Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3682 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 3682  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in  fallimento,  in  persona  del legale rappresentante pro tempore ,  rappresentata e difesa, giusta procura  speciale  stesa  a  margine  del  ricorso,  dall’AVV_NOTAIO  del  Foro  di  Bari  che  ha  indicato  recapito  Pec,  avendo  la controricorrente  dichiarato  di  eleggere  domicilio  presso  lo  studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo;
Oggetto: Ires, Iva ed Irap 2007 Consolidante e consolidata -Prestito infragruppo – Contestata inesistenza  –  Violazione  art.  88 Tuir  –  Sopravvenienza  attiva  Non sussiste.
avverso
la sentenza n. 1659, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 6.7.2015, e pubblicata il 13.7.2015; raccolte  le  conclusioni  del  P.M.,  s.AVV_NOTAIO,  che  ha  confermato  la  propria  richiesta  di  rigettare  il ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha domandato l’accoglimento del ricorso, nessuno essendo comparso per la controricorrente;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. Le società RAGIONE_SOCIALE (capogruppo e controllante) ed RAGIONE_SOCIALE (controllata) operavano nell’anno 2007 applicando il regime di tassazione del consolidato nazionale. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava, per quanto ancora di interesse, un preteso finanziamento infragruppo infruttifero, concesso dalla società controllante alla controllata per oltre quattro milioni di Euro. Nella tesi dell’Amministrazione finanziaria il finanziamento risultava non provato e perciò da considerarsi inesistente. In conseguenza si risolveva in una sopravvenienza attiva, ai sensi dell’art. 88 Tuir, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE conseguendone maggiore Ires per 1.451.912,00, oltre sanzioni ed interessi, che provvedeva a richiedere con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO. In relazione alla medesima operazione commerciale recuperava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE maggiori Irap (Euro 186.824,00) ed Iva (Euro 2.780,00), oltre sanzioni ed interessi, che richiedeva con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO. In sostanza l’Ente impositore riteneva che l’intera operazione di mutuo dovesse ritenersi inesistente, e
considerava una sopravvenienza attiva conseguita nel 2007 tutte le somme dichiarate come versate per il prestito fino all’anno 2005.
Le società proponevano separate impugnazioni avverso gli atti impositivi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, introducendo plurime censure procedimentali e di merito, contestando anche l’insussistenza di una sopravvenienza attiva imponibile e l’indeducibilità di taluni costi. La CTP, riuniti i ricorsi, valutava parzialmente fondate le difese proposte dalle ricorrenti, reputando che tra le società si fosse conclusa un’operazione commerciale effettiva. In conseguenza annullava la ripresa a tassazione relativa alla sopravvenienza attiva.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado con riferimento alla sopravvenienza attiva, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, rinnovando i propri argomenti, mentre le società proponevano ricorso incidentale in relazione ai costi ritenuti indeducibili. La CTR riteneva anch’essa che risultasse provata l’effettività dell’operazione di prestito peraltro conclusasi con la mancata restituzione del mutuo, che però era risultata acclarata solo nel 2012, in sede di istruttoria relativa al concordato preventivo della controllata debitrice, e non nell’anno 2007 in cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato la sopravvenienza attiva in questo giudizio. In conseguenza confermava l’annullamento degli atti impositivi sul punto, come pure rigettava l’appello incidentale.
 Avverso  la  decisione  adottata  dal  giudice  dell’appello  ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria. La  RAGIONE_SOCIALE  ha  ricevuto  la  notificazione  del  ricorso  presso  il legale  rappresentante,  che  lo  ha  ritirato  il  18.2.2016,  ma  non  ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
4.1. Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO,  ha  fatto  pervenire  le  proprie  conclusioni  scritte, con le quali ha domandato rigettarsi il ricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  l’Amministrazione  finanziaria contesta la violazione dell’art. 88 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente  ritenuto l’effettività dei finanziamenti infruttiferi asseritamente erogati dalla società controllante, senza specificamente esaminare gli elementi di prova assicurati al giudizio.
Occorre preliminarmente rilevare che risulta infondata la critica di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente, la quale ritiene che l’Ente impositore intenda in realtà domandare la rinnovazione del giudizio sul fatto processuale. L’RAGIONE_SOCIALE pone in realtà una questione di diritto, in ordine alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE regole che assistono la prova presuntiva e quindi relativa all’applicabilità alla vicenda in esame dell’art. 88 del Tuir, pertanto una questione di diritto, ed il suo motivo di impugnazione non è inammissibile, ma occorre naturalmente valutare se sia anche fondato.
Mediante il suo strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, per non aver ritenuto accertata l’inesistenza dell’operazione di mutuo che sarebbe intercorsa tra le due società, con la conseguenza che, nell’anno 2007, doveva ritenersi formata la plusvalenza attiva di oltre quattro milioni di Euro in favore della RAGIONE_SOCIALE, che però non era stata dichiarata e doveva perciò essere recuperata a tassazione ai sensi dell’art. 88 del Tuir.
L’Amministrazione  finanziaria  invoca  a  fondamento  dei  propri argomenti la mancata previsione della conclusione del mutuo con delibera assembleare, la mancanza di un patto scritto tra le parti, la singolarità della natura infruttifera del finanziamento ed altro. In conseguenza di tali assicurati elementi, sostiene l’Amministrazione finanziaria, sono le contribuenti che avrebbero dovuto assicurare la prova dell’effettività dell’operazione finanziaria.
3.1. A sua volta la controricorrente sostiene che la CTR non si è limitata  ad  affermare  che  difettava  la  prova  dell’inesistenza  del mutuo,  ma  ha  affermato  a  chiare  lettere  che  l’effettività  RAGIONE_SOCIALE stesso risultava provata.
