Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10988 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1497/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, sita in INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, n. 939/07/2015, depositata in data 04 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 30 gennaio 2012 la RAGIONE_SOCIALE riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP,
Avv. Acc. IRES e IRAP 2006
n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2006. L’RAGIONE_SOCIALE rideterminato, per l’anno di imposta 2006, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta della detta RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente, in € 331.449,00 e € 338.928,00, recuperava a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, ex art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), l’importo di € 200.000,00; la somma corrispondeva al prezzo pagato dalla società per l’acquisto, in data 7 febbraio 2003, dai coniugi COGNOME di un suolo edificatorio e sino al 31 dicembre 2005 era riportata in contabilità quale debito verso i suddetti venditori, scritturazione che in data 31 gennaio 2006 veniva sostituita con due iscrizioni, nel libro giornale, per € 100.000,00, la prima in C/anticipi per il socio NOME. COGNOME e la seconda in C/debiti verso il socio COGNOME.
Avverso tale avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la società proponeva ricorso dinanzi alla RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALEp. di AVV_NOTAIO; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 45/2/2013, accoglieva il ricorso della RAGIONE_SOCIALE e annullava l’avviso di accertamento impugnato.
Contro la decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche la società, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 939/07/2015, depositata in data 04 maggio 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 d.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.)» la società lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha riconosciuto la sussistenza di una sopravvenienza attiva, nonostante nell’anno 2006 non fosse sopraggiunto alcun evento estintivo o modificativo del reddito, avendo la società provveduto alla mera rettifica dell’errore di imputazione contabile commesso nel 2003 (anno di acquisto del suolo edificatorio).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e artt. 2699 2700 cod. civ.» la società lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. non ha ritenuto comunque esistente in capo alla società, contrariamente a quanto ricavabile dall’atto pubblico di compravendita, una posizione debitoria sin dal 2003, vagliando la correttezza della rettifica alla luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della società contribuente compatibili con l’atto.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e art. 2709 cod. civ.» la società lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALEt.r. ha fatto una valutazione ambivalente e parziale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, basata sulla mera lettura dai libri inventari di fatti aziendali contabilizzati in esercizi di riferimento che nulla hanno a che fare con l’acquisto del suolo (2003), e sul mancato riscontro di ciò con quanto emerge da altre scritture contabili obbligatorie, quali il libro giornale.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 2, 6 e 72 d.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.) nonché art. 216 cod. proc. civ.» la società lamenta l’ error in
iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto, aderendo a una presunzione di pregiudizio dell’ufficio, che la rettifica apportata dalla società alle proprie scritture contabili nell’anno 2006 fosse volta alla cancellazione di un debito inesistente e non, invece, alla mera trascrizione postuma del debito della società verso i propri soci, i quali hanno anticipato (precedentemente alla costituzione della stessa società) le somme a titolo di corrispettivo per l’acquisto in oggetto.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» la società lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r., prese a presupposto indagini finanziarie riferite all’anno 2006 anziché al periodo di tempo antecedente l’acquisto del suolo (2003), ha mancato di pronunciarsi sull’eccezione della società circa l’impossibilità di ricostruire documentazione risalente almeno a sette anni prima (relativa al corrispettivo pagato per il suolo), facendo poi applicazione retroattiva della L. 4 agosto 2006, n. 248 e ritenendo non provata l’operazione contabile del 2006.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
A mente dell’art. 88 del d.P.R. n. 917/1986, si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ed i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 09/08/2022, n. 24580) quello secondo cui, in tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce
sopravvenienza attiva, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza. (In applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza impugnata, che – in relazione alla cessione di un debito della società ai soci, senza liberazione del debitore originario aveva ritenuto che detta cessione rappresentasse il momento rilevante ai fini dell’individuazione dell’anno d’imposta al quale imputare la sopravvenienza attiva).
2.1. Nella fattispecie in esame, allorquando la C.t.r. opina che l’operazione contabile di rettifica effettuata nel 2006 sia idonea a generare una sopravvenienza, qualificandola come sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ex art. 88 T.U.I.R., fa buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali testé illustrati atteso che la sopravvenienza si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente (Cass. 30/12/2019, n. 34710; Cass. 02/08/2017, n. 19219) ed in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assume in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza (Cass. 23/01/2020, n. 1508). Di poi, la regola dell’imputazione temporale della sopravvenienza va individuata nell’art. 109 T.U.I.R. che prevede, al primo comma, che ‘I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza (…)’.
