Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2885 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2885 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21329/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo , n. 116/2017, depositata il 16/2/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A RAGIONE_SOCIALE era notificato un avviso di accertamento per una sopravvenienza attiva di euro 181.860,00, imponibile a fini IRES e IRAP, relativamente agli anni 2011 e 2012. La posta debitoria compariva nelle scritture contabili a seguito dell’operazione di conferimento dell’impresa individuale COGNOME
RAGIONE_SOCIALE NOME risalente al 23/12/2006, effettuata in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 t.u.i.r, con contestuale aumento di capitale. Il conferimento era stato accompagnato da una perizia di stima da cui risultava, tra le passività, il costo di euro 181.860,00 relativo a lavori di scavo in galleria eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE. Per l’Ufficio le sopravvenienze attive imponibili sorgono anche per il venir meno di passività iscritte in bilancio in esercizi precedenti e non solo di costi. Per il trascorrere del tempo la posizione debitoria annotata nella contabilità di RAGIONE_SOCIALE doveva considerarsi cessata, assumendo così in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve e il conseguente assoggettamento a imposizione ai sensi dell’art. 88 , primo comma, t.u.i.r.
La CTP di Chieti, con sentenza n. 848/2014, accoglieva il ricorso della societàRAGIONE_SOCIALE non aveva ancora realizzato la sopravvenienza attiva, perché il suo realizzo era condizionato d all’esito della procedura concorsuale che aveva coinvolto RAGIONE_SOCIALE. L’Ufficio si era limitato a sviluppare una presunzione contabile, ipotizzando la trasformazione di un conto avente natura finanziaria (debiti esigibili entro l’anno) in una posta di natura economica (sopravvenienza attiva), per il solo fatto che, a distanza di oltre quattro anni dalla sua accensione, il debito non risultava ancora pagato e doveva ritenersi non più esigibile, con conseguente insorgenza nel conto economico della società debitrice di una componente straordinaria di ricavi da assoggettare a tassazione. Una ricostruzione induttiva dei ricavi di esercizio non era consentita sia perché nessuna prescrizione ex art. 2946 c.c. poteva essere fatta valere sia perché non vi era stata alcuna rinuncia al credito.
La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 116/2017, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . Evidenziava che in occasione del conferimento d’azienda la voce ‘fatture da ricevere’ già iscritta
in bilancio dalla conferente e comprendente i lavori di scavo effettuati da RAGIONE_SOCIALE, era stata trasferita nelle scritture contabili della conferitaria ex art. 175 t.u.i.r. e rinominata ‘fatture da ricevere ex COGNOME‘. Secondo l’Ufficio , alla maturata prescrizione del debito ex art. 2948 c.c., avrebbe dovuto seguire l’appostazione di una sopravvenienza attiva. Occorreva invece considerare:
-che il debito sicuramente esisteva e che la prescrizione era rinunciabile, sicché la società conferitaria avrebbe astrattamente potuto continuare ad appostare il debito;
-che doveva valutarsi se il comportamento della contribuente nel caso concreto fosse giustificato o dettato da un intento elusivo. Il mancato azzeramento del debito trovava giustificazione nel fatto che la creditrice era sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, procedura che per la sua complessità era ancora pendente al momento dell’accertamento fiscale. Sino al 2011 non si erano verificati fatti nuovi ed erano ancora ipotizzabili ‘iniziative interruttive’ e ‘sospensioni dei termini’ per il loro inoltro alla debitrice.
L’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 88 t.u.i.r. e degli artt. 2934 e 2937 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. perché la rinuncia alla prescrizione deve risultare da comportamenti concludenti o da un atto espresso, non potendosi considerare tale la mera registrazione del debito in contabilità né la particolare condizione di assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria
della società creditrice. Un debito esposto in bilancio può valutarsi come sopravvenienza attiva, idonea a costituire componente attiva del reddito.
Il primo motivo del ricorso non è fondato.
2.1 L’art. 88, primo comma 1, t.u.i.r. stabilisce: «Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ». Questa Corte ha già affermato che va qualificata come sopravvenienza attiva da iscrivere in bilancio anche la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi, ovvero esistenti al momento della loro iscrizione e poi venute meno per fatti sopravvenuti. La sopravvenienza, pertanto, si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente (Cass. 24580/2022 e Cass.34710/2020). La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (Cass., 1508/2020).
2.2 Ancora prima di valutare se vi fosse stata una rinuncia alla prescrizione da parte della società debitrice, occorreva stabilire se il debito fosse prescritto. Si può rinunciare alla prescrizione, ai sensi dell’art. 2937 c.c. solo quando questa è compiuta. L’Amministrazione parte dal presupposto che fosse maturata la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c. ma,
considerato che il debito della conferente impresa individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME era costituito dal corrispettivo di un contratto di appalto per lavori di scavo, non si rientra in alcune RAGIONE_SOCIALE ipotesi di prescrizione breve, rimanendo applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale dell’art. 2946 c.c. Il riferimento alla prescrizione ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c. era riportato nella motivazione della sentenza di primo grado; non era stato valorizzato dalla sentenza di secondo grado, la quale peraltro aveva evidenziato che all’epoca dell’accertamento fiscale erano ancora possibili atti interruttivi della prescrizione e quindi dava per implicito che il debito non fosse ancora estinto per prescrizione. L’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto far valere la violazione dell’art. 2937 c.c. per l’assenza di prova di una rinuncia alla prescrizione, solo dopo aver dimostrato l’estinzione del debito per prescrizione.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce l’omesso esame di un punto deciso della controversia , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. poiché la CTR non aveva considerato che al momento della verifica fiscale non vi era alcuna documentazione a sostegno dell’esecuzione dei lavori della RAGIONE_SOCIALE in favore dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE . Non risultavano il soggetto fornitore della prestazione, la concreta ed effettiva esecuzione dei lavori, le fatture e atti interruttivi della prescrizione del creditore. Tutte tali circostanze costituivano ‘ sintomo ‘ della prescrizione del rapporto commerciale intercorso dalla conferente impresa individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME con RAGIONE_SOCIALE.
Anche il secondo motivo è infondato in quanto il giudice di secondo grado non ha omesso di valutare alcun fatto decisivo. Le circostanze richiamate dall’Amministrazione non consentono di presumere che fosse maturata la prescrizione del debito perché un diritto si estingue per prescrizione, ai sensi dell’art. 2934 c.c.,
quando il titolare non lo esercita per il tempo previsto dalla legge. La mancata documentazione del debito e di atti interruttivi della prescrizione non possono essere indicativi dell’avvenuta prescrizione del diritto, a meno che il termine di prescrizione sia già decorso. Le circostanze richiamate, lasciano supporre, come evidenziato nel controricorso, che l’RAGIONE_SOCIALE ponga in dubbio la stessa esistenza del debito della società conferente, contestazione che peraltro non risulta mai essere stata formalizzata nei confronti della contribuente.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE e , sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano come da dispositivo.
Stante la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica (Cass. 1778/2016, Cass. 19926/2024 Cass. 18048/2025) l’articolo 13 comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della contribuente, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali (15%), euro 200,00 per esborsi, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 21/1/2026.
il Presidente
NOME COGNOME