Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11571 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Giarre (INDIRIZZO) ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3134, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 17.12.2020, e pubblicata l’8.4.2021;
OGGETTO: Ires Irap 2007 Fenomeni vulcanologici in Sicilia 2002 -Riduzione dell’imposizione al 50% -Sopravvenienza attiva -Imponibilità o meno.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente sede in Belpasso INDIRIZZO), era notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, in relazione ai tributi dell’Ires e dell’Irap, con riferimento all’anno 2007 e recante una pretesa complessiva dichiarata pari ad Euro 126.679,00 (ric., p. 9).
RAGIONE_SOCIALE società era contestato il mancato pagamento dei tributi in relazione alla sopravvenienza attiva costituita dal risparmio di spesa conseguente alla riduzione dell’imposizione al 50%, di cui aveva beneficiato in quanto colpita dagli eventi vulcanici collegati all’eruzione dell’Etna nel 2002 (sisma e ceneri). Inoltre era contestata una maggior imposizione dipendente da compensi corrisposti ad agenti di commercio senza il rispetto del criterio di competenza temporale.
La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, censurando in primo luogo che il risparmio di spesa conseguito si risolveva in un ristoro riconosciuto dallo RAGIONE_SOCIALE in conseguenza degli eventi vulcanici, e pertanto non poteva intendersi come una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del Tuir, e non risultava perciò imponibile. La CTP valutava fondate le difese proposte dalla contribuente, ed annullava l’atto impositivo.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR riformava la pronuncia dei primi giudici, e riaffermava la completa validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.
La società ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, e dell’art. 87 del Trattato di Roma istitutivo della CEE (poi UE), per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che l’agevolazione fiscale concessa ai soggetti colpiti dagli eventi vulcanici, risolventesi in un aiuto di RAGIONE_SOCIALE, possa intendersi come una sopravvenienza attiva tassabile.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dell’art. 109, primo comma, del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) per non avere la CTR pronunziato ‘sul recupero analitico per difetto di competenza economica, relativo a provvigioni corrisposte ad agenti di commercio nel periodo 2007’ (ric., p. 8), tenuto conto che i relativi costi sono divenuti certi proprio nel 2007, ed in tale anno dovevano quindi essere dedotti.
Con il primo motivo di ricorso la società contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, perché l’agevolazione fiscale concessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, ai soggetti colpiti dagli eventi vulcanici, si risolve in un aiuto di RAGIONE_SOCIALE, e non può intendersi come una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 88 del Tuir.
3.1. La CTR scrive che ‘sopravvenienza attiva è ogni vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato … l’art. 88 Tuir precisa che sono considerate
sopravvenienze attive ‘… la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite ed oneri … indubbiamente la società … ha conseguito un vantaggio economico/fiscale … pertanto corretto va ritenuto il comportamento dell’A.F. teso a recuperare a tassazione l’arricchimento conseguente all’agevolazione fiscale’ (sent. CTR, p. III s.).
3.2. L’Amministrazione finanziaria ha osservato in proposito che l’agevolazione concessa alle imprese siciliane danneggiate dagli eventi vulcanici del 2002 costituisce invero ‘un aiuto di RAGIONE_SOCIALE volto a risarcire i residenti dal danno effettivamente subito’, ma deve anche rilevarsi che l’art. 88 del Tuir, al comma 2, lett. a), ‘dispone che sono considerate sopravvenienze attive ‘le indennità conseguite a titolo di risarcimento …” (controric., p. 10). L’effetto dell’agevolazione è, per l’impresa, il conseguimento di un risparmio di spesa, pari alla riduzione al 50% dei tributi da pagare, che si risolve in una sopravvenienza attiva, da sottoporre alle ordinarie regole d’imposizione.
3.3. In materia questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di chiarire, esprimendo principi estensibili, che ‘in tema di agevolazioni tributarie, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 consente ai soggetti colpiti in Sicilia dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di definire la propria posizione fiscale, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, attraverso il versamento del dieci per cento di quanto dovuto, anche a titolo di contributi previdenziali, di talché il restante novanta per cento dell’originario debito previdenziale non può essere considerato una sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non potendosi configurare una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi’, Cass. sez. V, 7.3.2022, n. 7281. La censura proposta dalla contribuente risulta pertanto condivisibile.
3.3.1. Deve peraltro aggiungersi che occorre anche valutare l’incidenza nella vicenda oggetto di causa della decisione C (2015) 5549 final del 14.8.2015 con la quale la Commissione europea ha ritenuto illegittima, tra le altre, la disposizione di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, di cui si è avvalsa la contribuente, nella misura in cui configura un aiuto di RAGIONE_SOCIALE. Non può infatti trascurarsi il peculiare rilievo che deve attribuirsi alla pronuncia invocata, ed alla necessità di ottemperare alle sue previsioni in considerazione degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 3.2.2010, n. 2428).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dovrà pertanto anche verificare, in sede di rinvio, se il beneficio fiscale invocato dalla società risulti compatibile con le previsioni comunitarie ed in particolare con la disciplina in materia di ‘de minimis’, oppure, eccedendone i limiti, si risolve in un aiuto di RAGIONE_SOCIALE illegittimo.
Il primo strumento d’impugnazione, nei termini esposti, risulta quindi fondato e deve essere accolto.
Con il secondo strumento di impugnazione la contribuente critica, in concreto, la nullità della decisione adottata dalla CTR, in conseguenza dell’omessa pronuncia in materia di recupero, per difetto di competenza economica, di alcune provvigioni corrisposte dalla società ad agenti di commercio nel 2007.
4.1. La CTR mostra di avere presente la questione, di cui riassume i termini in premessa, tuttavia non pronuncia sul punto, e la decisione neppure presenta elementi che inducano a ritenere lo abbia fatto implicitamente. Ricordato che la CTP aveva annullato l’avviso di accertamento anche in relazione ai costi sostenuti dalla società per le provvigioni corrisposte agli agenti di commercio nel 2007, non è dato comprendere per quale ragione la CTR abbia ritenuto di riformare la decisione dei giudici di primo grado anche in relazione a tale rilievo.
Pure il secondo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere perciò accolto.
In definitiva deve essere accolto il ricorso proposto dalla contribuente, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 4.4.2024.