Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18727/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 771/2018 depositata il 05/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Molise, di cui all’epigrafe.
Ls sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che aveva accolto il ricorso di
NOME COGNOME, titolare di impresa edilizia, contro l’avviso d’accertamento, relativo all’Irpef RAGIONE_SOCIALE‘anno d’imposta 2009, che aveva recuperato a tassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la sopravvenienza attiva costituita dal venir meno di parte del debito contributivo verso l’RAGIONE_SOCIALE per anni pregressi, stralciato, nella misura del 60% (con rateazione del residuo 40%), per effetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza del contribuente di definizione agevolata ex art. 6, comma 4 bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifiche, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La norma richiamata prevede che «Le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del RAGIONE_SOCIALE del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. .»
Tale norma ha quindi esteso alle vittime del sisma del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia l’art. 3 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201, emanato per le vittime del sisma del 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, ed in particolare, per quanto qui interessa, la possibilità di definizione degli oneri contributivi, con pagamento parziale e rateale.
Il contribuente si è costituito con controricorso, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per tardività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa quale il contribuente deduce che sia stato notificato, in relazione a sentenza depositata il 5.12.2018, in data 19.06.2019, e quindi oltre il termine decadenziale di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., che scadeva il 5.06.2019.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestività deve infatti tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini di cui all’art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, per le controversie definibili (mediante il pagamento di un importo pari al valore totale o parziale RAGIONE_SOCIALEa controversia, secondo quanto ivi stabilito).
La disposizione, che prevedeva la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché dei termini per la proposizione del controricorso in cassazione che scadevano tra la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019, risulta ratione temporis applicabile al ricorso in esame, che dunque è stato tempestivamente proposto.
Con il primo strumento di impugnazione, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, in relazione all’art 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 108 (già 88) del Trattato per il Funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea».
Lamenta l’Amministrazione che, in pendenza RAGIONE_SOCIALEa procedura di verifica, da parte RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea, RAGIONE_SOCIALEa compatibilità con l’ordinamento comunitario degli aiuti statali italiani ai soggetti ammessi al beneficio, il giudice di appello avrebbe dovuto non annullare, ma confermare la pretesa erariale, in quanto la norma del Trattato impedirebbe di applicare l’agevolazione nel periodo di pendenza RAGIONE_SOCIALEa procedura comunitaria.
2.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono, dovendosi prendere atto RAGIONE_SOCIALE‘esito, medio tempore maturato, RAGIONE_SOCIALEa procedura avviata dalla Commissione europea.
2.2. Come è noto, l’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa quale ha goduto il contribuente imprenditore è stata oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione del 14/08/2015, C (2015) 5549 final RAGIONE_SOCIALEa Commissione UE, che stabilisce all’art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».
È fatta salva l’ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 dec. cit.), o che, «al momento RAGIONE_SOCIALEa sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88 – del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato» ma «fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3 dec. cit.).
Secondo la Commissione UE «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro RAGIONE_SOCIALEo stesso regime non costituiscano di per s é aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perch é́ il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perch é́ il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» ( § 134 dec. cit.).
Peraltro, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione UE, impugnata da una società siciliana (T-172/16), è stata confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018.
2.3. Una volta assodato lo svolgimento di un’attività economica da parte del contribuente, il giudice di merito è pertanto tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto RAGIONE_SOCIALEa quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che quando la soglia RAGIONE_SOCIALE‘irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza» (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni che, secondo la ridetta decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle
calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma RAGIONE_SOCIALE misure in esame» (§ 136 dec. cit.).
Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento RAGIONE_SOCIALE‘evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.).
Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto RAGIONE_SOCIALE‘UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale RAGIONE_SOCIALE‘aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. Sez, lav., 09/06/2017, n. 14465).
2.4. Nel caso di specie lo svolgimento, da parte del contribuente, di un’attività d’impresa costituisce circostanza del tutto pacifica, così come è pacifico (deducendolo espressamente la medesima RAGIONE_SOCIALE ricorrente) che l’impresa avesse sede operativa nell’area colpita dalla calamità.
2.5. Questa Corte ha affermato che spetta al giudice di merito valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni che, secondo la Commissione, consentono di ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, trattandosi di aiuti individuali o conformi ai dettami RAGIONE_SOCIALE‘articolo 107, § 2, lettera b), del TFUE (cfr. Cass. n. 30927/2019).
2.6. Tale valutazione non è stata compiuta dalla CTR come avrebbe dovuto, risultando dalla pronuncia impugnata che il contribuente svolge attività d’impresa ed essendo necessario indagare in merito al componente positivo di cui si discute, al fine di verificare se esso si sia consolidato, ovvero sia effimero,
potendosene ipotizzare un successivo recupero totale o per l’eccedenza.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, 2° c. n. 4 D.Lgs. n. 546/92», dovendosi ritenere la sentenza carente di motivazione per radicale contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE argomentazioni formulate.
