendo quindi legittimo l’operato dell’Ufficio.
Avverso detta pronuncia le contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, e questa Corte, con ordinanza n. 20311 del 5.7.2011, lo rigettava.
Avverso la detta ordinanza hanno proposto ricorso per revocazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono l’errore di fatto revocabile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consistito nel non aver rilevato l’esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 85/16/12 con la quale la CTR di Bologna si era pronunciata sul medesimo oggetto del contendere poi deciso con la sentenza n. 675/19/2014 gravata in Cassazione.
Preliminarmente, si dà atto che i ricorrenti hanno depositato in data 13/12/2023 ‘Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, co. 236, legge 197/2022′, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater, optando per il pagamento dilazionat o in 18 rate trimestrali; ii) che l’RAGIONE_SOCIALE ha ad essi notificato il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione; ii) di aver versato le prime due rate, come da quietanze di versamento allegate.
La dichiarazione di adesione dei contribuenti comporta necessariamente l’assunzione da parte degli stessi dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.
Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (l’istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all’Avvocatura), la dich iarazione dei contribuenti dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 46 del 2024).
Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n . 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.1.2024.