Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3615  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO;
–  ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; –  controricorrente – avverso la sentenza della CTR Campania, n. 7648/2015 depositata il 28 luglio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia emetteva avviso di accertamento in riferimento all’anno d’imposta 2009 per recupero di maggiori imposte dirette. In  particolare,  veniva  addebitata  la  mancata  tenuta  del  conto  di banca  e  la  mancata  registrazione  di  pagamenti  ai  fornitori  per  € 132.633,21, quindi tale somma veniva imputata come sopravvenienza attiva e tassata.
La CTP respingeva il ricorso, e la CTR respingeva l’appello proposto dal contribuente.
SOPRAVVENIENZE ED ERRORE CONTABILE
Quest’ultimo quindi propone ricorso in cassazione affidato a un solo motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico  motivo  si  deduce  violazione  degli  artt.  360,  comma primo num. 3 e 5, in relazione al combinato disposto degli artt. 88 e 163 TUIR.
1.1. Nonostante  la formulazione della rubrica del motivo, si comprende  nel  complesso  del  relativo  contenuto  come  l’essenza della censura consista nel fatto che la CTR avrebbe erroneamente qualificato  come  sopravvenienza  attiva  un  pagamento  effettuato ma non correttamente registrato in contabilità, secondando così la soluzione ideata dall’amministrazione.
Pacifico essendo per le parti, inclusa l’ Amministrazione, come dà atto sia quest’ultima che la CTR, il fatto che il pagamento al fornitore venne effettuato ma per non corretta tenuta della contabilità lo stesso non venne annotato in contabilità, risulta a dir poco stravagante l’idea di qualificare tale omissione semmai indice di inattendibilità della contabilità con tutte le conseguenze del caso -qual sopravvenienza attiva, che invece in base all’art. 88 TUIR costituisce non un modo per rimediare ex post a tal sorta di errori contabili, ma la descrizione di un fatto concreto -avente incidenza positiva o negativa sul risultato d’esercizio incidente quindi rispettivamente su un costo od un ricavo (dal ritrovamento fortuito di una somma, ad uno sconto o all’abbuono in tutto o in parte di un debito, anche per prescrizione; d’altro lato allo stesso fenomeno visto dall’altro lato).
E’  certo  vero  che  in  base  alla  giurisprudenza  di  questa  Corte  la sopravvenienza può essere utilizzata al fine di rimediare a erronea indicazione  contabile  di  componenti  reddituali  relative  ad  esercizi precedenti. In particolare ciò deve avvenire ‘nell’esercizio stesso in cui essi vengono  scoperti, attraverso la rettifica della posta
patrimoniale  che a suo  tempo  fu  interessata  dall’errore,  con contropartita  alla  voce  “proventi  ed  oneri  straordinari  componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti (cfr. par. C. IV. A, principio contabile OIC 29, pro tempore applicabile)’ (cfr. Cass. 1508/20).
Tuttavia, ciò presuppone un correlativo errore contabile nel conto economico, ed infatti la  stessa  giurisprudenza  precisa  che  siffatta modalità  riguarda  l’ipotesi  in  cui  tale  necessità  sia  determinata ‘dalla sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte’.
Nella  specie  invece,  come  premesso,  è  pacifico  che  i  pagamenti erano  regolarmente  avvenuti  e  all’errore  non  viene  ricollegata alcuna  insussistenza  di  spesa,  perdita  o  altro  onere,  o  la  sua annotazione in eccesso.
In altri termini la rettifica contabile attiene esclusivamente alle voci dello  stato  patrimoniale,  senza  interferire  con  quelle  del  conto economico (e tanto è conseguente alla pacifica insussistenza di una modifica dei costi, appunto essendo pacifico che l’estinzione dell’obbligazione nei confronti del fornitore avvenne tramite regolare pagamento con strumenti bancari).
Pertanto, il  rilievo  della  mancata  annotazione  del  pagamento poteva al più determinare differenti approfondimenti per verificare l’eventuale inattendibilità parziale o totale della contabilità inficiata dall’errore rilevato, ma non certo l’attribuzione al minor debito della contropartita  reddituale  sopra  indicata,  essendo  il  costo  rimasto invariato.
 Il  ricorso  è  dunque  fondato,  la  sentenza  impugnata  dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Campania
che,  in  diversa  composizione,  provvederà  altresì  alla  liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024