La valutazione espressa dalla CTR, che ha ritenuto inapplicabile nella vicenda in esame il disposto di cui all’art. 88 del Tuir  appare  corretta,  anche  se  risulta  necessario  procedere  a qualche rettifica della motivazione.
4.1. L’art. 88 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), nella versione applicabile, dispone: ‘ 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ‘. Pertanto, come attentamente rilevato dal Pubblico Ministero richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la contestabilità di una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, primo comma, del Tuir presuppone l’iscrizione in bilancio di una posta passiva reale ed effettiva in anni precedenti, ed il successivo venir meno della passività a seguito di un evento verificatosi in anno successivo. Nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato l’inesistenza della posta passiva, ed ha ritenuto di poterla considerare una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 in anno successivo,
peraltro in periodo d’imposta che non è il primo in cui si sarebbe manifestata.
4.1.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di specificare in proposito, pronunciando in vicenda analoga e proponendo un indirizzo interpretativo condivisibile ed al quale si intende pertanto assicurare continuità, che ‘la CTR ha fatto erronea applicazione della nozione di sopravvenienza attiva disciplinata dall’art. 88 (già art. 55) D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Tale norma, invero, inserisce tra le sopravvenienze attive da dichiarare anche ‘la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritti in bilancio in precedenti esercizi’; dovendosi da tale definizione evincere che la sopravvenienza deve essere dichiarata (e tassata) nell’esercizio in cui si manifesta solo se la posta passiva sia stata già iscritta in precedenti bilanci e se la sua insussistenza sia sopravvenuta e non originaria, derivi cioè da eventi ulteriori che ne modifichino l’effettività, e non già, a contrario ‘, qualora ‘se ne rilevi l’originaria inesistenza soltanto in un momento successivo.
In  tal  senso  il  principio  già  affermato  da  questa  Corte,  ed  al quale  si  intende  dare  continuità,  per  il  quale  non  rientra  tra  le sopravvenienze attive l’accertamento sopravvenuto dell’insussistenza  originaria  di  una  posta  passiva  pure  iscritta  nel bilancio  di  un  precedente  esercizio  (Cass.  sez.  V,  2.08.2017  n. 19219) ‘in  quanto  essa  rileva  al  momento  della  sua  eliminazione per decisione discrezionale del contribuente”.
Come questa Corte ha poi ripetutamente affermato in via più generale,  il  concetto  di  sopravvenienza  attiva  implica  che  una spesa,  una  perdita  o  una  passività,  già  iscritta  in  bilancio,  fosse reale  ed  esistente,  e  che  successivamente,  per  qualsiasi  ragione, prevedibile  o  imprevedibile,  la  sua  operatività  od  effettività  sia venuta meno, od anche che abbia subìto una variazione quantitativa  favorevole  al  contribuente  (si  pensi  all’impossibilità
sopravvenuta di una condizione, ovvero all’impossibilità sopravvenuta  della  prestazione,  od  anche  ad  una  risoluzione  del contratto o al recesso, che determinino in capo al contribuente un incremento della disponibilità finanziaria o patrimoniale) (cfr. Cass. sez. V 22.09.2006 n. 20543, che esamina pur sempre un’ipotesi di posta passiva effettivamente esistente all’origine; Cass. 23.02.2010 n.4297; parimenti per la speculare ipotesi di sopravvenienza passiva Cass. sez. V 30.12.2014 n. 27482).
A tale ambito concettuale si rivela estranea l’ipotesi di una posta passiva (spesa o perdita o qualsiasi altra passività) iscritta in un determinato bilancio, ancorché inesistente perché documentata da atti o fatture false materialmente o ideologicamente o giuridicamente non dotate dei requisiti formali per essere portate in deduzione: infatti in tal caso la circostanza che i bilanci degli esercizi successivi siano indirettamente influenzati dalla falsità o insussistenza della perdita o passività già iscritta nulla toglie al fatto oggettivo che gli effetti tributari della passività indebitamente iscritta si siano già realizzati in relazione all’esercizio in cui la perdita è stata rilevata (nel caso di specie contribuendo alla diminuzione del risultato d’esercizio imponibile)’, Cass. sez. V, 2020 n. 26316.
Risulta pertanto errata la stessa contestazione contenuta nell’avviso di accertamento impugnato, avendo l’RAGIONE_SOCIALE reputato di poter applicare l’art. 88 del Dpr n. 917 del 1986 nonostante avesse ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE aveva contabilizzato, fino all’anno 2005, insussistenti componenti negative di reddito. Ne consegue che l’Ente impositore non avrebbe potuto applicare, per gli esercizi successivi, l’invocato art. 88 ma, se del caso, avrebbe dovuto procedere direttamente a contestare e dimostrare l’inesistenza o la fittizietà dei pagamenti eseguiti in relazione al debito originariamente inesistente. In conseguenza della riconosciuta illegittima applicazione dell’art. 88 TUIR, e
difettando alcuna motivazione idonea a sorreggere alternativamente  la  ripresa  a  tassazione  effettuata  dall’RAGIONE_SOCIALE, deve essere confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento.
In definitiva il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore della controversia.
6.1.  Rilevato  che  risulta  soccombente  parte  ammessa  alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione  pubblica  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  non  si  applica  l’art.  13,  comma  1 quater del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta  il  ricorso  proposto  dall’ RAGIONE_SOCIALE ,  che condanna  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  processuali  in  favore  della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 15.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23.1.2025.