Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4666  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
–  ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato  e  difeso  dagli  AVV_NOTAIO  e  NOME  AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso;
  controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna  n.  1459,  depositata  il  5  giugno  2018  e notificata il 12 settembre 2018
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 L’Agenzia  notificava  avviso  conseguente  all’accertamento  di maggior reddito avendo rilevato un ingente importo annotato come ‘fatture  da  ricevere’  qual  costo  addebitato  nei  rispettivi  esercizi (2004, 2005 e 2006) pur a fronte di annotati debiti non fatturati da
Sospensione termini
pprocessuimpugna zione
impugnazione
tempo dai creditori. La società contribuente proponeva così ricorso che la CTP accoglieva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa a sua  volta  respingeva  il  gravame.  Ricorre  quindi  in  cassazione l’Agenzia con  un unico motivo, avverso  il quale resiste  con controricorso la contribuente, deducendo peraltro in via pregiudiziale la tardività dell’impugnazione per decorso del relativo termine.  La contribuente ha infine depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 88, TUIR, 2697, cod. civ., 115 e 116, cod. proc. civ., osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato avendo travisato le prove, poiché in effetti neppure in corso di giudizio sarebbe stata provata la fatturazione e il sostenimento dei costi indicati nelle dedotte ‘fatture da ricevere’, per cui la mancata fatturazione era da ricollegarsi ad un’evidente sopravvenienza attiva costituita dal venir meno delle relative posizioni debitorie.
Pregiudizialmente dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità  per  decadenza  dal  potere  di  impugnazione  della sentenza di secondo grado.
E’ infatti benvero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato come il termine di impugnazione non deve prorogarsi ulteriormente in ragione del periodo di sospensione feriale ove sia accordata una sospensione ex lege derivante dalla legislazione condonistica, in quanto il primo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (per quanto riguarda l’ art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011, tale principio è stato affermato da Cass. n. 10252/2020; con riferimento specifico invece all’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 118/2019, lo stesso è stato confermato da Cass. n.33062/2022). Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento ad altre fattispecie legali, il periodo di sospensione
feriale,  cadente  nella  ben  più  ampia  fase  di  sospensione  stabilita dalla  norma  in  esame,  resta  in  essa  assorbito,  non  ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876).
Tuttavia, come si vede, il principio in parola attiene all’assorbimento  del  periodo  feriale  nella  sospensione  automatica, laddove  nella  specie  si  discute  piuttosto  dell’applicabilità  della sospensione del periodo feriale rispetto allo spirare di un termine per un atto giudiziario (notifica dell’appello), pacificamente rientrante  fra  quelli  contemplati  dalla  disciplina  della  sospensione feriale dei termini, avvenuto durante quest’ultimo.
In altre parole, mentre il periodo di un mese della sospensione feriale è assorbito dalla sospensione in via eccezionale stabilita dal legislatore, per quanto chiarito dalla giurisprudenza suddetta, in quanto appunto la sospensione eccezionale assorbe quella ordinaria neutralizzando la necessità di quest’ultima, una volta esauritasi la sospensione eccezionale riemerge la regola generale, che non ha alcuna ragione di essere derogata con riguardo ad atti palesemente soggetti alla stessa, per cui ove la sospensione eccezionale determina che il termine perentorio per porre in essere un atto giudiziario spiri durante il mese d’agosto, lo stesso non può che essere sospeso fino al successivo 31 agosto.
Venendo  così  al  caso  di  specie,  la  stessa  ricorrente  individua  la scadenza  del  termine  per  l’impugnazione  nel  giorno  12  agosto 2019, sicché per quanto sopra specificato l’atto ben poteva essere posto in essere fino al 1° settembre 2019, e risultando che esso sia stato  notificato  fin  dal  20  agosto  2019,  lo  stesso  è  del  tutto tempestivo.
Nel merito il ricorso è fondato.
Afferma infatti la CTR che con l’appello l’Agenzia faceva valere la circostanza per cui i costi dedotti erano in realtà divenuti totalmente  insussistenti,  dal  momento  che  la  fatturazione  delle prestazioni era temporalmente così dilatata rispetto all’esecuzione delle  prestazioni,  da  doversi  ritenere  che  i  costi  stessi  fossero  in realtà fittiziamente indicati.
Orbene dalle stesse indicazioni contenute nella sentenza non tanto si  è  trattato  da  parte  dell’Agenzia  della  deduzione  della  natura fittizia delle fatture, quanto dell’utilizzo da parte della stessa di un criterio  di  ragionevolezza  in  base  al  quale  ha  reputato  che -non essendo stata documentata né allegata la fatturazione delle prestazioni  effettuate  dai  fornitori  in  parola -i  costi  sarebbero divenuti insussistenti.
Trattasi cioè della deduzione di una sopravvenienza attiva, la cui sussistenza è ampiamente suffragata sia dalla mancata fatturazione per un lungo tempo, sia dalla mancata produzione delle fatture o prova dei pagamenti, il che si conferma in tutte le sedi, non risultando alcuna prova specifica sul punto da parte della contribuente, se non limitate variazioni in aumento relative ad alcuni esercizi e che la difesa della ricorrente ha indicato come prive di riscontri specifici per consentirne la correlazione alle voci contestate.
La fattispecie, dunque, una volta correttamente inquadrata nell’ambito  dell’art.  88,  TUIR,  si  mostra  del  tutto  estranea  alle considerazioni  svolte  dai  secondi  giudici  in  ordine  alla  mancata deduzione della natura oggettivamente o soggettivamente inesistente delle operazioni, così come all’osservanza delle regole di imputazione a bilancio.
 Il  ricorso  dev’essere  dunque  accolto,  con  cassazione  della sentenza  impugnata  e  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado dell’Emilia -Romagna, che provvederà a conformarsi, nell’esame della documentazione probatoria, al
principio  qui  espresso,  e  altresì  alla  liquidazione  delle  spese  del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia alla  C orte di giustizia  tributaria  di  secondo  grado  dell’Emilia -Romagna che, in diversa composizione, provvederà a conformarsi, nell’esame della documentazione probatoria, al principio qui espresso,  e  altresì  alla  liquidazione  delle  spese  del  giudizio  di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023