3.1. Il motivo è infondato.
L’assenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio RAGIONE_SOCIALE‘obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il cosiddetto ‘minimo costituzionale’ di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
3.2. Va ancora rammentato che «La riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
3.3. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata emerge con chiarezza ed esaustività l’iter logico seguito dalla CTR per argomentare i propri convincimenti.
Con il terzo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione degli artt. 88 TUIR e 6, c. 4 bis, D.L. n. 158/08, conv. in L. n. 2/09».
4.1. Assume la ricorrente che la sopravvenienza attiva, come definita dall’art. 88 del DPR n. 917 del 1986, non consegue solo al venir meno o al ridursi di ‘costi produttivi’, ma anche di un onere, quale è indubbiamente quello contributivo verso l’RAGIONE_SOCIALE, oggetto, nel caso di specie, di parziale abbattimento per effetto RAGIONE_SOCIALEa definizione de qua.
4.2. Evidenzia l’Ufficio che così come gli oneri contributivi avevano concorso, quali componenti negativi di reddito e secondo il criterio di competenza, alla formazione dei risultati economici per gli esercizi dal 2002 al 2007; così la loro parziale cancellazione aveva dato luogo ad una sopravvenienza attiva, da rilevare contabilmente e da assoggettare a tassazione, per evitare che, sotto il profilo fiscale, il contribuente fruisca di un duplice beneficio per la medesima posta, deducendo prima integralmente quegli stessi oneri che poi sono venuti meno per effetto del loro parziale abbuono.
4.3. Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa competenza, aggiunge l’Amministrazione, la sopravvenienza attiva deve imputarsi all’anno d’imposta 2009 (e non a quelli, precedenti, nei quali erano maturati gli oneri previdenziali non adempiuti, sospesi e infine parzialmente abbuonati), giacché solo nel 2009 -quando il contribuente ha
formulato l’istanza fondata sul sopravvenuto art. 6, comma 4 bis, d.l. n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 – tale componente positivo del reddito è divenuto certo e determinato ai sensi di cui all’art. 109 , DPR n. 917 del 1986.
4.4. Conclude l’Amministrazione che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in questione alla disciplina generale di cui agli artt. 88 e 109, DPR n. 917 del 1986, difetta, al contrario di quanto affermato dalla CTR, una norma speciale che, ai fini fiscali, renda esente la sopravvenienza attiva in questione.
4.5. Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto già espresso da questa Suprema Corte, in forza del quale «La sopravvenuta riduzione al 40% – per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 2008 – degli oneri contributivi determina, nel bilancio RAGIONE_SOCIALEa contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva (a norma RAGIONE_SOCIALE‘ art. 109 t.u.i.r. certa ed oggettivamente determinabile con l’accesso al beneficio) la cui rilevanza fiscale, ex art. 88 t.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri» (Cass. n. 8623 del 16/03/2022).
4.6. Va in particolare evidenziato come non possa condividersi l’argomentazione, spesa dal controricorrente, secondo la quale, tassando come sopravvenienza attiva la cessazione RAGIONE_SOCIALEa passività in questione, verrebbe frustrata la ratio RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione contributiva.
Va infatti ricordato che in questo giudizio si tratta esclusivamente degli effetti fiscali RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata degli oneri contributivi (e non RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata di tributi). Tanto premesso, la ratio RAGIONE_SOCIALEa specifica agevolazione che in questo giudizio è controversa è quella di sollevare, per ragioni correlate alla calamità accaduta, il contribuente, residente nell’area interessata, da una parte del debito contributivo pregresso.
La pretesa erariale non attinge, neppure indirettamente, tale beneficio, che rimane consolidato. Piuttosto, la tassazione RAGIONE_SOCIALEa relativa sopravvenienza attiva, operando sul diverso piano fiscale, preclude al contribuente di avvantaggiarsi di un ulteriore e diverso beneficio, ovvero di continuare sostanzialmente ad avvalersi degli effetti RAGIONE_SOCIALEa deduzione, quale componente negativo, di quella parte degli oneri contributivi che non ha pagato e che non sono più dovuti per effetto RAGIONE_SOCIALEa normativa, sopravvenuta, e RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza di adesione, che ne ha consentito la riduzione nella misura del 60%. Si tratta, invero, di un beneficio fiscale che non può conseguire sic et simpliciter al riconoscimento del beneficio contributivo, traducendosi altrimenti in un’agevolazione di fatto, senza titolo normativo (così (Cass. n. 8623 del 16/03/2022, cit.).
In conclusione, accolti il primo e terzo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024.