2.2. In particolare, posto che l’importo di € 200.000,00 corrispondeva al prezzo pagato dalla società per l’acquisto, in data 7 febbraio 2003, dai coniugi COGNOME di un suolo edificatorio, tale somma, sino al 31 dicembre 2005 era riportata in contabilità quale debito verso i suddetti venditori, e, poi, tale scritturazione, in data 31 gennaio 2006 veniva sostituita con due iscrizioni, nel libro giornale, per € 100.000,00, la prima in C/anticipi per il socio NOME COGNOME e la seconda in C/debiti verso il socio COGNOME. Pertanto, il debito originario verso i venditori COGNOME era riportato sin dal 2003 e correttamente l’Ufficio erariale ha recuperato a tassazione il relativo importo ai sensi di sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88 del TUIR, secondo cui la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi rappresentano sopravvenienze attive da assoggettare a tassazione ai sensi del combinato disposto con l’art. 83 del medesimo decreto.
2.3. Non è sostenibile la tesi che trattavasi di un semplice giroconto finalizzato a rimediare ad un mero errore materiale commesso già dall’anno 2003, nella contabilizzazione del corrispettivo di una compravendita erroneamente registrata in avere nel conto di debito intestato ai cedenti il terreno,anziché nei confronti dei reali creditori, nonché soci della società ricorrente, RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, che avrebbero anticipato il corrispettivo dovuto per l’acquisto del terreno per l’importo di € 200.000,00 .
Infatti, nell’atto di compravendita si dà atto che la parte venditrice aveva ricevuto in anticipo il prezzo della vendita, come convenuto, col rilascio di quietanza a saldo, trattandosi di un atto di compravendita tra i venditori COGNOME e l’acquirente società RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna menzione di altri soggetti terzi. In definitiva, in nessun punto del contratto risulta
che siano stati i soci (o altri) ad aver versato le somme, né che i soci avessero già liquidato anticipatamente il prezzo del terreno.
2.4. Nella restante parte della censura, con riferimento alla asserita confusione finanziaria tra soci e società ed alla assunta insussistenza di variazione del conto economico, il motivo è inammissibile perché propone profili meritali non esaminabili in sede di legittimità.
3. Il secondo motivo è inammissibile
Anzitutto, esso riveste una natura meritale, profilandosi le censure evidentemente preordinate ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie. Di poi, la doglianza non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non mette in discussione l’esistenza dell’atto pubblico di compravendita con il corrispettivo pattuito, piuttosto rilevando che a fronte di un contratto di compravendita in cui si dava atto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE parti, secondo cui il prezzo era stato già pagato prima della stipula, la società non poteva indicare il relativo costo nell’inventario tra le passività aziendali come debito nei confronti degli acquirenti, né includerlo nell’ammontare dei debiti indicati tra il passivo della situazione patrimoniale; di qui il presupposto dell’insussistenza della passività iscritta in bilancio fin dall’esercizio 2003.
Anche il terzo motivo è inammissibile.
In base all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della
sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296).
4.1. La censura in esame non è rispettosa del principio di specificità dei motivi, risultando infatti perplessa e generica, allorquando si duole della mancata verifica al riscontro di ‘ eventuali smentite ‘ r invenienti dall’esame di altre scritture contabili obbligatorie, violando anche l’art. 366, primo comma, n.6, cod. proc. civ., quando non individua puntualmente tali documenti, né indica se e quando sati in ipotesi prodotti nei giudizi di merito.
Pure il quarto motivo è inammissibile.
Anche in questo caso, la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, laddove la C.t.r., con una motivazione corretta, ha chiarito che in mancanza di un puntuale documentato riscontro sul punto, la società non può qualificare l’operazione del 2006 come mera regolarizzazione contabile, così obliterando l’applicazione della norma sulle sopravvenienze attive, con l’argomentazione che l’acquisto del suolo era avvenuto a titolo oneroso come si ricava dal
rogito notarile; in questi termini, la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE ha deciso ben applicando l’art. 88 del TUIR.
Infine, il quinto motivo è inammissibile.
La relativa doglianza non censura propriamente un fatto storiconaturalistico, siccome si duole dell’impossibilit à per la società di ricostruire documentazione risalente almeno a sette anni prima (relativa al corrispettivo pagato per il suolo), così tentando nuovamente di sottoporre all’esame della Corte profili attinenti al merito.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2024.