Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3615 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente – avverso la sentenza della CTR Campania, n. 7648/2015 depositata il 28 luglio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia emetteva avviso di accertamento in riferimento all’anno d’imposta 2009 per recupero di maggiori imposte dirette. In particolare, veniva addebitata la mancata tenuta del conto di banca e la mancata registrazione di pagamenti ai fornitori per € 132.633,21, quindi tale somma veniva imputata come sopravvenienza attiva e tassata.
La CTP respingeva il ricorso, e la CTR respingeva l’appello proposto dal contribuente.
SOPRAVVENIENZE ED ERRORE CONTABILE
Quest’ultimo quindi propone ricorso in cassazione affidato a un solo motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 360, comma primo num. 3 e 5, in relazione al combinato disposto degli artt. 88 e 163 TUIR.
1.1. Nonostante la formulazione della rubrica del motivo, si comprende nel complesso del relativo contenuto come l’essenza della censura consista nel fatto che la CTR avrebbe erroneamente qualificato come sopravvenienza attiva un pagamento effettuato ma non correttamente registrato in contabilità, secondando così la soluzione ideata dall’amministrazione.
Pacifico essendo per le parti, inclusa l’ Amministrazione, come dà atto sia quest’ultima che la CTR, il fatto che il pagamento al fornitore venne effettuato ma per non corretta tenuta della contabilità lo stesso non venne annotato in contabilità, risulta a dir poco stravagante l’idea di qualificare tale omissione semmai indice di inattendibilità della contabilità con tutte le conseguenze del caso -qual sopravvenienza attiva, che invece in base all’art. 88 TUIR costituisce non un modo per rimediare ex post a tal sorta di errori contabili, ma la descrizione di un fatto concreto -avente incidenza positiva o negativa sul risultato d’esercizio incidente quindi rispettivamente su un costo od un ricavo (dal ritrovamento fortuito di una somma, ad uno sconto o all’abbuono in tutto o in parte di un debito, anche per prescrizione; d’altro lato allo stesso fenomeno visto dall’altro lato).
E’ certo vero che in base alla giurisprudenza di questa Corte la sopravvenienza può essere utilizzata al fine di rimediare a erronea indicazione contabile di componenti reddituali relative ad esercizi precedenti. In particolare ciò deve avvenire ‘nell’esercizio stesso in cui essi vengono scoperti, attraverso la rettifica della posta
patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, con contropartita alla voce “proventi ed oneri straordinari componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti (cfr. par. C. IV. A, principio contabile OIC 29, pro tempore applicabile)’ (cfr. Cass. 1508/20).
Tuttavia, ciò presuppone un correlativo errore contabile nel conto economico, ed infatti la stessa giurisprudenza precisa che siffatta modalità riguarda l’ipotesi in cui tale necessità sia determinata ‘dalla sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte’.
Nella specie invece, come premesso, è pacifico che i pagamenti erano regolarmente avvenuti e all’errore non viene ricollegata alcuna insussistenza di spesa, perdita o altro onere, o la sua annotazione in eccesso.
In altri termini la rettifica contabile attiene esclusivamente alle voci dello stato patrimoniale, senza interferire con quelle del conto economico (e tanto è conseguente alla pacifica insussistenza di una modifica dei costi, appunto essendo pacifico che l’estinzione dell’obbligazione nei confronti del fornitore avvenne tramite regolare pagamento con strumenti bancari).
Pertanto, il rilievo della mancata annotazione del pagamento poteva al più determinare differenti approfondimenti per verificare l’eventuale inattendibilità parziale o totale della contabilità inficiata dall’errore rilevato, ma non certo l’attribuzione al minor debito della contropartita reddituale sopra indicata, essendo il costo rimasto invariato.
Il ricorso è dunque fondato, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024